Buonasera,
mi è arrivato il subingresso in una attività di panificazione dove responsabile tecnico è sempre lo stesso soggetto della ditta che ha venduto.
La ditta precedente, attiva da prima dell'entrata in vigore della lr 18/2011, aveva comunicato ad agosto 2011 che il RT aveva un'esperienza professionale superiore ai 3 anni.
E' sufficiente come requisito o devo verificare che abbia fatto il corso di aggiornamento di 20 ore?
grazie.
Buonasera,
mi è arrivato il subingresso in una attività di panificazione dove responsabile tecnico è sempre lo stesso soggetto della ditta che ha venduto.
La ditta precedente, attiva da prima dell'entrata in vigore della lr 18/2011, aveva comunicato ad agosto 2011 che il RT aveva un'esperienza professionale superiore ai 3 anni.
E' sufficiente come requisito o devo verificare che abbia fatto il corso di aggiornamento di 20 ore?
grazie.
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Sembra in possesso dei requisiti. Resta fermo che:
[b]5. Coloro che svolgono l’attività di responsabile dell’attività produttiva, compresi i soggetti di cui al comma 3, partecipano periodicamente, con cadenza quinquennale, ad attività di aggiornamento professionale della durata minima di venti ore.[/b]
Ma quello descritto NON costituisce un ulteriore requisito professionale, bensì un obbligo formativo. Se accerti che non ha svolto il corso di 20 ore puoi solo intervenire con le sanzioni pecuniarie, il soggetto NON PERDE i requisiti
[b]Art. 5 comma 3. Il responsabile dell’attività produttiva che non ottempera all’obbligo formativo di cui all’articolo 3, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 10.000,00. Alla stessa sanzione è assoggettata l’azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell’attività produttiva.[/b]
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Non è tenuto alla frequenza del corso di formazione obbligatoria di cui al comma 2 il responsabile dell’attività produttiva che risulta in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria superiore tecnico-professionale di durata quinquennale in materie di panificazione;
b) diploma di qualifica di istruzione professionale in materie attinenti l’attività di panificazione conseguito nel sistema d’istruzione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
c) attestato di qualifica attinente l’attività di panificazione conseguito a seguito di un corso di formazione professionale, integrato da un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore;
[b]d) aver prestato attività lavorativa, per un periodo non inferiore a tre anni nell’ultimo quinquennio, relativa all’attività di panificazione presso imprese del settore, in qualità di titolare o di socio lavoratore, anche di cooperativa, di dipendente o di collaboratore familiare addetto alla panificazione. Tale attività deve essere accertata presso l’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l’impiego o la CCIAA competenti per territorio;
[/b]e) qualifica professionale ai fini contrattuali conseguita a seguito del rapporto di apprendistato.
Raccomando una certa elasticità dato che, a quanto so, è difficile trovare soggetti che organizzano i corsi.
Vedi qua per ulteriori info:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=34175.0