Nel mio Comune, in base ai criteri del decreto 24.1.2012, n. 1 convertito in L. 27/2012, è possibile l'apertura di una nuova farmacia rispetto alle due già esistenti. Secondo quanto previsto dalla suddetta disposizione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dellla legge si deve individuare la nuova sede farmaceutica disponibile e inviare i dati alla Regione. Per l'individuazione della nuova sede credo si debba adottare una delibera di Consiglio oltre a seguire la procedura prevista dal comma 1 dell'art. 11, parere ASL e Ordine dei Farmacisti, anche in considerazione che tale individuazione comporterà una ridefinizione anche di quelle esistenti. E' corretto? La L.R. 16/2000 è quindi disapplicata dalle nuove disposizioni? Grazie
riferimento id:4331E' corretto?
[color=red]Corretto, occorre una delibera di consiglio tenuto conto delle procedure che hai descritto[/color]
La L.R. 16/2000 è quindi disapplicata dalle nuove disposizioni?
[color=red]Sì![/color]
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DELIBERAZIONE 1 febbraio 2010, n. 87
L.R. 16/2000, art. 17 - istituzione proiezioni farmaceutiche. Linee di indirizzo.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 17 della legge regionale 25 febbraio
2000, n. 16 avente ad oggetto “Proiezioni delle sedi farmaceutiche”;
Visto l’articolo 13 della l.r. n. 16/2000 che assegna, fra
l’altro, alla Giunta Regionale le competenze in materia
di istituzione delle farmacie succursali, dei dispensari
stagionali e delle proiezioni;
Preso atto che la proiezione della sede farmaceutica
rappresenta un presidio sussidiario della farmacia stessa
con lo scopo di far fronte, in particolari situazioni
topografi che e di viabilità, alla improrogabile necessità
della presenza di un servizio farmaceutico;
Ritenuto opportuno defi nire, allo scopo di garantire
una uniforme applicazione della normativa nel territorio
regionale, i seguenti criteri generali di riferimento per
l’individuazione delle condizioni di disagio richieste dalla
normativa stessa e la necessità di servizi farmaceutici
aggiuntivi:
A) Particolari condizioni topografi che e di viabilità.
Tale espressione indica sia la presenza di strade di
montagna, collinari o sterrate, tortuose o in forte pendenza
non particolarmente adeguate al transito pedonale
dove, soprattutto d’inverno aumentano le diffi coltà di
percorrenza, sia la inadeguatezza del trasposto pubblico
che collega un nucleo abitato con la farmacia più vicina;
B) Comuni defi niti montani o parzialmente montani
Nei comuni defi niti montani o parzialmente montani
l’istituzione delle proiezioni è, di norma, circoscritta alle
porzioni di territorio comunale effettivamente montano
tenendo in considerazione quanto riportato al precedente
punto a);
C) Distanza di una proiezione dalla farmacia più vicina.
Nel calcolo della distanza fra la proiezione e la
farmacia più vicina è generalmente rispettata una distanza
minima di due chilometri.
D) Limite dei mille abitanti.
La deroga al limite dei mille abitanti di cui all’articolo
17, comma 6, compatibilmente con i presupposti di cui
sopra, è tenuta in debita considerazione anche al fi ne di
evitare l’indebolimento della distribuzione delle farmacie
sul territorio, risultato opposto allo scopo che la legge si
prefi gge.
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, i seguenti criteri generali di riferimento per
l’individuazione delle condizioni di disagio dell’utenza e
la necessità di servizi farmaceutici aggiuntivi:
a) Particolari condizioni topografi che e di viabilità.
Tale espressione indica sia la presenza di strade di
montagna, collinari o sterrate, tortuose o in forte pendenza
non particolarmente adeguate al transito pedonale do ve,
soprattutto d’inverno aumentano le diffi coltà di percorrenza, sia l’inadeguatezza del trasposto pubblico che
collega un nucleo abitato con la farmacia più vicina;
b) Comuni defi niti montani o parzialmente montani
Nei comuni defi niti montani o parzialmente montani
l’istituzione delle proiezioni è, di norma, circoscritta alle
porzioni di territorio comunale effettivamente montano
tenendo in considerazione quanto riportato al precedente
punto a);
c) Distanza di una proiezione dalla farmacia più vicina
Nel calcolo della distanza fra la proiezione e la
farmacia più vicina è generalmente rispettata una distanza
minima di due chilometri.
d) Limite dei mille abitanti.
La deroga al limite dei mille abitanti di cui all’articolo
17, comma 6, compatibilmente con i presupposti di cui
sopra, è tenuta in debita considerazione anche al fi ne di
evitare l’indebolimento della distribuzione delle farmacie
sul territorio, risultato opposto allo scopo che la legge si
prefi gge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo
5 lettera f) della legge regionale n. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima L.R.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Lucia Bora
mi introduco per chiedere lumi : per disapplicazione della lr 16/2000 cosa intendete di preciso? tutto il capo sulle farmacie? o le parti in contrasto con la L.27/2012? inoltre volevo chiedere se conoscete atti della regione - oltre alla delibera GR 87/2010 che cita Simone, successivi ad essa, che riguardano la materia o circolari interpretative
mi introduco per chiedere lumi : per disapplicazione della lr 16/2000 cosa intendete di preciso? tutto il capo sulle farmacie? o le parti in contrasto con la L.27/2012? inoltre volevo chiedere se conoscete atti della regione - oltre alla delibera GR 87/2010 che cita Simone, successivi ad essa, che riguardano la materia o circolari interpretative
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Ovvio,. solo le parti della lr 16 in contrasto.
