Il titolare di una farmacia e già in possesso della tabella speciale per farmacia, intenderebbe avviare l'attività di prodotti parafarmaceutici in forma on line.
Quale SCIA deve usare?
Si tratterebbe di settore alimentare?
Deve presentare la notifica sanitaria?
O essendo già titolare di farmacia e di tabella speciale deve presentare solo la SCIA senza produrre o dichiarare altro?
Dalle ultime pubblicazioni delle nuove SCIA non trovo quella che fa al caso.
Vi ringrazio.
Il titolare di una farmacia e già in possesso della tabella speciale per farmacia, intenderebbe avviare l'attività di prodotti parafarmaceutici in forma on line.
Quale SCIA deve usare?
Si tratterebbe di settore alimentare?
Deve presentare la notifica sanitaria?
O essendo già titolare di farmacia e di tabella speciale deve presentare solo la SCIA senza produrre o dichiarare altro?
Dalle ultime pubblicazioni delle nuove SCIA non trovo quella che fa al caso.
Vi ringrazio.
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REGOLA: divieto di vendita online di farmaci
ECCEZIONE: Richiesta di autorizzazione a REGIONE per essere inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati tenuto dal Ministero
http://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm
Qui le spiegazioni: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=FDM&idAmb=VOL&idSrv=RRL&flag=P
QUI IL MODULO: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/
QUESTO IL LOGO che gli esercizi devono utilizzare:
[img width=300 height=250]http://www.fakeshare.eu/sites/default/files/common-eu-logo-epharma-it.jpg[/img]
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[b]D.L. 04/07/2006, n. 223[/b]
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
Art. 5. Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
In vigore dal 12 agosto 2006
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile. (16) (19) (20)
2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci. (16) (19)
3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile. (16)
3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574. (17)
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione,». (16)
6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362. (18)
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475». (17)
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.». (17)
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato. (18)
(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(17) Comma inserito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(18) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(19) La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 dicembre 2007, n. 430 (Gazz. Uff. 19 dicembre 2007, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promossa, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dellart. 5, comma 2, nel testo modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, promosse in riferimento agli artt. 117 e 118, terzo e quarto comma della Costituzione, nonché agli artt. 117, terzo comma, della Costituzione, 14, lettera d), e 17, lettere b) e c), dello statuto della Regione Siciliana, dalla Regione Veneto e dalla Regione Siciliana. La stessa Corte con successiva sentenza 9 - 18 luglio 2014, n. 216 (Gazz. Uff. 23 luglio 2014, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.
(20) Per i requisiti relativi agli esercizi commerciali, di cui al presente comma, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, vedi l'art. 32, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, l'art. 11, comma 15, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, il D.M. 9 marzo 2012, il D.M. 19 ottobre 2012 e il D.M. 8 novembre 2012.
Quindi il Comune non entra nel merito?
Grazie per la collaborazione.
Quindi il Comune non entra nel merito?
Grazie per la collaborazione.
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LA NORMATIVA CONSENTE LA VENDITA ONLINE SOLO A FARMACIE E PARAFARMACIE CHE HANNO UNA SEDE FISSA.
QUINDI, UNA VOLTA AVIATA LA PARAFARMACIA E' POSSIBILE PROCEDERE ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO CHE ABILITA ALLA VENDITA ONLINE.
IN [color=red][b]TOSCANA [/b][/color]DGR 16 febbraio 2016, n. 90 ad oggetto: “Art. 112-quater, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i.: vendita on line di medicinali uso umano senza obbligo di prescrizione medica.” che individua quale autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di medicinali di cui al citato articolo 112 quater, comma 3, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i., il Comune territorialmente competente
Se vedi sul sito http://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm sono presenti le AUTORIZZAZIONI RILASCIATE (te ne allego 3 prese a caso). Come vedrai molte sono SUAP mentre in altri casi sono a firma dei Servizi specifici.
CONSIGLIO: fai presentare istanza al SUAP ed autorizza utilizzando l'atto di FIRENZE come modello (autorizzazione3)
VEDI QUI SOTTO LA NORMA DI RIFERIMENTO
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[b]D.Lgs. 24/04/2006, n. 219
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142, S.O.[/b]
Titolo VII-bis
Vendita a distanza al pubblico (119) (120)
Art. 112-quater. Vendita on line da parte di farmacie e esercizi commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (121) (122)
In vigore dal 8 marzo 2014
1. È vietata la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali con obbligo di prescrizione medica.
