Data: 2018-01-15 11:20:53

attività ricettiva

Buongiorno,
un cittadino vorrebbe iniziare un'attività ricettiva con possibilità di somministrare i pasti agli alloggiati, ma  in forma non imprenditoriale.
l'unica possibilità di forma non imprenditoriale è:
- case e appartamenti per vacanze ( che non prevede possibilità di somministrazione)
- B&B solo colazione.

Avete suggerimenti in merito?

Qualora il cittadino opti per l'attività di Foresteria e quindi un'attività imprenditoriale, la  L.R. 27/2015  l'art. 27 comma 1 recita: " fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate  nel rispetto del regolamento (CE) 852/20004...( sull'igiene dei prodotti alimentari).
Questo articolo non si fa espressamente riferimento ai requisiti professionali previsti dalla legge 06/2010;
Considerato che la norma di cui sopra, prevede che  è necessario possedere i requisiti professionali anche per la somministrazione ad una cerchia ristretta di persone,  il titolare deve dimostrare i requisiti professionali giusto? Nel caso in cui il titolare dell'attività non avesse i requisiti è ammesso il preposto?

grazie

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Data: 2018-01-15 14:24:17

Re:attività ricettiva

Le uniche attività ricettive NON IMPRENDITORIALI sono come hai giustamente scritto il B&B e la CAV (fino a 3 appartamenti).

Per quanto attiene alla foresteria ti ricordo che, nonostante la L.R. 6/2010 all'art. 62 c. 1 lettera a) dispone che "[i]Il presente capo non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; [u]nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66[/u][/i]", il MISE ha chiarito con circolare n. 3656/C del 12/09/2012 che il requisito non serve [b]negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati[/b].

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