Un'azienda agricola ha uno spaccio di vendita diretta dei propri prodotti. Vuole sospendere l'attività per qualche tempo:
- ha l'obbligo di comunicare la sospensione tramite Scia? O tramite semplice comunicazione?
- se ha obbligo di comunicazione, la sospensione dev'essere definita a livello temporale oppure può essere sine die?
Grazie.
Non mi risulta nel d.lgs. 228/01 tale adempimento per cui non è dovuto.
Ciò non toglie la possibilità di fare una comunicazione volontaria al Comune
Un'azienda agricola ha uno spaccio di vendita diretta dei propri prodotti. Vuole sospendere l'attività per qualche tempo:
- ha l'obbligo di comunicare la sospensione tramite Scia? O tramite semplice comunicazione?
- se ha obbligo di comunicazione, la sospensione dev'essere definita a livello temporale oppure può essere sine die?
Grazie.
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CONFERMIAMO quanto indicato da ALBERTO ... la sospensione volontaria di attività DI REGOLA (salvo poche eccezioni) non soggiace ad alcun adempimento obbligatorio.
Se l'interessato vuole può darne comunicazione ma:
1) è facoltativa
2) non attiva procedimenti
3) non paga diritti
4) non è tenuta a rispettarla (se non sospende o se sospende per meno di quanto dice non incorre in alcuna conseguenza
ERGO: abituare gli utenti a non presentare adempimenti obbligatori!