Buongiorno, un esercizio di vicinato non alimentare vorrebbe effettuare una svendita promozionale per rinnovo locali.
Normalmente, per quanto riguarda la vendita sottocosto, questa dovrebbe essere comunicata al nostro SUAP tramite il portale IMPRESAINUNGIORNO; la vendita non deve essere superiore a giorni 10, e gli articoli non devono essere superiori a 50.
Regione Lombardia, però, aveva fatto una distinzione tra vendita sottocosto e vendita di liquidazione: nella fattispecie, la vendita di liquidazione potrebbe "essere effettuata in qualunque periodo dell’anno, per una durata da 6 a 13 settimane a seconda della tipologia, e deve essere preceduta da una comunicazione al Comune inviata a mezzo raccomandata... L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni a decorrere dalla sua conclusione. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria o straordinaria, relativi a opere strutturali, all’installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi o al loro adeguamento alle norme vigenti. Per le operazioni di rinnovo di minore entità, quali ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la natura dell’intervento deve essere specificata nella comunicazione al Comune."
Quindi, mi confermate che in questo caso il titolare dell'attività in questione può scegliere tra:
A- comunicare vendita sottocosto senza obbligo di chiusura del locale, ma con obbligo di comunicazione tramite IMPRESAINUNGIORNO e di durata della vendita non superiore a giorni 10;
oppure
B- comunicare (non tramite IMPRESAINUNGIORNO ma ancora tramite cartaceo, o in alternativa PEC) vendita di liquidazione facendola durare anche più di 10 giorni, ma con l'obbligo di chiusura per un determinato periodo di tempo.
Un ulteriore dubbio al riguardo: se il totale dovesse comunicare al Comune la vendita di liquidazione, ma la tipologia di rinnovo locali non dovesse costituire la citata "esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione", come ci si dovrebbe comportare fermo restando che anche i lavori meno rilevanti vanno comunicati al Comune?
Grazie
Evidenzio nel quesito una confusione tra le due fattispecie. Infatti la vendita sottocosto non è una vendita promozionale bensì la vendita di prodotti effettuati ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto.
Per cui il commerciante deve decidere in modo chiaro l'iniziativa da intraprendere perché un conto è effettuare una vendita di liquidazione per rinnovo locali, anche con un margine di guadagno minimo, mentre la vendita sottocosto, dalla parola stessa, comporta una perdita economica da parte dello stesso con l'intento di limitare i danni e, fatture alla mano, dovrà documentare i ribassi effettivi, imposte escluse.
Sulle modalità di trasmissione dipende dai procedimenti disponibili sul portale SUAP del Comune e, solitamente, sia le vendite straordinarie che le vendite sottocosto si trasmettono telematicamente.
Buongiorno, un esercizio di vicinato non alimentare vorrebbe effettuare una svendita promozionale per rinnovo locali.
Normalmente, per quanto riguarda la vendita sottocosto, questa dovrebbe essere comunicata al nostro SUAP tramite il portale IMPRESAINUNGIORNO; la vendita non deve essere superiore a giorni 10, e gli articoli non devono essere superiori a 50.
Regione Lombardia, però, aveva fatto una distinzione tra vendita sottocosto e vendita di liquidazione: nella fattispecie, la vendita di liquidazione potrebbe "essere effettuata in qualunque periodo dell’anno, per una durata da 6 a 13 settimane a seconda della tipologia, e deve essere preceduta da una comunicazione al Comune inviata a mezzo raccomandata... L’operatore commerciale ha l’obbligo di chiusura dell’esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della liquidazione e, comunque, per almeno sette giorni a decorrere dalla sua conclusione. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l’esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione ordinaria o straordinaria, relativi a opere strutturali, all’installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi o al loro adeguamento alle norme vigenti. Per le operazioni di rinnovo di minore entità, quali ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la natura dell’intervento deve essere specificata nella comunicazione al Comune."
Quindi, mi confermate che in questo caso il titolare dell'attività in questione può scegliere tra:
A- comunicare vendita sottocosto senza obbligo di chiusura del locale, ma con obbligo di comunicazione tramite IMPRESAINUNGIORNO e di durata della vendita non superiore a giorni 10;
oppure
B- comunicare (non tramite IMPRESAINUNGIORNO ma ancora tramite cartaceo, o in alternativa PEC) vendita di liquidazione facendola durare anche più di 10 giorni, ma con l'obbligo di chiusura per un determinato periodo di tempo.
Un ulteriore dubbio al riguardo: se il totale dovesse comunicare al Comune la vendita di liquidazione, ma la tipologia di rinnovo locali non dovesse costituire la citata "esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione", come ci si dovrebbe comportare fermo restando che anche i lavori meno rilevanti vanno comunicati al Comune?
Grazie
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Per punti:
1) SOTTOCOSTO e LIQUIDAZIONE sono due tipologie distinte
2) entrambe hanno OBBLIGO DI TELEMATICA (raccomandata è irricevibile)
3) se si fa liquidazione ma non si hanno i requisiti (ristrutturazione non è conforme, il soggetto non chiude l'attività ecc...) c'è "solo" la SANZIONE PECUNIARIA