Si avvicina il periodo in cui, torneranno a fioccare i soliti problemi, già oggetto di precedenti confronti.
Approfondendo la lettura del Regolamento CE 852/2004, come attuato dal d. Lgs. 193/2007, all'art. 1, comma 2 del regolamento comunitario, rilevo che lo stesso NON SI APPLICA [...] [i]alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale[/i] (lett. c) del comma da ultimo citato), così come accade, alle mie latitudini, da parte di alcuni extracomunitari che producono e vendono i loro prodotti ai propri connazionali su area pubblica.
La competente Azienda sanitaria, anche per altre motivazioni, ci ha già fatto capire che sarà abbastanza difficile che i propri tecnici della prevenzione possano intervenire e che la nostra competenza in materia (polizia municipale), è molto discutibile... se poi ci aggiungiamo che i quantitativi di alimenti prodotti, sono effettivamente molto contenuti, se non in relazione a questi nuclei etnici, beh...
Ad ogni buon conto, il medesimo regolamento, stabilisce ulteriormente (comma 3) che [i]gli Stati membri stabiliscono, in conformità della legislazione nazionale, norme che disciplinano le attività di cui al paragrafo 2, lettera c). Siffatte norme nazionali garantiscono il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento[/i].
Quindi, al di la di come la pensiate, siete a conoscenza se nella legislazione nazionale esista una disposizione dello Stato o della Regione che vada a disciplinare la vendita di alimenti nelle forme contemplate alla lett. c del comma 2 dell'art. 1 del Reg. CE 852/2004?
In subordine, condividete l'idea che il Comune, in assenza di una legislazione nazionale o regionale, possa disciplinare tale modalità di vendita degli alimenti e delle bevande?
Grazie.
Per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, di piccoli quantitativi di [color=red][b]prodotti primari ottenuti nella stessa azienda[/b][/color], effettuata su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio commerciale al dettaglio, inclusi gli esercizi di somministrazione, anche se questi non rielaborano i prodotti stessi.
********************
In pratica si tratta di quell'attività dei PRODUTTORE AGRICOLO (anche escluso dall'applicazione dell'art. 4 dlgs 228/2201) che se vende piccoli quantitativi al cliente o a bar, ristoranti, negozi della zona .... non ha necessità (ANCHE SE IO SUGGERIREI SEMPRE DI FARLA) della notifica 852.
Il Friuli ha disciplinato la materia
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 febbraio 2014, n. 23
Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole
produzioni locali" di alimenti di origine vegetale e animale, in
attuazione dell'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29
dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).
(GU n.14 del 5-4-2014)
(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 10 del 5 marzo 2014)
IL PRESIDENTE
Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
costituenti il «pacchetto igiene», che disciplinano le fasi della
produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in
particolare:
il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale
stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione
alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e
nazionale, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale
stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei
prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore
alimentare;
il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale;
Precisato che l'obiettivo fondamentale delle norme comunitarie, sia
generali che specifiche, riguardanti l'igiene dei prodotti alimentari
e' quello di garantire un elevato livello di tutela della salute con
riguardo alla sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena
alimentare, nonche' degli interessi dei consumatori;
Rilevato che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 del su
citato Regolamento CE n. 852/2004, sono escluse dall'applicazione
delle norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari:
la produzione primaria per uso domestico privato nonche' la
preparazione, manipolazione e conservazione domestica degli alimenti
destinati al consumo privato;
la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari
dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che
forniscono direttamente il consumatore finale;
Rilevato, inoltre, che, analogamente, il su citato Regolamento CE
n. 853/2004, relativo ai prodotti di origine animale, esclude
dall'ambito applicativo delle norme comunitarie in particolare:
la produzione, preparazione, manipolazione e conservazione di
alimenti destinati al consumo privato;
la fornitura diretta di piccoli quantitativi dal produttore al
consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di dettaglio
o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente
il consumatore finale;
Precisato che, in conformita' ai citati Regolamenti CE n. 852/2004
e n. 853/2004:
per fornitura di piccoli quantitativi devono intendersi quelle
attivita' che rappresentano una parte modesta e marginale della
produzione dell'azienda;
per livello locale deve intendersi il territorio della provincia
