Data: 2018-01-19 07:56:52

Sosta sulle STRISCE BLU: legittime le tariffe in base all'ISEE

Sosta sulle STRISCE BLU: legittime le tariffe in base all'ISEE

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[color=red][b]TAR PIEMONTE, SEZ. II – sentenza 17 gennaio 2018 n. 90[/b][/color]

DIRITTO

I ricorsi in epigrafe devono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza, in ragione dell’evidente connessione oggettiva.

Nel merito, i ricorso sono infondati e vanno respinti.

Con la delibera impugnata, il Comune di Torino ha dato applicazione alla previsione generale contenuta nell’art. 7, primo comma – lett. f), del vigente Codice della Strada, ai cui sensi nei centri abitati è possibile individuare “aree destinate al parcheggio, sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe”.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che i provvedimenti comunali limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali contrapposti che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2009 n. 825).

La decisione adottata dal Comune, di assoggettare a tariffa progressiva l’utilizzo particolare del sedime stradale, non appare abnorme né sproporzionata, in relazione all’obiettivo di diminuire il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino.

Come evidenziato dalla difesa comunale, sia nel Piano urbano dei parcheggi (doc. 8) che nel Piano urbano della mobilità sostenibile (doc. 9) era stato posto l’indirizzo volto a perseguire il graduale riequilibrio della domanda di trasporto tra collettivo e individuale, in modo da ridurre la congestione del traffico e migliorare l’accessibilità agli spazzi cittadini, la tutela della sicurezza ed il rispetto dell’ambiente.

[b]L’abbonamento per i residenti, che in precedenza era gratuito ovvero subordinato al pagamento del rimborso dei soli oneri connessi all’istruttoria amministrativa per il rilascio del documento, è stato innovativamente assoggettato a tariffa, secondo la richiamata previsione dell’art. 7 del Codice della Strada.[/b]

Il passaggio dal regime gratuito al sistema tariffario, correlato alla capacità reddituale dei cittadini residenti, è espressione di una legittima valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che trova copertura nella previsione tipizzante della norma.

E’ vero quanto lamentato dai ricorrenti, l’esborso massimo di 180,00 euro annui è il risultato di un sensibile incremento tariffario rispetto alla precedente misura dei diritti d’istruttoria, tuttavia la considerazione dell’importo assoluto, che corrisponde ad un costo giornaliero di circa 0,49 euro a carico dei residenti con indicatore reddituale più elevato, induce a giudicare alfine non irragionevole e perciò legittima la delibera del Comune di Torino.

Peraltro, la difesa dell’Amministrazione ha dimostrato che la tariffa ora imposta per gli abbonamenti dei residenti resta assai inferiore a quella prevista per tutti gli altri abbonamenti per i non residenti (da euro 795,00 a euro 1.385,00 per le differenti zone cittadine).

Quanto all’asserito carattere impositivo della tariffa, è utile richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale sul tema della disciplina onerosa dell’utilizzo delle strade pubbliche e dei parcheggi.

La Corte ha chiarito che, ai fini dell’individuazione delle prestazioni patrimoniali imposte, non costituiscono profili determinanti le formali qualificazioni delle prestazioni, né la fonte negoziale o meno dell’atto costitutivo, né l’inserimento di obbligazioni ex lege in contratti privatistici (sent. n. 215 del 1998). Deve invece riconoscersi un peso decisivo agli aspetti pubblicistici dell’intervento dell’autorità, ed in particolare “alla disciplina della destinazione e dell’uso di beni o servizi, per i quali si verifica che, in considerazione della loro natura giuridica, della situazione di monopolio pubblico o della essenzialità di alcuni bisogni di vita soddisfatti da quei beni o servizi, la determinazione della prestazione sia unilateralmente imposta con atti formali autoritativi che, incidendo sostanzialmente sulla sfera dell’autonomia privata, giustificano la previsione di una riserva di legge” (sent. n. 236 del 1994).

[color=red][b]Il pagamento per la sosta del veicolo sfugge, secondo la Corte, sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come “corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative” (sent. n. 66 del 2005).[/b][/color]

[b]La commisurazione della tariffa all’ISEE risponde, ad avviso del Collegio, a legittime istanze di equità sostanziale, poiché consente di applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato, per la compartecipazione al costo della manutenzione delle strade e dei servizi pubblici, senza che l’utilizzo del parametro reddituale per ciò solo tramuti la tariffa in un tributo.[/b]

In conclusione, i ricorsi in epigrafe sono infondati e vanno respinti.

Le spese processuali possono essere compensate, per la novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li respinge.

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