L'arpas, ha seguito di un esposto del condominio, ha rilevato a seguito dei rilievi fonometrici in una pizzeria, che questa superi i valori di emissione e di immissione sonora e di seguito la polizia locale gli ha applicato una sanzione di euro 1.000. La polizia locale ci chiede di provvedere ad emettere un ordinanza ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95 , a firma del sindaco, per obbligarli ad insonorizzare i locali presentando debita relazione a firma di tecnico abilitato.
L'art. 9 dice che il sindaco adotta l'ordinanza in casi "...qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente ".
Questo può essere considerato un caso eccezionale e urgente per emettere l'ordinanza del sindaco?
L'arpas, ha seguito di un esposto del condominio, ha rilevato a seguito dei rilievi fonometrici in una pizzeria, che questa superi i valori di emissione e di immissione sonora e di seguito la polizia locale gli ha applicato una sanzione di euro 1.000. La polizia locale ci chiede di provvedere ad emettere un ordinanza ai sensi dell'art. 9 della Legge 447/95 , a firma del sindaco, per obbligarli ad insonorizzare i locali presentando debita relazione a firma di tecnico abilitato.
L'art. 9 dice che il sindaco adotta l'ordinanza in casi "...qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente ".
Questo può essere considerato un caso eccezionale e urgente per emettere l'ordinanza del sindaco?
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La giurisprudenza non ha un orientamento uniforme ma vi sono sentenze che ritengono la disciplina della 447 derogatoria rispetto all'ordinaria ripartizione Sindaco/Dirigente ammettento l'ordinanza sindacale
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/territorio-e-sicurezza/2015-07-14/inquinamento-acustico-doverosa-ordinanza-sindaco-superamento-limiti-documentato-arpa--120340.php?uuid=ABF9Epk
ECCO UN PASSAGGIO CHE ILLUSTRA BENE IL CONCETTO:
Un consistente indirizzo giurisprudenziale (cfr., ex multis, T.A.R. Brescia, Sez. II, 2 novembre 2009 n. 1814 e Cons. Stato, sez. V, 06 marzo 2013, n. 1372), al quale aderisce anche questo Tribunale (T.A.R. Piemonte sez. I, 21 dicembre 2012, n. 1382), ha evidenziato che:
- la norma non può essere riduttivamente intesa come una mera (e, quindi, pleonastica) riproduzione, nell'ambito della normativa di settore in tema di tutela dall'inquinamento acustico, del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico al Sindaco (quale Ufficiale di Governo) in materia di sanità ed igiene pubblica. Al contrario, la stessa deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all'interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall'art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell'inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n. 447/1995 (nell'art. 2 primo comma lettera "a") ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come "l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane", sancendo espressamente che esso concreta (in ogni caso) "un pericolo per la salute umana";
- conseguentemente, l'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall' art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi ("normalmente") consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa L. n° 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti;
http://www.lexambiente.com/materie/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/11683-rumore-legittimit%C3%A0-ordinanza-comunale-per-la-riduzione-dell-inquinamento-acustico-prodotto-dall-attivit%C3%A0-produttiva.html
http://www.reteambiente.it/news/16300/ordinanza-contenimento-rumore-puo-emanarla-solo-i/
http://www.analisilegale.it/comune-inquinamento-acustico-rumore/
ANCHE SE SI HANNO COMUNQUE SENTENZA CHE RITENGONO DEL DIRIGENTE LA COMPETENZA:
http://www.lexambiente.it/materie/rumore/84-giurisprudenza-amministrativa-tar84/8949-rumorenon-e-competenza-del-sindaco-emanare-ordinanze-per-ridurre-inquinamento-acustico-sulla-rete-autostradale.html
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[color=red][b]Ciò premesso SUGGERIAMO di procedere con ordinanza sindacale[/b][/color]