Data: 2018-01-08 09:23:23

ACCESSO "DIFENSIVO" vale anche per i pareri della Polizia di Stato

ACCESSO "DIFENSIVO" vale anche per i pareri della Polizia di Stato

[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 4 gennaio 2018 n. 26[/b][/color]

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

– il sig. -OMISSIS-, in data 26 luglio 2017, ha presentato istanza di accesso al parere reso dalla Polizia nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione del provvedimento della Prefettura di Como, prot. 1/PA datato 10.07.2017, di divieto di detenzioni di armi e munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del T.U.L.P.L.S, e di ogni eventuale ulteriore parere reso nel corso di tale procedimento;

[b]– con provvedimento del 14 agosto 2017, la Prefettura ha negato l’accesso in applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 1, lett. a) e b), D.M. n. 415 del 10.5.1994;[/b]

– il ricorrente ne lamenta l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1 lett. a) e b) del D.M. n. 415/1994; violazione dell’art. 8 del DPR 353/1992;

– si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, chiedendo il rigetto del ricorso con memoria di mero stile;

– l’art. 24 c. 7 della L. 241/1990 stabilisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;

[color=red][b]– il significato della norma è quello di consentire “comunque” l’accesso a scopi difensivi dei propri interessi giuridici e ciò anche nei casi in cui sia stata disposta l’esclusione dell’accesso ai sensi del comma 6 dell’art. 24 L. 241/1990. Il legislatore ha cioè operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell’istante, ove i documenti risultino perciò necessari (Consiglio di Stato, sez. IV, 03/09/2014, n. 4493);[/b][/color]

– nel caso di specie la finalità del ricorrente è chiaramente “difensiva”, essendo l’ostensione dell’atto finalizzata alla tutela dei propri interessi giuridici, mediante impugnazione del provvedimento di divieto di detenzione armi;

[color=red][b]– le ragioni addotte dall’amministrazione a sostegno del diniego impugnato devono, pertanto, ritenersi cedevoli rispetto alle prescrizioni contenute nel richiamato art. 24, comma 7, fermo restando che dovranno essere salvaguardate le esigenze del segreto istruttorio del giudizio penale, qualora sussistenti nella fattispecie;[/b][/color]

– il ricorso va, pertanto, va accolto. Va conseguentemente annullato il provvedimento di diniego di accesso del 14 agosto 2017 ed affermato l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso al parere richiesto, in assenza di un segreto istruttorio opponibile all’interessato che ne giustifichi il differimento;

– le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto ordina all’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti con istanza presentata in data 26 luglio 2017.

riferimento id:43096
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it