Ai sensi della L.RL Lombardia si prevede che per la vendita da parte di imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda il titolare deve essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana, livello A2. La norma in questo caso richiama l'art. 67 della LR 6/2010.
In caso di mancanza di tale requisito da parte del futuro titolare di una pizzeria da asporto è possibile sopperire con un preposto? Il dubbio nasce dl fatto che l'art. 2-bis dell'art. 67 cita il "[i]titolare o DELEGATO[/i]".
IL citato art 67 comma 2bis dispone che “Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il [u]soggetto, titolare o delegato, [b]che esercita effettivamente l’attività[/b][/u] presenti uno dei seguenti documenti:...”.
Nel caso di impresa artigiana INDIVIDUALE la figura COINCIDE.
Per le società artigiane i requisiti devono essere in capo al titolare o soci lavoratori.
Ricordo infine che l’articolo 67 è all’interno della norma sulla somministrazione di alimenti e bevande, che prevede la figura del preposto delegato. Preme precisare che la norma sottolinea l’effettiva partecipazione all’attività
Grazie per la celerità della risposta, ma non credo di aver capito bene ...
nel mio caso il titolare dell'impresa individuale effettivamente esercita l'attività ... l''unica carenza è nella lingua italiana ...
si tratta quindi di fatto di indicare un "delegato" [u]solo ed esclsuivamente[/u] per sopperire alla conoscenza della lingua italiana ...
questo è ammesso per le imprese individuali? ...
PREMESSA: la norma è ante Bolkestein e scritta con i piedi (anche per le modifiche dopo la Bolkestein) .... la Corte Costituzionale l'ha salvata perchè poi di fatto lascia abbastanza spazi di manovra.
Quel che rimane DUBBIO è il riferimento al "soggetto che esercita effettivamente l’attività", che è figura senz'altro non coincidente necessariamente nè con il legale rappresentante nè con il dipendente nè tantomeno col preposto.
Costui è quello che EFFETTIVAMENTE, cioè nella pratica quotidiana, effettua la "vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato".
A mio avviso:
1) costui può essere il titolare, uno o più dipendenti, un socio o collaboratori a qualunque titolo operanti
2) il requisito è PLURIMO cioè richiesto a chiunque si trovi ad operare effettivamente
3) anche in caso di IMPRESA INDIVIDUALE ARTIGIANA non è escluso che possa essere in capo al dipendente (mentre il titolare ne è privo). Infatti l'artigiano rimane tale se prevalentemente produce i ropri prodotti anche se poi a venderli (BANCO) è un dipendente o altro soggetto!
QUINDI venendo al tuo quesito a mio avviso NON è possibile nominare un preposto nel senso classico (PRESTANOME) mentre è obbligatorio che chiunque effettivamente sia addetto alla vendita (CONTATTO CON IL PUBBLICO) debba dimostrare il requisito. Se il titolare straniero che non parla italiano sta a preparare il kebab ed un suo dipendente sta alla cassa a consegnarlo ... sarà solo il dipendente ad avere il requisito.
Grazie per la celerità della risposta, ma non credo di aver capito bene ...
nel mio caso il titolare dell'impresa individuale effettivamente esercita l'attività ... l''unica carenza è nella lingua italiana ...
si tratta quindi di fatto di indicare un "delegato" [u]solo ed esclsuivamente[/u] per sopperire alla conoscenza della lingua italiana ...
questo è ammesso per le imprese individuali? ...
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VEDI SOPRA ... il requisito del legislatore .. riconosciuto legittimo dalla Corte cost., sent. n. 98/2013 (http://www.issirfa.cnr.it/corte-cost-sent-n-98-2013-giudizio-in-via-principale-legge-della-regione-lombardia-previsione-di-un-certificato-di-conoscenza-della-lingua-italiana-fra-i-requisiti-necessari-per-l-autorizzazione-all-e.html) è un requisito professionale ANALOGO a quello dell'estetista più che a quello del commercio e della somministrazione.
Cioè è requisito soggettivo NON FUNGIBILE (non si può dimostrare tramite altri soggetti).
SINTESI:
1) parli italiano (o comunque hai attestati che lo dimostrano) allora stai al pubblico a vendere i prodotti
2) non parli italiano (o comunque non hai gli attestati) allora fai altro (spazzi, pulisci, cucini ecc...)
QUESTO SULLA CARTA!!!!!!!!!!!!!
Chiarissimi ... quantomeno per le conclusioni a cui è possiible giungere partendo da una norma scritta coi i piedi ...
un grazie sincero ...