Data: 2018-01-26 10:45:14

TELECOMUNICAZIONI delle Ferrovie non sono soggette ad autorizzazione comunale

TELECOMUNICAZIONI delle Ferrovie non sono soggette ad autorizzazione comunale

[color=red][b]CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 22 gennaio 2018 n. 391[/b][/color]

DIRITTO

I – Con un unico motivo di appello, il Comune di Gravina in Puglia censura la tesi accolta dal Tribunale di prime cure, secondo cui l’implementazione della rete di radiocomunicazione GSM-R per l’infrastruttura ferroviaria nazionale segue il procedimento ad hoc di cui all’art. 87, comma 3 bis, d.lgs. 259/2003, non essendo necessario in tale ipotesi acquisire l’autorizzazione dell’Ente locale di cui al 1°comma del medesimo articolo.

Ad avviso di parte appellante, infatti, l’autorizzazione dell’Ente locale sarebbe necessaria anche per le ipotesi come quella del presente giudizio, talché la sentenza risulterebbe viziata, in quanto l’ITALFERR si sarebbe dovuta munire del titolo abilitativo di cui all’art. 87 citato.

In riferimento al comma 3 bis, l’Amministrazione comunale precisa che esso avrebbe l’effetto più limitato di sottrarre l’installazione degli impianti GSM-R alla previa acquisizione delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche dalle competenti autorità.

Infine, l’odierna appellante sostiene che la sentenza appellata sarebbe affetta da un vizio motivazionale, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato le difese di primo grado.

1. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

[b]Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, correttamente applicato dal Tribunale regionale e dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, per l’installazione degli impianti di radiocomunicazione GSM-R sulla rete ferroviaria, non vi è bisogno di acquisire un titolo abilitativo, eccezion fatta per i controlli di conformità previsti dalla l. n. 36 del 2001 (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 marzo 2009, n°8705, Consiglio di Stato, Sez. VI 10 marzo 2009, n°1421; id., n.3339 del 2005).[/b]

Non risulta fondata, dunque, la tesi dell’Amministrazione comunale sulla necessità della previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Ente locale di cui all’art. 87 citato.

Siffatta autorizzazione ed il relativo procedimento, infatti, si riferiscono ad ipotesi ben diverse da quella oggetto del presente giudizio ovverosia agli impianti di radiocomunicazione previsti dall’art. 87 comma 1, e così descritti: l’«installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate».

[b]Invece, per gli impianti radio GSM-R, il legislatore ha previsto che si segua una diversa fattispecie procedimentale, quella del comma 3 bis del più volte citato art. 87, che così dispone: «Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione».[/b]

Sebbene sia contenuto nel testo dell’art. 87, il comma 3 bis disciplina un procedimento autonomo e del tutto svincolato dall’autorizzazione dell’Ente locale.

Esso ha un proprio regime il quale è semplificato, potendo il gestore della rete ferroviaria procedere alla installazione degli impianti radio GSM-R alla sola condizione di aver prima acquisito il parere dell’autorità regionale per la tutela dell’ambiente sulla rispondenza dell’impianto ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui all’art.8 della l. n. 36 del 2001.

[b]La ragione di un procedimento semplificato si spiega con l’esigenza di agevolare il più possibile l’implementazione e l’aggiornamento del sistema ferroviario nazionale, per il miglioramento complessivo delle infrastrutture del Paese, a tutela della sicurezza del traffico dei treni e, soprattutto, dell’incolumità delle persone.[/b]

Inoltre, come esattamente argomentato dall’odierna appellata, un’ulteriore ragione di tale semplificazione va rinvenuta nel fatto che l’adeguamento tecnologico delle infrastrutture risulta assorbito e ricompreso nelle autorizzazioni già a suo tempo rilasciate al gestore della rete per la realizzazione del tracciato ferroviario.

In considerazione di ciò, si manifesta l’illegittimità degli atti adottati dall’Amministrazione comunale, nell’esercizio di un potere assegnato dalla legge ad altri fini.

III – In ultimo, non possono trovare accoglimento neppure le doglianze di parte appellante circa la carenza motivazionale della sentenza gravata.

Il Tribunale di prime cure ha deciso il ricorso di primo grado con sentenza in forma semplificata. Tra le caratteristiche essenziali di tale tipologia di pronunce, vi è la possibilità per il giudice amministrativo di motivare la propria decisione con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme se, come ravvisato in primo grado, i ricorsi si presentano manifestamente fondati.

2. Per le considerazioni che precedono, il ricorso in appello in epigrafe deve essere respinto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del secondo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 5295 del 2010, lo respinge.

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