in cui insiste l'attivita' produttiva o nel territorio delle province
contermini in modo che sia valorizzato il legame diretto tra
l'azienda di origine ed il consumatore;
Richiamate le linee guida regionali applicative del Regolamento CE
n. 853/2004, approvate con la deliberazione della Giunta regionale 19
novembre 2009, n. 2564, laddove, nel precisare gli ambiti applicativi
della normativa comunitaria, specificano, tra l'altro, che non sono
soggette alle disposizioni regolamentari anche le imprese del
commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende
agricole, qualora effettuino, la preparazione e/o la trasformazione
di prodotti di origine animale per venderli direttamente al
consumatore finale, ad altro laboratorio annesso all'esercizio di
commercio al dettaglio od ad altro esercizio di somministrazione in
ambito locale;
Visto l'art. 8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 22 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed
annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)» il quale prevede che
«Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita'
per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in
ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di
piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate,
nonche' di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate,
ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda,
denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di
tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente normativa
comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari»;
Visto l'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 22, su menzionata il quale prevede, altresi', che «Nel rispetto
degli obiettivi di tutela ed igiene alimentare previsti dalla vigente
normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari,
con Regolamento regionale possono essere definiti, altresi', i
criteri e le modalita' per la produzione, lavorazione, preparazione e
vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri
prodotti derivanti dalla produzione primaria».
Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2014,
n. 260;
Decreta:
1. E' emanato il «Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle
«Piccole produzioni locali» di alimenti di origine vegetale e
animale, in attuazione dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) allegato
al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
Trieste, 21 febbraio 2014
Serracchiani
Allegato
Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle «Piccole produzioni
locali» di alimenti di origine vegetale e animale, in attuazione
dell'art. 8, commi 40 e 41, della legge regionale 29 dicembre 2010,
n. 22 (Legge finanziaria 2011).
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, commi 40 e 41,
della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria
2011) disciplina i criteri e le modalita' per la produzione,
lavorazione, preparazione e vendita diretta al consumatore di piccoli
quantitativi:
a) di carni suine, sia trasformate che stagionate, ottenute
dall'allevamento degli animali nella propria azienda;
b) di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate,
ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda;
c) di carni di specie diverse da quelle di cui alle lettere a)
e b), domestiche o selvatiche, allevate nella propria azienda per
almeno 4 mesi e di ungulati selvatici abbattuti nell'ambito della
provincia nella quale ha sede l'allevamento e nelle province
contermini;
d) di miele e prodotti dell'alveare;
e) di prodotti di origine vegetale coltivati nei terreni della
propria azienda agricola.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono definite piccole
produzioni locali.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. La disciplina delle piccole produzioni locali si applica agli
imprenditori agricoli a titolo principale e non, che non svolgano,
anche in forma partecipata, attivita' analoghe soggette a
registrazione o riconoscimento ai sensi delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e del
regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale.
2. L'attivita' di produzione, lavorazione, preparazione e vendita
delle piccole produzioni locali di cui all'art. 1, puo' essere
realizzata esclusivamente dall'imprenditore agricolo, di cui al comma
1, nell'ambito della produzione primaria, di cui all'art. 3 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare.
3. I produttori primari non possono svolgere attivita' di
produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle piccole
produzioni locali in forma associata.
4. L'attivita' di produzione, lavorazione, preparazione e vendita
delle piccole produzioni locali deve rappresentare per il produttore
primario una integrazione al reddito e non l'attivita' principale
della propria azienda.
5. La vendita dei prodotti di cui all'art. 1 puo' avvenire
esclusivamente in ambito locale sia direttamente presso la propria
azienda, sia in occasione di fiere o mercati. Il produttore primario
puo', altresi', fornire i prodotti di cui all'art. 1 a dettaglianti
locali o ad esercizi di somministrazione purche' tale fornitura sia
limitata al 30 per cento della sua produzione annuale.
