All’interno di un centro commerciale si è insediato un locale con gonfiabili, truccabimbi e feste per bambini. Lo stesso vorrebbe aprire come spettacolo viaggiante in base alla definizione della legge 337/1968 secondo cui si possono svolgere anche al chiuso.
L’ufficio però ha verificato che i giochi indicati non rientrano nell’elenco degli spettacoli viaggianti, compreso quello cominciato dalla prefettura e vorrebbe dare parere negativo in quanto ritenuta attività da ludoteca. Il ragionamento è coretto?
È difficile definire la fattispecie, per farlo bisogna vedere nel concreto che cosa viene svolto.
Posso dirti, comunque, che è possibilissimo creare un mini parco divertimento soggetto alla disciplina TULPS (trattenimento ai sensi dell’art. 68/69 e 80 TULPS) con attrazioni NON comprese nell’elenco. L’elenco rappresenta l’insieme delle attrazioni tipizzate per le quali è possibile chiedere i contributi (guarda qua: https://mauriziocrisanti.it/2014/08/contributi-per-spettacoli-viaggianti-parchi-divertimento/ )
Se non comprese nell’elenco sarà la CCVLPS a verificare in modo complessivo la sicurezza del manufatto. L’esercente può, poi, chiedere al ministero l’inserimento nell’elenco.
Riporto un pezzo della Circolare 1 dicembre 2009 , n. 114:
…[i]il D.M. 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attività dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettro-meccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo è dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del Regola-mento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.[/i]
Quindi, essere nell’elenco o meno, di per sé non elemento discriminante per giudicare un’attività come trattenimento. Detto questo, confermo che è difficile trovare il limite fra fattispecie diverse. Se ci sono attrezzature complesse finalizzate al trattenimento si entra nel campo applicativo TULPS. Se è un baby parking senza attrezzature e limitato alla custodia accompagnata “azioni” messe in campo dai custodi (truccabimbi, racconta fiabe, ecc.) allora si tratta di attività non sottoposta ad abilitazione