E’ stato effettuato sopralluogo da USL e Polizia Municipale presso attività di struttura ricettiva – somministrazione – estetista - piscina privata aperta al pubblico.
Il gestore che è risultato presente presso detta attività non aveva effettuato alcuna comunicazione di subingresso.
In particolare la USL ha esaminato solo l’attività estetica e quella di piscina, per le quali ha elevato verbali di accertamento e contestazione per svariate difformità.
In particolare per la piscina ricorre anche il caso di sanzione ai sensi art. 18, comma 2 L.R. Toscana 8/2006, la quale comporta anche “ l’immediata chiusura dell’impianto” e la USL ha scritto al Comune al fine dell’emissione del provvedimento di chiusura. A chi compete tale provvedimento? Al Sindaco quale autorità di pubblica sicurezza ? Si tratta di ordinanza contingibile ed urgente ?
Per quanto si deve prevedere la chiusura, fino a che non comunicano l’adeguamento alla normativa, oppure è chiusura definitiva che richiede un nuovo avvio attività ?
Per l’attività di piscina la Polizia Municipale dovrà fare verbale per il riscontro del mancato subingresso, ma qual è la sanzione applicabile ? La L.R. 8/2006 prevede all’art. 18 comma 1 la sanzione per esercizio dell’attività senza l’autorizzazione di cui all’art. 13 o la SCIA di cui all’Art. 14, ma è applicabile anche ad una mancata comunicazione di subingresso (la piscina è autorizzata con atto rilasciato anni fa intestato al precedente gestore)?
Per l’attività estetica invece la USL ha elevato verbale per violazioni a seguito di accertamento della mancanza dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari applicando la sanzione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 12, i quali prevedono anche la sospensione dell’attività sino al reintegro dei requisiti richiesti. Anche in questo caso il provvedimento di sospensione compete al Sindaco ?
Per il mancato subingresso nell’attività di estetica è corretto applicare la sanzione di cui all’art. 12, co. 1 della L.R. Toscana n. 28/2004 (“per esercizio attività senza aver presentato SCIA”), che dispone anche la chiusura dell’attività, seppure esista un titolo abilitativo intestato al precedente titolare ?
Per il mancato subingresso nell’attività di albergo è corretto applicare l’art. 43, comma 4 della L.R. Toscana n. 86/2016 per violazione dell’art. 34, commi 2, 3 e 4 della L.R. 86/2016 ("4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati ")
Grazie per l'aiuto, un saluto
E’ stato effettuato sopralluogo da USL e Polizia Municipale presso attività di struttura ricettiva – somministrazione – estetista - piscina privata aperta al pubblico.
Il gestore che è risultato presente presso detta attività non aveva effettuato alcuna comunicazione di subingresso.
[color=red]AHI!!! cosa passerà nella mente di chi per non fare una comunicazione banale come il subingresso rischia sanzioni con diversi zeri ....
spiace per lui ...ma quisque faber fortunae suae[/color]
In particolare la USL ha esaminato solo l’attività estetica e quella di piscina, per le quali ha elevato verbali di accertamento e contestazione per svariate difformità.
In particolare per la piscina ricorre anche il caso di sanzione ai sensi art. 18, comma 2 L.R. Toscana 8/2006, la quale comporta anche “ l’immediata chiusura dell’impianto” e la USL ha scritto al Comune al fine dell’emissione del provvedimento di chiusura. A chi compete tale provvedimento? Al Sindaco quale autorità di pubblica sicurezza ? Si tratta di ordinanza contingibile ed urgente ?
[color=red]"La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto."
Per come è configurata la norma la chiusura è EFFETTO AUTOMATICO della sanzione (termine peraltro improprio in quanto il legislatore forse faceva riferimento al VERBALE DI CONTESTAZIONE che non la sanzione .... ma tanto è).
Se così è allora NON OCCORRE un provvedimento ... l'interessato senza titolo ha l'onere di chiudere a prescindere.
CONSIGLIO: fai una nota aa firma del responsabile (NO SINDACO) del tipo:
"Visto il verbale di applicazione della sanzione ecc... si ricorda che l'attività dovrà essere chiusa salvo l'ottenimento dei relativi titoli abilitativi e pena l'applicazione delle sanzioni e le conseguenti responsabilità"
SOLO SE hai elementi per una contingibile ed urgente allora fai ordinanza
[/color]
Per quanto si deve prevedere la chiusura, fino a che non comunicano l’adeguamento alla normativa, oppure è chiusura definitiva che richiede un nuovo avvio attività ?
[color=red]Tizio è senza titolo ... fino a che non si procura un titolo (subingresso o avvio) deve chiudere.
Quindi puoi usare locuzione generica come ti ho scritto[/color]
Per l’attività di piscina la Polizia Municipale dovrà fare verbale per il riscontro del mancato subingresso, ma qual è la sanzione applicabile ? La L.R. 8/2006 prevede all’art. 18 comma 1 la sanzione per esercizio dell’attività senza l’autorizzazione di cui all’art. 13 o la SCIA di cui all’Art. 14, ma è applicabile anche ad una mancata comunicazione di subingresso (la piscina è autorizzata con atto rilasciato anni fa intestato al precedente gestore)?
[color=red]Sì, la violazione è quella in quanto i soggetti sono senza autorizzazione/scia[/color]
Per l’attività estetica invece la USL ha elevato verbale per violazioni a seguito di accertamento della mancanza dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari applicando la sanzione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 12, i quali prevedono anche la sospensione dell’attività sino al reintegro dei requisiti richiesti. Anche in questo caso il provvedimento di sospensione compete al Sindaco ?
[color=red]NO, se hai letti miei precedenti interventi in questo caso puoi fare DIFFIDA ... comunque non del Sindaco, in cui ricordi che se continuano ci sono ulteriori sanzioni[/color]
Per il mancato subingresso nell’attività di estetica è corretto applicare la sanzione di cui all’art. 12, co. 1 della L.R. Toscana n. 28/2004 (“per esercizio attività senza aver presentato SCIA”), che dispone anche la chiusura dell’attività, seppure esista un titolo abilitativo intestato al precedente titolare ?
[color=red]Corretto[/color]
Per il mancato subingresso nell’attività di albergo è corretto applicare l’art. 43, comma 4 della L.R. Toscana n. 86/2016 per violazione dell’art. 34, commi 2, 3 e 4 della L.R. 86/2016 ("4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati ")
[color=red]A mio avviso è il 43 comma 1
1. Chi gestisce una delle strutture ricettive disciplinate dal presente capo senza aver presentato la SCIA o in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 40 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
[/color]
Grazie per l'aiuto, un saluto
[color=red]GRAZIE A TE!!!![/color]