6. I Servizi veterinari ed i Servizi di igiene degli alimenti e
della nutrizione delle Aziende per i servizi sanitari competenti per
territorio effettuano le attivita' di controllo previste dal presente
regolamento, in collaborazione, per i controlli di laboratorio, con
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
7. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria,
politiche sociali e famiglia, in sinergia con la Direzione centrale
attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e
forestali provvede al monitoraggio ed alla vigilanza sullo sviluppo
delle attivita' concernenti le piccole produzioni locali.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) allevamento: struttura, registrata nella Banca Dati
Nazionale, in cui sono allevati gli animali del produttore primario;
b) ambito locale: il territorio della provincia in cui insiste
l'azienda nonche' nel territorio delle province contermini;
c) salumi di propria produzione: salumi ottenuti dalla
lavorazione di un numero massimo annuale di trenta suini, allevati
dal produttore primario nella propria azienda per almeno quattro
mesi. I suini devono essere macellati nel periodo da ottobre a
febbraio presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del regolamento
(CE) 853/2004. E' consentito l'utilizzo di ingredienti e additivi
necessari per la lavorazione del prodotto nel rispetto della
tradizione (Allegato A);
d) prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un
periodo sufficiente a ridurre l'attivita' dell'acqua (activity water
- aw) a un valore inferiore o uguale a 0,92 ed una percentuale di
sale sulla ricetta non inferiore al 2,5 per cento (Allegato A);
e) prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che
deve essere consumato previa cottura (Allegato A);
f) prodotti a base di carne: i prodotti trasformati risultanti
dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali
prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio
permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni
fresche (Allegato A);
g) carni avicole: le carni ottenuti dalla macellazione di un
numero massimo di millecinquecento avicoli per anno, allevati nella
propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni (Allegato B);
h) carni cunicole: le carni ottenute dalla macellazione di un
numero massimo di cinquemila cunicoli per anno, allevati nella
propria azienda per un periodo minimo di novanta giorni (Allegato B);
i) rotolo di coniglio: preparazione di carne ottenuta da carne
disossata di coniglio con aggiunta di sale, spezie e aromi,
arrotolata e da consumarsi previa cottura (Allegato B);
j) rotolo di avicoli: preparazione di carne ottenuta da carne
disossata di avicoli con aggiunta di sale, spezie e aromi, arrotolata
e da consumarsi previa cottura (Allegato B);
k) miele e prodotti dell'alveare: miele, prodotti dolciari a
base di miele con frutta, frutta secca o propoli, pappa reale o
gelatina reale, polline, idromele, aceto di miele per un quantitativo
complessivo annuo non superiore a chilogrammi 5000 di peso netto
prodotto finito (Allegato C);
l) prodotti di origine vegetale: prodotti lavorati provenienti
da colture nei terreni della propria azienda agricola: pane e
prodotti da forno e conserve alimentari vegetali in genere,
confetture di frutta, composte e succhi di frutta;
m) pane e prodotti da forno: prodotti ottenuti cuocendo al
forno un impasto di acqua, farina di frumento e/o di altri cereali,
proteoleaginose ed altre granaglie eduli coltivati dall'azienda
agricola, con aggiunta, in percentuale inferiore, di altri
ingredienti della ricetta (ad esempio: lievito, agenti lievitanti,
lievito madre, sale, zucchero, uova, burro, strutto, olii, uva
sultanina, zucca, frutta e suoi derivati, latte, miele, frutta secca,
spezie, erbe aromatiche, ecc.), per un quantitativo complessivo annuo
non superiore a chilogrammi 3000 di prodotto finito (Allegato D);
n) conserve alimentari vegetali in genere, confetture di
frutta, composte e succhi di frutta: prodotti ottenuti dalla
formulazione di frutta e vegetali anche con altri ingredienti secondo
la normativa vigente per le varie classi merceologiche e per prodotti
di fantasia per un quantitativo complessivo annuo non superiore a
chilogrammi 5000 di peso netto prodotto finito (Allegato E).
