Data: 2018-01-19 10:25:21

Chiusura attività di vendita libri al dettaglio

Una ditta così mi scrive:
"[i]Stiamo pensando di chiudere la attività di libreria e di mantenere quella di agenzia viaggi e casa editrice.
Ci domandavamo ma quale è la scontistica possibile e massima per svendere il tutto. La domanda si fa in comune vero[/i]?"
Io ho pensato a una comunicazione di vendita di liquidazione, come disciplinata dalla legge regionale veneta, perchè non mi pare ci siano esclusioni dal D.lgs 114/1998 per la vendita al dettaglio di libri. Giusto?
Sulla scontistica possibile invece non saprei cosa rispondere. Sapete darmi indicazioni anche al riguardo?

riferimento id:43290

Data: 2018-01-19 12:26:09

Re:Chiusura attività di vendita libri al dettaglio


Una ditta così mi scrive:
"[i]Stiamo pensando di chiudere la attività di libreria e di mantenere quella di agenzia viaggi e casa editrice.
Ci domandavamo ma quale è la scontistica possibile e massima per svendere il tutto. La domanda si fa in comune vero[/i]?"
Io ho pensato a una comunicazione di vendita di liquidazione, come disciplinata dalla legge regionale veneta, perchè non mi pare ci siano esclusioni dal D.lgs 114/1998 per la vendita al dettaglio di libri. Giusto?
Sulla scontistica possibile invece non saprei cosa rispondere. Sapete darmi indicazioni anche al riguardo?
[/quote]

1) si' vendita di liquidazione
2) i libri uovi hanno comunque il limite del 15%-20%
3) ai libri non si applicano le norme sulle vendite straordinarie

Esistono alcune deroghe

[b]L. 27 luglio 2011, n. 128 (1).

Nuova disciplina del prezzo dei libri.[/b]

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 agosto 2011, n. 181.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:


Art. 1 Oggetto e finalità generali

In vigore dal 20 agosto 2011
1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.
2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione.

Art. 2 Disciplina del prezzo dei libri

In vigore dal 9 ottobre 2013
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questo apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. E' consentita la vendita dei libri ai consumatori finali, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1.
3. Ad esclusione del mese di dicembre, agli editori è consentita la possibilità di realizzare campagne promozionali distinte tra loro, non reiterabili nel corso dell'anno solare e di durata non superiore a un mese, con sconti sul prezzo fissato ai sensi del comma 1 che eccedano il limite indicato al comma 2 purché non superiori a un quarto del prezzo fissato ai sensi del predetto comma 1. E' comunque fatta salva la facoltà dei venditori al dettaglio, che devono in ogni caso essere informati e messi in grado di partecipare alle medesime condizioni, di non aderire a tali campagne promozionali.
4. La vendita di libri ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato ai sensi del comma 1:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
[b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università. (2)]
5. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall'editore;
f) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
g) edizioni destinate in via prioritaria ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
g-bis) libri venduti a centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche o di ricerca, biblioteche, archivi e musei pubblici, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative e università (3).
6. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato in via preventiva ai sensi del comma 1, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
7. Alla vendita dei libri non si applicano le norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale di cui ai commi 1, lettere e) e f), 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
8. La vendita di libri, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
9. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 8; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
(2) Lettera abrogata dall'art. 4, comma 4-ter, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 4-bis, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.


Art. 3 Efficacia e abrogazione. Relazione al Parlamento

In vigore dal 20 agosto 2011
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° settembre 2011.
2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62.
3. Decorsi dodici mesi dal termine di cui al comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, che provvede al successivo inoltro alle Camere, una relazione sugli effetti delle disposizioni della presente legge sul settore del libro.

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

In vigore dal 20 agosto 2011
1. I comuni provvedono alle attività di cui al comma 9 dell'articolo 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

riferimento id:43290

Data: 2018-01-24 08:39:36

Re:Chiusura attività di vendita libri al dettaglio

Scusate, non ho ben capito. Avete precisato questo:
[i]1) si' vendita di liquidazione
2) i libri nuovi hanno comunque il limite del 15%-20%
3) ai libri non si applicano le norme sulle vendite straordinarie[/i]

ma se non si applicano le norme sulle vendite straordinarie, essendo la vendita di liquidazione una vendita straordinaria, devo farmi presentare comunque la comunicazione di vendita di liquidazione?

riferimento id:43290

Data: 2018-01-24 09:10:01

Re:Chiusura attività di vendita libri al dettaglio


Scusate, non ho ben capito. Avete precisato questo:
[i]1) si' vendita di liquidazione
2) i libri nuovi hanno comunque il limite del 15%-20%
3) ai libri non si applicano le norme sulle vendite straordinarie[/i]

ma se non si applicano le norme sulle vendite straordinarie, essendo la vendita di liquidazione una vendita straordinaria, devo farmi presentare comunque la comunicazione di vendita di liquidazione?
[/quote]

Sì, forse la estrema sintesi ha generato confusione.
L'interessato NON può fare la vendita di liquidazione per i LIBRI (a questi non può applicare sconti superiori ai 15-20 secondo le norme citate).
Ovviamente l'interessato può fare la vendita di liquidazione sugli ALTRI PRODOTTI del negozio (se ne ha!) e potrebbe essere interessato a farla per mettere i cartelli "LIQUIDAZIONE" e attrarre clienti anche per la vendita di libri ...

riferimento id:43290
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