2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione mediante i servizi della società dell'informazione, quali definiti dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, è consentita alle condizioni specificate nel presente titolo.
3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico alle seguenti condizioni:
a) comunicazione all'autorità competente per il territorio in cui sono stabiliti, almeno delle seguenti informazioni, che devono essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
1) denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
2) data d'inizio dell'attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione;
3) indirizzo del sito web utilizzato a tale fine e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
4. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui al medesimo comma 3, pena la decadenza dell'autorizzazione.
5. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, il sito web per la vendita di medicinali contiene almeno:
a) i recapiti dell'autorità competente di cui al comma 3;
b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
c) il logo comune di cui al comma 6, chiaramente visibile su ciascuna pagina del sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale di cui al comma 3. Il logo comune medesimo contiene un collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia o esercizio commerciale presenti nell'elenco di cui al comma 7, lettera c).
6. In conformità alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea il Ministero della salute predispone un logo identificativo nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo comune che sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale di cui al comma 3 che mette in vendita medicinali al pubblico a distanza. Tale logo è chiaramente visibile nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di medicinali in conformità al comma 3. (123)
7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile alla vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell'informazione, ivi incluse le informazioni sulle possibili differenze con gli altri Stati membri per quanto concerne le condizioni che disciplinano la fornitura dei medicinali e la relativa classificazione;
b) le informazioni sulla finalità del logo comune;
c) l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al comma 3, autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali mediante i servizi della società dell'informazione e l'indirizzo dei loro siti web;
d) le informazioni generali sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione.
8. Il sito web di cui al comma 7 contiene un collegamento ipertestuale verso il sito web di cui all'articolo 85-quater, paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
9. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione con l'Unione delle Camere di commercio, al fine di assicurare l'identificazione dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano vendita di farmaci on line.
10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, è effettuato nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione.
(119) Titolo inserito dall'art. 1, comma 1, n. 26), D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17, a decorrere dall'8 marzo 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 17/2014.
(120) Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(121) Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, n. 26), D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17, che ha inserito il Titolo VII-bis, a decorrere dall'8 marzo 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 17/2014.
(122) Vedi, anche, l'art. 2, comma 6, D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 17.
(123) Per la predisposizione del logo identificativo di cui al presente comma, vedi il Decreto 6 luglio 2015.
Ad uso di tutti allego la circolare ministeriale del gennaio 2016
riferimento id:43346Riprendo l'argomento.
Si tratta di una farmacia già esistente, che vorrebbe vendere in forma on line anche prodotti parafarmaceutici, ovvero tutti gli articoli che in qualche modo migliorano benessere e salute di un individuo o di un animale e che possono essere liberamente proposti da ogni tipo di e-commerce: integratori, apparecchi medici e dispositivi, prodotti per la cura del bambino, ecc.
A mio avviso dovrebbe presentare una scia per la vendita on line di prodotti alimentari e non, indicando il sito Web e senza dimostrare il possesso di altri requisiti in quanto titolare di farmacia.
Resto in arresa di conferma o meno.
Grazie.
Riprendo l'argomento.
Si tratta di una farmacia già esistente, che vorrebbe vendere in forma on line anche prodotti parafarmaceutici, ovvero tutti gli articoli che in qualche modo migliorano benessere e salute di un individuo o di un animale e che possono essere liberamente proposti da ogni tipo di e-commerce: integratori, apparecchi medici e dispositivi, prodotti per la cura del bambino, ecc.
A mio avviso dovrebbe presentare una scia per la vendita on line di prodotti alimentari e non, indicando il sito Web e senza dimostrare il possesso di altri requisiti in quanto titolare di farmacia.
Resto in arresa di conferma o meno.
Grazie.
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Se la vendita NON riguarda i farmaci ma prodotti non alimentari o alimentari di diverso tipo gli adempimenti sono:
1) scia commercio elettronico
2) notifica sanitaria
I due adempimenti li può fare in qualsiasi Comune italiano (non necessariamente quello dove ha l'attuale sede di parafarmacia) e non serve l'indicazione del sito internet (informazione non obbligatoria) nè servono depositi o altro ...