Con la l.r. n. 21 del 17 novembre 2017, la Regione Emilia Romagna ha disciplinato l'attività di produzione e vendita del pane, al fine di valorizzare la professionalità artigiana, nonché di promuovere la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione e di garantire il diritto all'informazione del consumatore.
Vengono individuate le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane conservato", "prodotto intermedio di panificazione", "panificio", "impresa di panificazione", "forno regionale artigianale", "responsabile dell'attività produttiva".
Il responsabile dell'attività produttiva garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Inoltre, deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione. Quanto ai requisiti, a tale figura è richiesta la pratica professionale per almeno due anni o il possesso di determinati titoli di formazione acquisiti nell'ambito della carriera scolastica oppure dopo aver acquisito apposita qualifica professionale regionale.
I panifici attivi comunicano entro centottanta giorni allo Sportello unico attività produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
La vigilanza sull'applicazione della legge è esercitata dai Comuni.
Le disposizioni della nuova legge non si applicano al pane prodotto dall'imprenditore agricolo nell'esercizio dell'attività agricola.
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2017;21