Coltivazione di canapa e vendita di semi di cannabis: quando la pubblicità non è l'anima del commercio
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Il reato di istigazione a delinquere nella sentenza della Sesta Sezione del 8 gennaio 2018. (SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20180108/snpen@s60@a2018@n00196@tS.clean.pdf)
Molti utilizzano deplian e messaggi su facebook per pubblicizzare attività commerciali al fine di ampliare la platea dei possibili acquirenti, ma tale pratica diventa reato di istigazione a delinquere se la pubblicità riguarda la vendita di oltre 91.000 semi di cannabis e di attrezzature per la coltivazione della canapa.
È quanto accaduto ad un attrezzato coltivatore il quale è giunto sino in Cassazione per censurare il comportamento del Tribunale che aveva confermato il sequestro dei semi e dell’attrezzatura in quanto a suo dire la vendita di semi di cannabis sarebbe un’ attività del tutto lecita e priva di controindicazioni di carattere penale e pertanto può costituire legittimo oggetto di pubblicizzazione attraverso depliants e Facebook. Il ricorrente ha poi sottolineato che la condotta era strutturalmente inidonea a costituire una istigazione punibile dato che l'azione stessa si rivolgeva a persone già aduse al consumo di stupefacenti e non poteva poi trovare applicazione nemmeno la fattispecie di cui all'art. 82 d.p.r. 309/90 (che punisce con la reclusione l’istigazione, il proselitismo e l’induzione al reato) a beneficio, semmai, di quella meramente amministrativa prevista all'art. 84 del citato dpr che sanziona i contravventori del divieto di propaganda pubblicitaria.
Di diverso avviso è la [color=red][b]Corte di Cassazione Sez. VI che, nella sentenza pubblicata l’8 gennaio 2018 n. 196[/b][/color], (Presidente: ROTUNDO Relatore: GIANESINI Data Udienza: 05/12/2017) ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo correttamente escluso che nel caso in esame ricorresse la fattispecie di cui all'art. 82 d.p.r. 309/90, sulla base di quanto già affermato dalla Cassazione Sezioni Unite 18/10/2012 n. 47604 secondo la quale l'offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, accompagnata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato di cui all'art. 82 d.P.R. n. 309 del 1990.
[b]Ha evidenziato la Corte che correttamente i giudici hanno inquadrato qualificato il fatto nei termini di istigazione ex art. 414 del codice penale sussistendo poi il requisito della pubblicità della condotta dato che la stessa è stata tenuta "con il mezzo della stampa o altro mezzo di propaganda" e cioè attraverso strumenti informatici di comunicazione e diffusione quali "Faceboock". Nella vicenda in esame, quindi, il reato istigato è stato individuato in quello di coltivazione di sostanze stupefacenti, sempre punibile a prescindere dalla destinazione della droga coltivata, e il carattere di concreta idoneità della condotta di istigazione è stato giustificato con il richiamo alle modalità con la quale la stessa si è realizzata, dato che la detenzione dei semi era accompagnata da specifiche indicazioni circa le modalità con le quali le piantine ottenute con gli stessi avrebbero dovuto essere coltivate.[/b]
http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2018/gennaio/1515917561274.html