Data: 2018-01-08 08:37:55

Utilizzo sfalci e potature

Buongiorno,
una ditta artigiana vorrebbe utilizzare sfalci e potature per produrre compost e pellet. In una nota  ARPATnews riporta che il Ministero dell'Ambiente chiarisce che sfalci e potature non sono da classificare come rifiuti se sussistono le condizioni dell'art. 185 del codice Ambientale o in mancanza gestirli come sottoprodotti purchè vengano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Codice.
Tale attività può rientrare in questo caso?
Ed inoltre se non sono considerati rifiuti per iniziare l'attività quali adempimenti a Suap? (impatto acustico, notifica art. 67, emissioni, industria insalubre, prevenzione incendi ....)
Grazie mille

riferimento id:43094

Data: 2018-01-08 10:04:34

Re:Utilizzo sfalci e potature


Buongiorno,
una ditta artigiana vorrebbe utilizzare sfalci e potature per produrre compost e pellet. In una nota  ARPATnews riporta che il Ministero dell'Ambiente chiarisce che sfalci e potature non sono da classificare come rifiuti se sussistono le condizioni dell'art. 185 del codice Ambientale o in mancanza gestirli come sottoprodotti purchè vengano soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art. 184 bis del Codice.
Tale attività può rientrare in questo caso?
Ed inoltre se non sono considerati rifiuti per iniziare l'attività quali adempimenti a Suap? (impatto acustico, notifica art. 67, emissioni, industria insalubre, prevenzione incendi ....)
Grazie mille
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In materia di esclusione dalla gestione rifiuti di sfalci e potature, l’art. 41 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricoltura) ha modificato l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006.

Dal nuovo dato letterale (art. 185, c.2, lett. f) si evince che sfalci e potature da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali nonché da attività agricole e agro-industriali sono da considerarsi esclusi dalla disciplina dei rifiuti purché, tuttavia, venga comunque rispettato il requisito della specifica destinazione.

Il Legislatore ha fornito una specificazione non solo in merito alla provenienza, ma anche in merito alla destinazione, precisando che i materiali non pericolosi in questione devono essere “destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Premesso che la norma italiana è "nel mirino" UE ad oggi:
1) falci e potature possono non essere rifiuti. Le condizioni sono quelle indicate e spetta alla ditta dimostrarle in sede di controllo e/o in occasione della richiesta di AUA (se necessaria)
2) gli adempimenti sono quelli indicati da te ... non ne vedo altri
3) se, oltre all'uso come NON RIFIUTI la ditta produce anche rifiuti ed intende gestirli dovrà attivare le relative procedure.


APPROFONDIMENTI:
http://www.reteambiente.it/news/27917/rifiuti-deroga-italiana-a-sfalci-e-potature-sot/

http://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-12553

http://www.tbspa.it/rifiuti-per-litalia-rischio-di-nuova-procedura-dinfrazione-ue-nel-mirino-sfalci-e-potature/

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