Art. 4.
Identificazione degli animali
1. Il produttore primario deve identificare, individualmente o in
gruppo, gli animali destinati alla produzione, lavorazione,
preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 secondo i
metodi che ne garantiscano l'efficacia.
2. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari
territorialmente competente, all'atto del sopralluogo di cui all'
art. 5, comma 3, verifica che le procedure di identificazione degli
animali adottate assicurino la rintracciabilita' dal prodotto agli
animali.
Art. 5.
Avvio dell'attivita'
1. Il produttore primario che intende avviare le attivita' di cui
all'art. 1 presenta all'Azienda per i servizi sanitari competente per
territorio domanda di registrazione redatta secondo il modello di cui
all'allegato F.
2. La domanda di registrazione di cui al comma 1 deve essere
corredata dalla seguente documentazione:
a) planimetria in scala 1:100, in due copie, conformi
all'agibilita'/abitabilita', vidimate da un tecnico abilitato, che
riporti la disposizione dei locali di vendita, lavorazione, deposito,
stagionatura e macellazione dei capi avicunicoli, con relative
attrezzature, dei servizi igienici, nonche' della rete idrica e degli
scarichi;
b) relazione tecnico - descrittiva:
1. del luogo, delle strutture e delle modalita' di allevamento
degli animali;
2. del luogo di produzione dei vegetali lavorati
3. dei locali in cui e' esercitata la trasformazione,
conservazione e vendita dei prodotti, nonche' degli impianti e del
ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento
idrico;
4. della tipologia dei prodotti lavorati e delle relative
modalita' di produzione, lavorazione, conservazione e vendita,
nonche' degli eventuali veicoli o contenitori utilizzati per il
trasporto di animali vivi e dei prodotti;
c) attestazione, in originale o copia conforme all'originale,
dell'idoneita' al consumo umano delle acque utilizzate nei locali o
negli impianti di lavorazione ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della
direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al
consumo umano);
d) copia della ricevuta delle eventuali tariffe dovute ex lege
per lo svolgimento dell'attivita';
e) fotocopia del documento di identita'.
3. Il Servizio veterinario o il Servizio di igiene degli alimenti
e della nutrizione dell'Azienda per i servizi sanitari cui e'
inoltrata la domanda di registrazione effettua, nei quindici giorni
successivi al ricevimento della domanda medesima, un sopralluogo
diretto ad accertare la conformita' dei locali ai requisiti previsti
dal presente regolamento redigendo il verbale secondo il modello di
cui all'allegato G.
4. L'attivita' di cui al comma 1 puo' iniziare solo a seguito
dell'esito favorevole dell'accertamento da parte dei competenti
servizi dell'Azienda per i servizi sanitari.
5. Le attivita' di cui all'art. 1 sono svolte nel rispetto delle
disposizioni comuni di cui agli articoli da 6 a 14 e delle
disposizioni specifiche per ciascuna attivita' recate dagli allegati
A), B), C), D) ed E).
Art. 6.
Requisiti dei locali di vendita
1. I locali adibiti alla vendita diretta delle piccole produzioni
locali di cui all'art. 1 devono avere dimensioni ed attrezzature
adeguate alla tipologia dei prodotti oggetto della vendita. I locali
possono essere anche accessori all'abitazione con esclusione dei
locali completamenti interrati.
2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti
requisiti:
a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o
dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente
comunicanti con i locali di allevamento;
b) il pavimento, le pareti e le superfici a contatto con gli
alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni essere
facilmente lavabile e, se necessario, disinfettabile;
c) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e
fredda e dotato di comando non manuale, a pedale, a ginocchio o
fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;
d) qualora le tipologie di prodotti lo richiedano, i locali
devono avere un frigorifero con termometro di minima/massima in grado
di mantenere una temperatura di +4°C;
e) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed
alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri
animali nocivi;
f) le attrezzature devono essere di materiale idoneo,
facilmente pulibili e disinfettabili;
g) i prodotti devono essere collocati in modo da evitare i
rischi di contaminazione.
