Data: 2018-01-09 10:37:32

Stabilizzazioni ed anzianità nello stesso Ente

Buongiorno,
per le stabilizzazioni si considera solamente l'anzianità maturata nello stesso Ente?

Il dipendente che ha lavorato un anno nel Comune A, un anno nel Comune B e due anni nel Comune C potrebbe essere stabilizzato?

Grazie

riferimento id:43112

Data: 2018-01-09 11:06:28

Re:Stabilizzazioni ed anzianità nello stesso Ente


Buongiorno,
per le stabilizzazioni si considera solamente l'anzianità maturata nello stesso Ente?

Il dipendente che ha lavorato un anno nel Comune A, un anno nel Comune B e due anni nel Comune C potrebbe essere stabilizzato?

Grazie
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requisiti:
- risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124/2015 (ossia 28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, [b]con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;[/b]
- abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Fonte: https://www.lavoroediritti.com/pubblico-impiego/stabilizzazione-dei-precari-della-pa-riforma-madia#ixzz53gUyGZ1P

riferimento id:43112

Data: 2018-01-09 13:28:36

Re:Stabilizzazioni ed anzianità nello stesso Ente

No.

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/23-11-2017/circolare-del-ministro-la-semplificazione-e-la-pubblica

1.      L’articolo 20, comma 1, consente l’assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga [color=green][b][u]tutti i seguenti requisiti[/u][/b][/color]:

a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 2, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all’atto dell’avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio; rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell’articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell’effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall’amministrazione per definire l’ordine di assunzione a tempo indeterminato; i criteri scelti suppliranno anche per l’ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;

b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge 3 - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, [u]alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione[/u], fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.

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