NCC: la rimessa è obbligatoria altrimenti si ha revoca (Sent. 3/1/2018)
[color=red][b]TAR ABRUZZO – PESCARA, SEZ. I – sentenza 3 gennaio 2018 n. 6[/b][/color]
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca – dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Francavilla al Mare per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente – motivato con il mancato rispetto dell’obbligo di inizio e termine di ogni noleggio in una rimessa sita nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
Il ricorrente evidenzia che l’autorizzazione revocata è stata sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. 92 e 104 disp.att. c.p.p. con decreto del Gip del Tribunale di Chieti e pertanto, all’atto dell’accertamento il veicolo non poteva essere in servizio; la revoca non sarebbe stata preceduta da alcuna contestazione, né da alcun atto di avvio del procedimento, precludendo al ricorrente qualsiasi atto difensivo; la licenza, una volta sequestrata dall’Autorità Giudiziaria, non sarebbe stata più restituita al ricorrente per cui non si comprenderebbe, in assenza di svolgimento dell’attività, quale accertamento sia stato compiuto dalla Polizia Municipale e pertanto la revoca sarebbe in sostanza fondata su un presupposto inesistente; la revoca sarebbe stata adottata in palese violazione dei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento Comunale di Francavilla al Mare che, all’art. 9, stabilisce che per ogni infrazione, l’istruttoria e la discussione con conseguente decisione non possono protrarsi oltre trenta giorni dalla denuncia del caso, mentre nel caso di specie la revoca sarebbe avvenuta ben 3 anni dopo l’accertamento della presunta violazione e senza alcuna previa diffida.
All’udienza pubblica del 17 novembre 2017 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato.
[b]Dopo le modifiche introdotte dall’art. 29 del d.l. 30.12.2008 n. 207 nel testo integrato dalla legge di conversione del 27.02.2009 n. 14, l’art.8 comma 3 della legge quadro 15 gennaio 1992 n.21 prevede che: “Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio comunale”.[/b]
Questo Collegio si è già pronunciato con sentenza n.137/2016 in ordine alla questione di diritto posta a base del provvedimento impugnato e contestata con il presente ricorso circa l’immanenza, per effetto della normativa sopravvenuta, di un obbligo dei titolari delle licenze comunali per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente di detenere, nel territorio del Comune che ha rilasciato il titolo, una rimessa, una sede o un pontile di attracco.
[b]Si è infatti chiarito che l’obbligo di disporre di una sede o di una rimessa nel territorio del Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio ha la funzione di preservare la dimensione locale di un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare le esigenze della comunità locale e di coloro che si vengano a trovare sul territorio comunale, anche se ovviamente in modo non esclusivo, atteso che esso può essere effettuato senza limiti territoriali (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 5148 del 2015).[/b]
In sostanza l’obbligo di utilizzare nell’esercizio del servizio di noleggio con conducente esclusivamente una rimessa ubicata all’interno del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione è finalizzato a garantire che il servizio, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa situata all’interno del territorio comunale. Ciò risponde all’esigenza di assicurare che il detto servizio sia svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui l’ente è esponenziale.
[b]La prescrizione che la rimessa sia ubicata all’interno del territorio dell’ente è quindi coessenziale alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea (in termini C.d.S. sez. V 23.06.2016 n. 2806); per tali ragioni non si tratta neanche di una misura restrittiva della concorrenza (cfr. Tar Pescara sentenza n.137 del 2016).[/b]
Nella specie, ciò che rileva, ai fini di escludere la prospettata illegittimità dell’impugnato provvedimento, è la mancata contestazione della circostanza di fatto posta a base della impugnata revoca nel senso che parte ricorrente, titolare di un’impresa avente sede al di fuori del territorio comunale di Francavilla al Mare, non ha né dedotto, né comunque documentato in atti, la effettiva disponibilità di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco nel territorio del Comune intimato che ha rilasciato la licenza, sulla base di un “valido titolo giuridico” come richiesto dalla legge, da parte dell’impresa del ricorrente, avente sede al di fuori del territorio comunale.
Peraltro, a corroborare l’operato della Polizia Municipale posto a base del provvedimento impugnato, si aggiungono le risultanze delle visure camerali da cui non risultano in capo a parte ricorrente sedi secondarie o autorimesse nel Comune Francavilla al Mare.
Rispetto all’osservanza dell’obbligo in questione, non può attribuirsi valore esimente all’intervenuto sequestro preventivo della licenza oggetto di revoca, dal momento che, come dedotto in atti dal Comune, il decreto di sequestro preventivo risulta revocato ben prima dell’adozione del provvedimento impugnato, sicchè il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo occorrente per ricondurre il titolo a legittimità.
Ciò senza contare che nel provvedimento di sequestro si dà atto proprio della circostanza che “le autovetture autorizzate non hanno mai sostato nelle rimesse indicate nelle rispettive richieste di rilasciodell’autorizzazione”; e che, difatti, come rilevato dal Comune, “il successivo provvedimento di dissequestro era stato preceduto da favorevole parere del P.M. alla condizione che fosse avviato l’iter volto all’annullamento delle licenze, e non alla loro restituzione, in quanto illegittime perché rilasciate in violazione di legge”.
Peraltro, la citata disposizione di legge che ha prescritto l’obbligo in esame, pur se sopravvenuta al rilascio del titolo, appare chiara nel prescrivere come “obbligatoria” la disponibilità di una sede o di una rimessa nella sede del Comune che ha rilasciato la licenza, e ciò quindi denota una sua applicabilità non solo alle nuove licenze, dettando un preciso onere anche per i già titolari di licenza per poter “mantenere” tale autorizzazione al il servizio di noleggio con conducente.