3. La vendita dei prodotti puo' avvenire anche nei locali di
lavorazione purche' non avvenga contestualmente alla lavorazione e
sia utilizzato uno spazio appropriato adeguatamente separato dalla
zona di lavorazione.
Art. 7.
Requisiti dei locali di deposito
1. I locali adibiti al deposito dei prodotti di cui all'art. 1
devono essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e
pulizia. I locali possono essere anche accessori all'abitazione
purche' non direttamente comunicanti con l'allevamento.
2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti
requisiti:
a) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o
dalle vasche deposito dei liquami;
b) i pavimenti della zona stagionatura, se in terra battuta,
devono essere adeguatamente ricoperti di ghiaia con corridoi di
servizio a pavimentazione piena;
c) i soffitti, anche in legno, devono essere in buono stato di
manutenzione e pulizia;
d) pareti e superfici a contatto con gli alimenti mantenute in
buone condizioni, facili da pulire;
e) i locali devono avere adeguate protezioni alle finestre ed
alle aperture comunicanti con l'esterno contro gli insetti ed altri
animali nocivi;
f) devono essere presenti attrezzature adeguate per lo
stoccaggio degli alimenti.
3. Nei locali di cui al comma 1 e' vietato il deposito di
prodotti non alimentari.
Art. 8.
Requisiti dei locali di maturazione
1. I locali adibiti alla maturazione, affinatura, stagionatura
dei prodotti di cui all'art. 1 e ad altri processi analoghi devono
essere idonei e tenuti in buono stato di manutenzione e pulizia. I
locali possono essere anche ricavati in luoghi geologicamente
naturali o avere pavimenti o pareti in roccia naturale.
2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti
requisiti:
a) i pavimenti, le pareti e le coperture devono essere
facilmente lavabili;
b) le superfici che vengono a diretto contatto con i prodotti
devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile
oppure devono essere trattate con materiale che sia facilmente
lavabile e disinfettabile;
3. Qualora le pareti, i pavimenti, i soffitti e le porte dei
locali non siano impermeabili o non siano costituiti da materiale
inalterabile, deve essere garantita la difesa da animali nocivi.
4. Qualora le superfici di appoggio che vengono a diretto
contatto con i prodotti e le attrezzature utilizzate siano in legno,
anche non liscio, devono essere puliti ed in buono stato.
5. Il Servizio veterinario o il Servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione dell'Azienda per i servizi sanitari competente per
territorio puo' consentire che le attivita' di cui al comma 1 siano
eseguite anche in locali accessori all'abitazione non utilizzati, per
la loro destinazione d'uso, per le attivita' di cui al comma 1,
purche' tali locali rispettino i requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. Il Servizio veterinario o il Servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione di cui al comma 5, nel consentire la maturazione,
affinatura, stagionatura o altri processi analoghi nei locali di cui
al comma 5, richiede la predisposizione di specifica procedura di
autocontrollo recante misure di prevenzione e controllo dei rischi
per l'igiene e la sicurezza alimentare.
Art. 9.
Requisiti dei locali per la lavorazione dei prodotti
1. La lavorazione dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere
effettuata in locali specifici dotati dei pertinenti requisiti di cui
al comma 2. I locali possono essere anche accessori all'abitazione
purche' non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati
ed adeguatamente illuminati.
