Data: 2018-01-19 09:12:15

ZTL e cancellazione immagini

Buongiorno,
leggevo che terminato il procedimento sanzionatorio c'e' l'obbligo di cancellarevdal sistema le immagini scattate.
saPete indicarmi la normativa che lo impone?

Grazie

riferimento id:43286

Data: 2018-01-19 11:45:04

Re:ZTL e cancellazione immagini

https://blog.setik.biz/privacy-e-videosorveglianza/

Nel caso delle zone a traffico limitato, ovvero le ZTL, la videosorveglianza deve rispettare altre norme di legge, e le immagini devono essere conservate finché, chi commette un’infrazione, non viene punito con la multa.

riferimento id:43286

Data: 2018-01-20 10:51:35

Re:ZTL e cancellazione immagini

Provvedimento Garante Privacy del 8 aprile 2018

riferimento id:43286

Data: 2018-01-20 11:12:17

Re:ZTL e cancellazione immagini


Buongiorno,
leggevo che terminato il procedimento sanzionatorio c'e' l'obbligo di cancellarevdal sistema le immagini scattate.
saPete indicarmi la normativa che lo impone?

Grazie
[/quote]

Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680

[b]3.4. Durata dell'eventuale conservazione[/b]
Nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e),del Codice), anche l'eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario - e predeterminato - a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Solo in alcuni casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l'esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), può ritenersi ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che, sulla scorta anche del tempo massimo legislativamente posto per altri trattamenti, si ritiene non debba comunque superare la settimana.

Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle recenti disposizioni normative(12), il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione".

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante (v. punto 3.2.1), e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Il mancato rispetto dei tempi di conservazione delle immagini raccolte e del correlato obbligo di cancellazione di dette immagini oltre il termine previsto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall'art. 162, comma 2-ter, del Codice.

[color=red][b]5.3.3. Qualora si introducano sistemi di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, i comuni dovranno rispettare quanto previsto dal d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa prevede che i dati trattati possono essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso, ferma restando l'accessibilità agli stessi per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale (art. 3 d.P.R. n. 250/1999).[/b][/color]

riferimento id:43286

Data: 2018-02-09 17:12:42

Re:ZTL e cancellazione immagini

Interessante.
L'obbligo di cancellazione delle immagini vale anche per quelle del photored o altri strumenti che accertando il passaggio con semaforo rosso?
Grazie

riferimento id:43286
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