SALE GIOCHI: distanza dei 500 metri vale anche per trasferimento di sede
[color=red][b]TAR VENETO, SEZ III – sentenza 12 gennaio 2018 n. 35[/b][/color]
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Con ricorso notificato il 18 dicembre 2017 la Sig.ra Lorella xxxx, titolare della omonima ditta svolgente attività di tabaccheria ed edicola, già situata in Venezia, Piazzale Tommaso Gar n.4 e successivamente trasferitasi, nell’anno 2016, nei nuovi locali situati in Venezia, Piazzale Concordia n.4, ha impugnato il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale il Comune di Venezia, a seguito della Scia presentata dalla odierna ricorrente nell’aprile del 2016 per l’installazione di 4 apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del Regio decreto n.773/1931 e di 1 apparecchio di cui al comma 7, lett. c) del medesimo articolo 110, ha annullato gli effetti della suddetta Scia in quanto il nuovo locale situato in Piazza Concordia n.4 non rispetta la distanza minima di 500 metri, misurata in linea d’aria, da determinati luoghi sensibili (nel caso di specie: Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo, Scuola primaria “Visintini”, Ufficio postale Marghera, Parco di Piazzale Concordia), così come stabilito dall’art. 30 del Regolamento Edilizio adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.42 del 2 aprile 2015 (applicabile ratione temporis).
Il ricorso è articolato nei seguenti motivi:
– eccesso di potere, manifesta ingiustizia e violazione di legge, per aver il Comune di Venezia omesso di considerare che trattasi di spostamento di attività già esercitata e per aver esteso l’annullamento degli effetti della Scia anche a 2 apparecchi già oggetto di precedenza Scia;
– eccesso di potere, manifesta contraddittorietà e violazione di legge, per aver il Comune di Venezia disposto una misura affetta da mancanza di proporzionalità ed inadeguatezza tra mezzo utilizzato (limiti distanziometrici) e fine perseguito (contrasto alla ludopatia), anche considerando che nel luogo ove si è spostata la ricorrente sono presenti varie attività che nel corso degli anni sono state abilitate all’utilizzo di apparecchi per il gioco lecito;
– eccesso di potere e violazione di legge, per aver il Comune di Venezia omesso di considerare le ricadute economiche in danno del privato con pregiudizio della libertà di iniziativa economica;
– eccesso di potere e conflitto di interessi, per essere il Comune di Venezia portatore di un interesse conflittuale con quella della odierna ricorrente, avendo determinato uno sviamento della clientela in favore del Casinò Municipale di Venezia.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza camerale dell’11 gennaio 2018 il Collegio si è riservato la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati e tutti rigettati per manifesta infondatezza.
Si rileva che, con specifico riferimento alla questione relativa alla applicabilità dei limiti spaziali di cui all’art. 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia anche ai casi di mero trasferimento in nuovi locali di una attività già in precedenza autorizzata, la Sezione si è già pronunciata con sentenza n.1078/2016, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n.3138/2017.
Nella suddetta sentenza n.1078/2016 la Sezione ha già avuto modo di rilevare che: “La censura del ricorrente, rivolta a rimarcare la differenza tra apertura di nuova sala giochi e mero trasferimento della sala giochi in nuovi locali, al fine di limitare l’ambito di applicazione del divieto di cui all’art. 30 del Regolamento Edilizio solo alla prima ipotesi, non coglie nel segno.
[color=red][b]Infatti, pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all’adozione del Regolamento Edilizio in questione, tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la “apertura” della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l’attività era svolta.[/b][/color]
[b]La dizione “apertura di sale pubbliche da gioco” di cui al citato art. 30 non va intesa in senso astratto (ovvero con riguardo al rilascio ex novo di una autorizzazione per la gestione di una sala giochi), ma in senso prettamente fisico-materiale, con specifico riferimento alla predisposizione dei locali ove viene effettivamente collocata la sala giochi.[/b]
Tale interpretazione “fisica-materiale” è corroborata dal tenore letterale del medesimo art.30, ove la “apertura di sale pubbliche da gioco” viene espressamente riferita ai “locali”, in tal modo palesandosi che la nozione di “apertura” viene ricollegata al luogo spaziale (“i locali”) ove la sala giochi è situata, considerando altresì che, nel medesimo art. 30, con riferimento agli apparecchi per il gioco di azzardo lecito, si parla di “collocazione”, lemma che ha un chiaro significato fisico e spaziale.