Non ho trovato niente della Regione se non:
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Rossi: "Con le liberalizzazioni in Toscana 150 farmacie in più"
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In Toscana, a seguito della legge sulle liberalizzazioni del Governo, ci potranno essere 150 farmacie in più: al momento sono circa 1.100. Lo ha spiegato il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi che oggi ha illustrato alcune delle conseguenze in Toscana «dell’applicazione della legge sulle liberalizzazioni». «Questa legge - ha spiegato Rossi - ci mette in condizione di rivisitare tanta normativa regionale, a partire dalle farmacie, ma anche sulla vendita dei giornali, sui distributori, sui taxi, sulle guide turistiche. È un processo che concluderemo con le ultime leggi e delibere che adotteremo entro fine anno. Ci auguriamo che questo dia veramente un contributo a rendere più dinamica la nostra economia, anche in termini di occupazione». Per Rossi «le liberalizzazioni occorrono, ma non sono risolutive dei problemi del Paese». «Qualche volta - ha poi osservato Rossi - abbiamo anche anticipato: sia per il trasporto pubblico su gomma sia per quanto riguarda i rifiuti, noi abbiamo già in corso i processi di gara e quindi noi siamo andati oltre. Come siamo andati oltre - ha aggiunto - rispetto a quello che chiede il Governo sull’impegno dell’individuazione di un bacino adeguato per le risorse idriche, individuando un bacino regionale».
http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2012/03/27/news/rossi-quot-con-le-liberalizzazioni-in-toscana-150-farmacie-in-piu-quot-1.3738109
ok; per quanto riguarda l'atto per individuare la nuova sede, viste anche le risposte del ministero della salute ai quesiti della regione, penserei che non sia necessario un atto di consiglio; lì infatti si dice che non è necessaria l'individuazione con i confini precisi della nuova sede farmac. nè ridefinire in conseguenza le sedi esistenti, che ne pensate? basta una delibera di giunta?
riferimento id:4331Ciao.
Ho richiesto a Servizi Demografici la consistenza della popolazione al 31/12/2010 (perchè non 2011???) e per il nostro Comune non ci sono variazioni, essendo già sovradimensionato il servizio farmaceutico rispetto alla popolazione (10. 858 ab. con 4 farmacie). A parte comunicare il tutto - a chi? ASL? Regione?- possiamo mantenere "in vita" la vecchia pianta organica delle farmacie finchè non si verificherà un cambiamento sostanziale- una nuova farmacia- oppure dobbiamo considerare tutto decaduto e rimettere mano anche a questo?
Confermo che la normativa sulle farmacie ricade nella potestà concorrente della (riprendo testualmente da una recente sentenza del TAR Toscana)...
[i]“tutela della salute” (per tutte, cfr. Corte Cost. 13 novembre 2009, n. 295; 14 dicembre 2007, n. 430). Ciò comporta, com’è noto, che la potestà legislativa regionale incontra il limite dei principi fondamentali, la cui determinazione è riservata allo Stato, e che corrispondono alla ratio ispiratrice delle disposizioni legislative statali.
Per quanto di interesse ai fini della controversia, la Corte ha costantemente affermato che il fine prioritario della legislazione statale del servizio farmaceutico e della regolamentazione dell'attività economica di rivendita dei farmaci è quello di garantire e, al contempo, controllare l’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali, nel perseguimento di una finalità di tutela del fondamentale diritto alla salute (Corte Cost. n. 430/07 e n. 448 del 28 dicembre 2006), assicurando l’ordinata copertura di tutto il territorio nazionale onde agevolare la maggiore tutela della salute ai cittadini (così Corte Cost. 9 gennaio 1996, n. 4).[/i]
Ho cercato di contattare i competenti uffici regionali con l'intenzione di farmi dare indicazioni su come ottemperare all'obbligo dell'invio dati in regione entro il 24 aprile. Attendo delle risposte.
La Regione ha risposto ad un mio messaggio dicendo che "sono state incaricate le ASL".
Dalla ermetica risposta dobbiamo aspettarci delle indicazioni provenieti dalle aziende USL.
.... e infatti ci è arrivata la lettera dell'ASL, pertanto risponderò a loro... per il resto come mi devo muovere, visto che, come detto, non ci saranno variazioni? Con un atto formale credo... basta un determina del responsabile (che magari cita la delibera giunta del 2008- definiziaone della pianta organica delle farmcie- rispetto alla quale niente cambia??). Posso mantenere in vita - per ciò che rimane valevole ai sensi della nuova normativa- la mia pianta organica delle farmacie fintanto che non ci sono variazioni?