Pertanto, l’infrazione dell’obbligo in questione, attenendo ad una funzione essenziale di un servizio con connotazione locale, costituisce evidentemente una violazione grave e che quindi ben può giustificarne la revoca, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento comunale di cui alla delibera n. 99 del 2007; la quale peraltro, proprio perché attiene ai presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, può anche prescindere dalla colpevolezza del soggetto ed essere qualificata come mero atto di secondo grado teso a rimuovere una situazione di illegittimità, e consente di prescindere dal rispetto delle forme di cui all’articolo 9 medesimo (in mancanza delle quali la parte ricorrente ha comunque potuto svolgere compiutamente le proprie difese nella presente sede giurisdizionale).
[color=red][b]Destituita di fondamento giuridico si appalesa anche la prospettata sospensione dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 29 quater del d.l. n. 207/2009 sui menzionati requisiti di esercizio dell’attività di noleggio con conducente – e ciò per effetto delle disposizioni di cui all’art. 7 bis del d.l. n. 5/2009 che sospendeva l’efficacia delle norme di cui all’art. 29 quater cit. fino al 30.06.2009, con termine che in ipotesi sarebbe stato a più riprese prorogato in virtù di successivi interventi normativi sino alla data del 31.12.2017, tenuto conto che, nelle more, l’art. 2 comma 3 del d.l. n. 40/2010, allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione alla disciplina in ambito nazionale, ha rimesso ad un decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31.12.2017, l’adozione delle disposizioni attuative tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente o comunque non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia -.[/b][/color]
Difatti, le richiamate disposizioni di proroga del detto termine, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità della Suprema Corte, hanno una formulazione diversa dall’art. 7 bis del d.l. n. 5/2009, in quanto evocano l’esigenza di ridefinire la disciplina ed elaborare indirizzi generali per l’attività di programmazione e pianificazione delle regioni e per l’attività dei Comuni di rilascio delle autorizzazioni, senza con ciò privare di portata immediatamente precettiva le norme della legge quadro statale che disciplinano, nella versione modificata, l’attività di esercizio dell’attività di noleggio con conducente. Trattasi infatti di norme che riguardando il settore della concorrenza, rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett e) Cost., e nella loro formulazione, avendo un contenuto sufficientemente dettagliato, rivestono portata immediatamente precettiva e conformativa dell’attività di esercizio di noleggio con conducente non necessitando pertanto di attuazione alcuna. (cfr T.a.r. Lazio-Roma 8.04.2015 n.5148; Cons. St. sez. V 23.06.2016 n.2807; id 27.04.2017 n.5155; Cass. Civ. sez. II 19.05.2017 n. 12679).
Deve essere pertanto riconosciuta la cogenza e piena efficacia vincolante della normativa posta a base del provvedimento impugnato.
Non potendo quindi il provvedimento impugnato avere contenuto diverso, ne consegue l’irrilevanza delle censure di carattere meramente formale in ordine alla dedotta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, ai sensi dell’articolo 21 octies della legge n. 241 del 1990, essendo emerse in giudizio ragioni che rendono manifestamente legittima l’attività posta in essere dall’amministrazione che era tenuta per legge a rilevare la sopraggiunta difformità dei titoli rilasciati e revocare, per il venir meno dei requisiti legittimanti, le licenze che non erano state adeguate alla normativa modificativa sopravvenuta.
Quanto alle spese ricorrono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
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Di diverso avviso il Tribunale di Roma nell'ambito del ricorso nei confronti di UBER.
Dapprima aveva riconosciuto le ragioni dei taxisti ricorrenti (ordinanza 07/04/2017), poi ha mutato orientamento alla luce della specificazione del milleproroghe 2016 (DL 244/2016). Lo stesso dicasi per la proroga di cui alla legge 205/2017 (fino al 31/12/2018).
La proroga della legge 205/2017 e quella precedente (DL 244/2016) recano una sorta di interpretazione autentica che sancisce la non applicabilità del famoso "comma 1-quater". La disposizione interpretativa è questa: [i]Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018[/i]
L'ordinanza del tribubale di Roma n. 25857/2017 (processo UBER), rappresenta un'interpretaizone abbastanza innovativa.
In estrema sintesi viene affermato che le disposizioni del testo storico della legge 21/92 ormai sono state modificate dal famoso "comma 1-quater" e quindi non esistono più (non agisce la riviviscenza), le nuove non sono applicabili perché l'efficacia è sospesa, quindi si è determinato un vuoto normativo che che consente ad Uber Black di lavorare.
Vedi allegato, ne riposto un pezzo:
[i]... quanto affermato in ordine alla sospensione dell’efficacia dell’art, 29, comma 1-quater, DL n. 203/07 e alla mancata reviviscenza delle norme contenute nella I.n. 21/92 da questa modificate, ossia gli artt. 3. 8, comma terzo e 11, commi terzo e quarto, determina, quale sua inevitabile conseguenza, che la disciplina dì settore al momento applicabile va individuata con riferimento alla legge quadro n. 21 del 1992 limitatamente alla parte di essa non interessate dalle richiamate sostituzioni e, dunque, la valutazione delta condotta degli esercenti il servizio di noleggio con conducente va effettuata sino al 31 dicembre 2017 - ponendo alla base tale contesto normativo;
ciò posto, dal riferito quadro legislativo emerge l’insussistenza dì un attuale obbligo degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di stazionamento dei mezzi all’interno della rimessa (espresso dagli originari artt 3 e 8, comma terzo). del corrispondente divieto di stazionamento dei mezzi su suolo pubblico (espresso dall’originario ari 11, comma terzo) e dell’obbligo di ricevere le prenotazioni presso le rispettive rimesse (espresso dall’originario art. 11, comma quarto)...
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