Buonasera,
stiamo valutando l'insediamento di una nuova struttura di vendita nel Comune di Firenze. L'intervento dovrebbe passare da una ristrutturazione edilizia ricostruttiva con contestuale cambio di destinazione d'uso da artigianale a commerciale.
Leggendo il "PIANO DI SETTORE DEL COMMERCIO SU AREA PRIVATA IN SEDE FISSA E REGOLAMENTO COMUNALE”
(approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 07.11.2011, modificato con Deliberazioni C.C. n. 52 del 21.10.2013 e n. 4 del 18.01.2016), ed in particolare l'art. 10 comma 2 che di seguito riporto integralmente:
Art. 10 – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
2. Non è ammissibile, sino all’approvazione dei nuovi atti di programmazione
commerciale,l’insediamento, di nuove Medie Strutture di Vendita, per apertura o
trasferimento, in singoli edifici che acquisiscano la destinazione commerciale
successivamente alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale (21.04.2009),
sia come nuova edificazione che a seguito di cambio di destinazione d’uso.
sembrerebbe che l'intervento non fosse ammissibile.
Mi chiedo se sia possibile una limitazione di questo genere visto che dal punto di vista urbanistico - edilizio risultano esserci tutte le condizioni per realizzare l'intervento, tanto che l'ufficio Edilizia privata del Comune di Firenze non ha eccepito alcunchè durante i colloqui preliminari.
Grazie per le vostre indicazioni,
Massimo.
A parere mio la disposizione che citi non è applicabile perché non sono più ammessi gli "atti di programmazione commerciale". E' proprio cambiato il regime giuridico in materia, mancano i presupposti giuridici di base per l'applicazione.
La legge regionale nella versione 2011 prevedeva ancora la "programmazione" commerciale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio al fine del rilascio delle autorizzazioni (vedi art. 17 della LR 28/05 versione aggiornata con LR 40/2009 oppure LR 63/2011).
Adesso la programmazione è solo urbanistica e basata su criteri di sostenibilità (sul punto puoi vedere il TAR Milano n. 2271/2013).
Attualmente, da un punto di vista di programmazione urbanistica è intervenuta la LR 65/2014 e da un punto di vista del procedimento autorizzatorio è intervenuta la sentenza della C. Cost n. 165/2014 (anche se non riguarda direttamente le medie strutture).
Il regolamento regionale del 2009 /DPGR 15R/2009), di fatto, resta applicabile solo in minima parte.
Grazie mille