2. I locali di cui al comma 1 devono rispettare i seguenti
requisiti:
a) la superficie deve essere adeguata alla tipologia e alla
quantita' di prodotto lavorato;
b) devono essere posti ad adeguata distanza dalla concimaia o
dalle vasche deposito dei liquami e non devono essere direttamente
comunicanti con i locali di allevamento;
c) i pavimenti e le pareti e le porte devono essere mantenuti
in buone condizioni facilmente lavabili e disinfettabili, rivestiti
di materiale resistente, preferibilmente con angoli e spigoli
arrotondati;
d) le acque di lavaggio devono confluire in scarichi a sifone;
e) i soffitti devono essere intonacati e tinteggiati, oppure
essere in legno opportunamente verniciato;
f) deve essere presente un lavabo fornito di acqua calda e
fredda e dotato di comando non manuale, a pedale, a ginocchio o
fotocellula, con distributore di sapone ed asciugamani a perdere;
g) le superfici di lavoro devono essere facilmente lavabili e
disinfettabili;
h) tutti i macchinari e le attrezzature devono essere
facilmente lavabili e disinfettabili;
i) deve essere garantito un adeguato sistema di sterilizzazione
dei coltelli;
j) devono essere presenti adeguate protezioni alle finestre
contro insetti e altri animali nocivi;
k) armadio o locale per il deposito dei materiali di pulizia e
disinfezione anche collocato all'interno all'abitazione purche' di
facile accesso;
l) armadio chiuso per la sola conservazione degli ingredienti o
degli additivi utilizzati nella preparazione dei prodotti alimentari;
m) armadio per riporre i vestiti da lavoro che puo' essere
collocato anche all'interno dell'abitazione del produttore primario.
3. Il servizio igienico non deve comunicare direttamente con il
locale di lavorazione.
4. E' consentita l'utilizzazione dei servizi igienici interni
all'abitazione purche' essi siano adiacenti al locale di lavorazione.
In ogni caso nei locali di cui al comma 1 deve essere presente un
lavabo dotato dei requisiti di cui al comma 2 lettera f).
5. Lo stesso locale puo' essere adibito alla lavorazione di piu'
prodotti, purche' le lavorazioni di prodotti diversi avvengano in
momenti diversi e a seguito di adeguata pulizia e disinfezione delle
strutture e delle attrezzature.
6. Qualora il produttore primario utilizzi lo stesso locale sia
per la lavorazione di carni avicole e cunicole che per la lavorazione
di carni di altre specie, deve assicurare procedure idonee per
evitare la contaminazione crociata.
7. Nei locali di cui al comma 1 devono essere inoltre presenti:
a) nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), una
cella frigorifera per lo stoccaggio delle carni, se non
immediatamente lavorate, con termometro di minima/massima, in grado
di mantenere una temperatura di + 4 gradi °C;
b) nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), un
frigorifero, destinato esclusivamente alla conservazione dei capi
avicoli e cunicoli, con termometro di massima/minima e in grado di
mantenere la temperatura di + 4 °C;
c) dei contenitori con coperchio per i sottoprodotti della
macellazione.
8. E' ammesso l'uso di strumenti ed attrezzi in legno naturale
purche' in buono stato.
9. La macellazione e lavorazione dei volatili e dei conigli fino
al limite massimo di millecinquecento capi per anno deve essere
svolta in locali aventi i requisiti di cui al presente articolo.
10. La macellazione dei conigli in misura superiore al limite di
cui al comma 9 e comunque fino al limite massimo di cinquemila capi
per anno deve essere effettuata in locali aventi i requisiti previsti
dalla deliberazione della giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564
(«Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene per gli alimenti
di origine animale», con disposizioni, ai sensi dell'art. 38 della
L.R. n. 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di
ridotta capacita' produttiva in conformita' a quanto previsto
dall'intesa S/R n. 115/CSR del 31 maggio 2007).
Art. 10.
Locali di somministrazione «frasca», «osmiza» e «privada»
1. La domanda di registrazione per la produzione, lavorazione,
preparazione e vendita dei prodotti di cui all'art. 1 puo' essere
presentata anche dalle tradizionali aziende agricole locali
denominate «frasca», «osmiza», o «privada», previste da specifici
regolamenti comunali.
2. Per le attivita' svolte nelle aziende di cui al comma 1 non
rientranti nel presente regolamento continuano ad applicarsi le
procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004.
Art. 11.
