Data: 2012-04-02 07:29:44

Termine per la comunicazione di cessazione

Buongiorno,

il nostro Comune ha ricevuto una SCIA di cessazione attività di vendita per corrispondenza il giorno 26 marzo. Nella SCIA si dichiarava che l'attività era cessata il 29 febbraio. Esiste un parere MICA n. 505362 del 18/04/2001 che stabilisce che la comunicazione di cessazione deve essere preventiva o contestuale alla data di chiusura dell'attività. La mia perplessità nasce dal fatto che il parere citato fa riferimento all'art. 26 co. 5 del D.Lgs. 114/1998 il quale si riferisce "[i]agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9[/i]", ovvero agli esercizi di vicinato, alle medie e alle grandi strutture di vendita. Inoltre la Regione Lombardia nulla dice in proposito. Il mio dubbio è se, effettuando un'interpretazione estensiva della norma e soprattutto del parere reso dal MICA, tale disposizione sia applicabile anche alle vendite per corrispondenza.
Il tutto porterebbe, nel caso la mia tesi fosse veritiera, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 co. 3 del D.LGs. 114/1998.
Prima di procedere, quindi, all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative, vorrei sapere se effettivamente sono applicabili anche nel caso del ritardo di comunicazione effettuato per la cessazione di vendita per corrispondenza.

Grazie mille!

riferimento id:4338

Data: 2012-04-02 12:13:11

Re:Termine per la comunicazione di cessazione


Buongiorno,

il nostro Comune ha ricevuto una SCIA di cessazione attività di vendita per corrispondenza il giorno 26 marzo. Nella SCIA si dichiarava che l'attività era cessata il 29 febbraio. Esiste un parere MICA n. 505362 del 18/04/2001 che stabilisce che la comunicazione di cessazione deve essere preventiva o contestuale alla data di chiusura dell'attività. La mia perplessità nasce dal fatto che il parere citato fa riferimento all'art. 26 co. 5 del D.Lgs. 114/1998 il quale si riferisce "[i]agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9[/i]", ovvero agli esercizi di vicinato, alle medie e alle grandi strutture di vendita. Inoltre la Regione Lombardia nulla dice in proposito. Il mio dubbio è se, effettuando un'interpretazione estensiva della norma e soprattutto del parere reso dal MICA, tale disposizione sia applicabile anche alle vendite per corrispondenza.
Il tutto porterebbe, nel caso la mia tesi fosse veritiera, all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 co. 3 del D.LGs. 114/1998.
Prima di procedere, quindi, all'irrogazione delle previste sanzioni amministrative, vorrei sapere se effettivamente sono applicabili anche nel caso del ritardo di comunicazione effettuato per la cessazione di vendita per corrispondenza.

Grazie mille!
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In materia di sanzioni amministrative (Legge 689/1981) vige il principio di legalità e tassatività.
Pertanto è vietata l'interpretazione analogica delle disposizioni sanzionatorie.
Come hai correttamente notato NESSUNA NORMA impone l'obbligo di chiusura o comunque, anche se si interpretasse estensivamente l'obbligo dell'art. 26 comma 5 NON SAREBBE SANZIONABILE la sua violazione.

Quindi archivia tutto.

riferimento id:4338
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