[b]L’art. 30 cit., nel prevedere il divieto di “apertura di sale pubbliche da gioco” a distanza inferiore a 500 metri rispetto a determinati luoghi sensibili, vuole semplicemente cristallizzare lo status quo, evitando di pregiudicare coloro che già gestiscono sale da gioco in locali situati a distanza inferiore a 500 metri dai suddetti luoghi; ciò non toglie tuttavia che, qualora si voglia trasferire la sala giochi in nuovi locali, è obbligo del gestore rispettare comunque il divieto regolamentare dal momento che, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione, contrastante con la stessa ratio del divieto, di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettino la distanza minima prevista dal Regolamento Edilizio”.[/b]
[color=red][b]Anche con riguardo alla piena legittimità del metodo di calcolo della distanza minima, misurata in linea d’aria, la Sezione, nella medesima sentenza n.1078/2016, ha già rilevato che: “Né la metodologia di calcolo della distanza, misurata “in linea d’aria”, sembra irragionevole o sproporzionata, considerato che solo tale modo di misurazione consente di ottenere una univoca certezza della distanza tra due luoghi (che oltretutto rimane invariata nel corso del tempo), a differenza del “percorso pedonale più breve” che non solo può dare adito a profili di opinabilità ma ben può modificarsi nel corso degli anni.”.[/b][/color]
Di conseguenza deve ribadirsi che l’art. 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia adottato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.42 del 2 aprile 2015 (applicabile ratione temporis) si applica in tutti i casi in cui una attività, seppur già esercitata, venga trasferita in nuovi locali, venendo in tal modo in rilievo una “nuova apertura” rilevante ai fini della applicabilità della distanza minima di cui al citato articolo 30, con l’ulteriore precisazione che tali limiti distanziometrici troveranno applicazione con riguardo a tutti gli apparecchi di gioco lecito di cui si richiede l’installazione nei nuovi locali, essendo del tutto irrilevante che alcuni apparecchi fossero già stati utilizzati in passato dal titolare nei precedenti locali in cui era stata svolta l’attività prima del trasferimento, né rileva che, nelle vicinanze del ricorrente, vi siano esercizi che in passato siano stati autorizzati al gioco lecito, dal momento che lo stesso articolo 30 in questione fa salve le attività già autorizzate (che non si trasferiscano in nuovi locali).
Del pari manifestamente infondata è la censura relativa alla dedotta mancanza di proporzionalità, essendo al contrario pienamente congrua e ragionevole, ai fini del contrasto alla ludopatia, la previsione di distanze minime, calcolate in linea d’aria, da determinati luoghi sensibili, anche considerando che il principio costituzionale di libera iniziativa economica deve essere bilanciato e contemperato con gli altri diritti di rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo nel presente caso il diritto alla salute, notoriamente compromesso dal fenomeno della ludopatia, né è possibile equiparare l’utilizzo delle video lottery e delle slot machines ai diversi giochi con vincita in denaro come lotto, superenalotto, totocalcio ed altri simili, stante il diretto contatto “senza filtri” tra uomo e macchina che avviene nel primo caso, di gran lunga più rischioso per il sorgere e per l’aggravarsi del fenomeno della ludopatia.
Infine la doglianza con la quale la ricorrente lamenta un conflitto di interessi del Comune di Venezia per sviamento della clientela in favore del Casinò Municipale è manifestamente infondata per assoluta genericità, rimanendo una mera supposizione sfornita di qualsiasi supporto probatorio.
In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.