Disposizioni comuni in materia di igiene e trasporto
1. Tutti i materiali e gli oggetti utilizzati nella lavorazione,
nella preparazione, nel confezionamento, nel deposito e nella
stagionatura dei prodotti devono essere idonei al contatto con gli
alimenti, secondo la vigente normativa, mantenuti in buono stato,
regolarmente lavati e disinfettati e conservati in apposito
armadietto chiuso.
2. Il personale addetto alla lavorazione, preparazione,
trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita dei prodotti
alimentari deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale,
indossare indumenti chiari adeguati e puliti.
3. Il personale di cui al comma 2 deve frequentare uno specifico
corso di formazione relativo, in particolare, alle buone pratiche di
allevamento, all'igiene alimentare e degli alimenti nella
macellazione e trasformazione delle carni, alla lavorazione ed alla
conservazione delle carni, nonche' alla legislazione di settore.
4. Il trasporto delle carni e dei prodotti trasformati deve
essere effettuato con mezzi o contenitori dedicati e idonei,
isotermici o refrigerati a seconda della tipologia di prodotto, e
registrati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. E' consentito l'utilizzo di contenitori per alimenti, anche
non isotermici, purche' siano lavabili, disinfettabili esclusivamente
per il trasporto delle carni provenienti dai macelli ed avviate
immediatamente alla lavorazione.
6. L'utilizzo dei contenitori di cui al comma 5 e' consentita
solo se la durata del trasporto e' inferiore ad un'ora.
7. I contenitori di cui al comma 5 devono essere opportunamente
identificati dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi
sanitari competente per territorio.
Art. 12.
Disposizioni comuni in materia di acque
1. Nei locali destinati alla macellazione, alla lavorazione ed
alla vendita dei prodotti di cui all'art. 1 deve essere utilizzata
acqua potabile.
2. E' considerata idonea l'acqua dell'acquedotto pubblico.
3. Nel caso di una sorgente privata e' richiesto il giudizio
d'idoneita' all'uso dell'acqua da parte dell'Azienda per i servizi
sanitari competente per territorio.
4. Le acque reflue devono essere smaltite in conformita' alle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
Etichettatura
1. I prodotti di cui all'art. 1 devono essere venduti nel
rispetto delle norme concernenti l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti alimentari. Tali prodotti devono essere,
altresi', identificati con la dicitura «PPL - provincia - numero di
registrazione».
Art. 14.
Procedure di autocontrollo e controllo ufficiale
1. Il produttore primario deve provvedere alla conservazione
della documentazione relativa ai prodotti ed alle registrazioni dalla
fase di produzione alla fase di commercializzazione al fine di
garantire la rintracciabilita' delle produzioni.
2. Per la finalita' di cui al comma 1 possono essere conservati
anche i documenti commerciali e ogni altra documentazione gia'
prevista dalla normativa vigente.
3. Il produttore primario e' tenuto ad adottare un manuale di
Buone Pratiche di Lavorazione, predisposto in conformita' alla
normativa comunitaria, nonche' misure idonee a garantire il rispetto
dei requisiti igienico sanitari in tutte le fasi delle attivita' di
cui all'art. 1. In particolare il manuale deve prevedere le frequenze
e le procedure di pulizia e disinfezione di tutte le superfici che
vengono o meno a contatto con i prodotti.
4. Le attivita' di cui all'art. 1 sono soggette alle procedure di
controllo ufficiale ai sensi della normativa comunitaria ed alle
disposizioni regionali in materia effettuato dal personale dei
Servizi veterinari e dei Servizi di igiene degli alimenti e della
nutrizione delle Aziende per i servizi sanitari territorialmente
competenti.
5. I servizi di cui al comma 4 provvedono, in accordo con la
Regione e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie,
all'effettuazione degli esami di laboratorio e microbiologici sulle
produzioni e sui processi.
6. Qualora in sede di controllo ufficiale i Servizi di cui al
comma 4 riscontrino la non conformita' delle attivita' di cui
all'art. 1 alle disposizioni del presente regolamento adottano i
provvedimenti previsti dalle disposizioni comunitarie e regionali.
