Data: 2018-01-24 18:24:37

Servizi

Ho dimenticato di inserire una gara per servizi sotto i 40.000 nella nuova programmazione degli appalti per servizi e forniture e vorrei avviare la procedura di gara comunque entro l’anno. Come posso ovviare?

riferimento id:43361

Data: 2018-01-25 18:15:17

Re:Servizi


Ho dimenticato di inserire una gara per servizi sotto i 40.000 nella nuova programmazione degli appalti per servizi e forniture e vorrei avviare la procedura di gara comunque entro l’anno. Come posso ovviare?
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IL PROBLEMA NON SI PONE

L’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli [color=red][b]acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Eur[/b][/color]o vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L’art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmatori dell’Ente e in coerenza con i propri bilanci.

L’obbligo di approvazione del Programma decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018.

[color=red][b]6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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