Data: 2012-03-31 05:09:08

SSRL - Società a Responsabilità Limitata Semplificata

SSRL - Società a Responsabilità Limitata Semplificata

D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
Art. 3  Accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata (*)


1.  Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l'articolo 2463 del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 2463-bis (Società a responsabilità limitata semplificata)
La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8 ) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili».
2.  Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3.  L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.
4.  Il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.

(*) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27.

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Approfondimenti:
http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=479
http://blog.pmi.it/29/02/2012/societa-semplificate-costi-e-convenienza/
http://www.fanpage.it/la-societa-semplificata-responsabilita-limitata-luci-e-ombre/
http://www.businessvox.it/impresa/semplificazioni/societa-semplificata-responsabilita-limitata.html
http://www.studiopanato.it/SRL%20Semplificata.pdf
http://www.facebook.com/pages/Ssrl-Societ%C3%A0-Semplificata-a-Responsabilit%C3%A0-Limitata/232448076837798

riferimento id:4323

Data: 2012-04-23 04:50:46

Re:SSRL - Società a Responsabilità Limitata Semplificata

La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata introdotta dall’articolo 3 del decreto – legge n° 1 del 2012

http://www.diritto.it/docs/33348-la-disciplina-della-societ-a-responsabilit-limitata-semplificata-introdotta-dall-articolo-3-del-decreto-legge-n-1-del-2012

riferimento id:4323

Data: 2012-04-23 04:52:47

Società a Responsabilità Limitata Semplificata e iscrizione in CCIAA

SOCIETÀ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - N. 1/2012
AREA ANAGRAFE ECONOMICA
Nota informativa n° 1 del 27.01.2012

Scarica la nota informativa (PDF - 1 pagina, 29,5 Kb)

Oggetto: Società semplificata a responsabilità limitata

L'art. 3 del Decreto Legge n° 1 del 24.1.2012 (pubblicato sulla G.U. n° 19 del 24.1.2012 ed in vigore dalla stessa data), ha introdotto la possibilità di costituire un nuovo modello di società: la 'Società semplificata a responsabilità limitata' (nuovo art. 2463 bis c.c.), destinata ai giovani fino ai 35 anni d’età e per la costituzione della quale, in particolare, è sufficiente il capitale di un euro.

Il comma 2 del citato art. 3, prevede inoltre che: "Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci".

In base a ciò, si fa presente che, fino all'emanazione del predetto decreto interministeriale, il Registro delle Imprese non può accettare domande di iscrizione delle società semplificate a responsabilità limitata: le domande presentate prima dell’emanazione del predetto decreto, saranno rifiutate con provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese.

Torino, 27 Gennaio 2012

IL CONSERVATORE
Maria Loreta RASO

http://www.to.camcom2.pub.dev.nekhem.com/Page/t08/view_html?idp=14286

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