Art. 15.
Modifiche agli allegati
1. Gli allegati F) e G) al presente regolamento possono essere
modificati con decreto del direttore della Direzione Centrale salute,
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, da
pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 16.
Norma transitoria
1. Sono fatte salve le registrazioni delle aziende gia'
effettuate ai sensi del DPR n. 010/Pres dd.31 gennaio 2011, recante
«Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle "Piccole
produzioni locali» in attuazione dell'art. 8, comma 40, della legge
regionale 29 dicembre 2010, n. 22 «Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria
2011)».
Art. 17.
Abrogazioni
1. E' abrogato il Decreto del Presidente della Regione 31 gennaio
2011, n. 010/Pres, recante «Regolamento per la disciplina e
l'esercizio delle «Piccole produzioni locali» in attuazione dell'art.
8, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
«Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (Legge finanziaria 2011)».
2. E' abrogato il Decreto del Presidente della Regione 14 luglio
2011, n. 0167/Pres, recante «Regolamento per la produzione e la
vendita in ambito locale di piccoli quantitativi di miele» in
attuazione dell'art. 8, comma 41, della legge regionale 29 dicembre
2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Intanto e come al solito, grazie molto per la risposta: questa è anche una conferma sulla professionalità e sensibilità di Codesti Professionisti.
Per mio conto, resto sempre un po' "pisigno" e seguo il ragionamento, fino al punto di avere preso cognizione dell'accordo che viene citato, ma con gli evidenti limiti che derivano dalla mia ignoranza in materia. Ciò che però non riesco a cogliere, è la correlazione diretta tra la "[i]fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale[/i]" e - necessariamente - il solo produttore agricolo: dal produttore al consumatore, insomma.
Siccome, poi, l'argomento sarà sicuramente oggetto di contrapposizioni dialettiche, mi piacerebbe ottenere maggiori chiarimenti in merito, sempre ringraziando per quanto, già molto, è stato fatto e mi ha consentito di allargare le mie copnoscenze.
Intanto e come al solito, grazie molto per la risposta: questa è anche una conferma sulla professionalità e sensibilità di Codesti Professionisti.
Per mio conto, resto sempre un po' "pisigno" e seguo il ragionamento, fino al punto di avere preso cognizione dell'accordo che viene citato, ma con gli evidenti limiti che derivano dalla mia ignoranza in materia. Ciò che però non riesco a cogliere, è la correlazione diretta tra la "[i]fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale[/i]" e - necessariamente - il solo produttore agricolo: dal produttore al consumatore, insomma.
Siccome, poi, l'argomento sarà sicuramente oggetto di contrapposizioni dialettiche, mi piacerebbe ottenere maggiori chiarimenti in merito, sempre ringraziando per quanto, già molto, è stato fatto e mi ha consentito di allargare le mie copnoscenze.
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CIAO: occorre fare alcune premesse:
1) la norma in questione è ECCEZIONALE (rispetto alla regola degli obblighi 852 per tutte le fasi relative al trattamento di alimenti) e come tale va interpretata in senso restrittivo.
2) la norma fa riferimenti ai PRODOTTI PRIMARI (trovi qui un approfondimento http://www.onb.it/2014/01/13/produzione-primaria/)
3) la finalità della norma è quella di evitare il "CONTROLLO 852 e 882) laddove esso abbia scarso impatto igienico-sanitario con una filiera produttiva corta o quasi nulla (produttore-consumatore).
ATTENZIONE: non applicare il reg. 852 non significa poter avvelenare il prossimo (così come chi fa la notifica non è escluso che venda prodotti scadenti!) .... significa solo che NON HA SENSO attivare i meccanismi di allerta alimentare se il produttore ha una cerchia ristretta di clienti diretti ....
I confini della norma non sono chiari ... a chi le mi chiede CONSIGLIEREI SEMPRE di presentare la notifica ... anche perchè a fronte di una contestazione gli ZERI delle sanzioni dlgs 193 sono tanti!!!!
Chiarissimo!
Grazie!