Vorrei avere alcuni riferimenti (Norme, Giurisprudenza -soprattutto-), in merito alle modalità di accertamento dei presupposti "dell'attività prevalente" di cui all'articolo 48 L.R. Toscana 28/2005 . Quanto sopra nella prospettiva di un accertamento di Polizia Amministrativa finalizzato a documentarne l'insussistenza dei presupposti (trattasi di attività prevalente di libreria svolta congiuntamente a somministrazione - inutile aggiungere che la sensazione è che, nella suddetta attività, la prevalenza sia invertita). L'oggettività potrebbe essere strutturata su consultazione della documentazione di natura contabile-fiscale ma temo che sia competenza e prerogativa esclusiva della Polizia Tributaria. Ringrazio anticipatamente.
riferimento id:43266
Vorrei avere alcuni riferimenti (Norme, Giurisprudenza -soprattutto-), in merito alle modalità di accertamento dei presupposti "dell'attività prevalente" di cui all'articolo 48 L.R. Toscana 28/2005 . Quanto sopra nella prospettiva di un accertamento di Polizia Amministrativa finalizzato a documentarne l'insussistenza dei presupposti (trattasi di attività prevalente di libreria svolta congiuntamente a somministrazione - inutile aggiungere che la sensazione è che, nella suddetta attività, la prevalenza sia invertita). L'oggettività potrebbe essere strutturata su consultazione della documentazione di natura contabile-fiscale ma temo che sia competenza e prerogativa esclusiva della Polizia Tributaria. Ringrazio anticipatamente.
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La verifica rispetto all'art. 48 ha perso gran parte del suo significato a seguito della LIBERALIZZAZIONE della somministrazione. Infatti, sia in caso di prevalenza della somministrazione che di altra attività accessoria, l'attività può essere aperta con scia liberalmente.
Uniche eccezioni:
1) se il Comune ha limitato la somministrazione ai sensi della Lr 28/2005 e Dlgs 59/2010 con atti di pianificazione
2) in caso di prevalenza dell'attività accessoria non si richiedono i requisiti professionali.
Ciò premesso l'art. 48 non precisa come calcolare la prevalenza ma:
1) ANTITRUST intervenne precisando che doveva farsi riferimento al fatturato
2) l'art. 86, anche se ad altro scopo, dispone "3. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la quota del 60 per cento di quello totale annuo dell’esercizio".
TALE CRITERIO vale anche nel tuo caso.
Quindi se vuoi/puoi chiedi documentazione inerente il fatturato a loro o all?Agenzia delle Entrate.
[b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28[/b]
Art. 48 - Attività non soggette a requisiti comunali
1. Non sono soggette al possesso dei requisiti di cui all’articolo 42 bis le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi:
a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di:
1) spettacolo, trattenimento e svago, esclusa la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
2) sale da ballo, sale da gioco, locali notturni;
3) stabilimenti balneari, impianti sportivi;
4) cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte.
Art. 86
- Disposizioni speciali (188)
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle seguenti attività: le rivendite di generi di monopolio; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, pastigliaggi, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, CD, DVD, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, auto e moto, qualora le attività previste nel presente comma siano svolte in maniera esclusiva o prevalente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche nel caso in cui la vendita riguardi due o più prodotti tra quelli elencati, che costituiscono la prevalenza dei prodotti venduti.
3. La prevalenza di un’attività di vendita è determinata in base al volume di affari. Si ha prevalenza quando il fatturato della vendita delle merci che connotano la specializzazione supera la quota del 60 per cento di quello totale annuo dell’esercizio.
4. Ai fini del comma 3, per il primo anno di attività si fa riferimento al volume di affari presunto, sulla base di apposita dichiarazione del titolare dell’esercizio, presentata al comune entro trenta giorni dall’inizio dell’attività.
5. Le disposizioni del presente capo non si applicano altresì agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri, agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.
6. Gli esercizi di cui all’articolo 20 possono derogare alle disposizioni dell'articolo 80.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Buongiorno
stavo leggendo il post...ma la prevalenza non deve essere calcolata ai sensi dell'art. 1 bis dell'art 48 della LR 28/2005 quindi in base alla superficie? ???
Buongiorno
stavo leggendo il post...ma la prevalenza non deve essere calcolata ai sensi dell'art. 1 bis dell'art 48 della LR 28/2005 quindi in base alla superficie? ???
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La risposta era fondamentalmente orientata a segnalare la INUTILITA' PRATICA di ricercare la prevalenza o meno, tenuto conto della liberalizzazione dell'attività di somministrazione.
Ciò detto, è vero che il comma 1 bis detta un criterio (L’attività congiunta di cui al comma 1, lettera a), si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l’esercizio dell’attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.) ma questo può intendersi come CRITERI OLTRE IL QUALE si ha senz'altro prevalenza, senza che si possa escludere la prevalenza anche in base ai criteri di fatturato (so0luzione preferibile).