Il titolare di licenza NCC, in sede di richiesta , aveva dichiarato la propria rimessa sul territorio comunale esibendo altresì un contratto di locazione di rimessaggio.
Da accertamenti sul posto e informazioni assunte, però, nel luogo indicato dal contratto non c'è né risulta esserci mai stato il rimessaggio del veicolo NCC. Chiedo:
che tipo di illecito può configurare detta condotta;
l'ulteriore rinvio disposto dalla LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 può interferire nell'applicazione di eventuali sanzioni oppure, come sostengono alcuni, esso riguarda solo i termini di emanazione dell'ormai famoso decreto ministeriale?
Grazie mille
Molto dipende dal regolamento comunale.
La proroga della legge 205/2017 e quella precedente (DL 244/2016) recano una sorta di interpretazione autentica che, a parere mio, sancisce la non applicabilità del famoso comma 1-quater:
la disposizione interpretativa è questa: [i]Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018[/i]
Tuttavia, come dicevo prima, tutto dipende dal regolamento comunale. Se lì è disposta la necessità dell’ubicazione della rimessa nel comune allora deve essere applicata la norma comunale e la sanzione è quella dell’art. 85, comma 4-bis. Poi bisogna vedere se il regolamento comunale prevede la revoca del titolo.
Il Regolamento comunale prevede che"lo stazione delle autovetture di NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza". Quindi opterei per applicazione art.85 comma 4 cds con sospensione carta di circolazione ma non revoca titolo perché non previsto tra le sanzioni del regolamento comunale.
Chiedo anche se l'avere dichiarato la propria rimessa sul territorio comunale con tanto di contratto di locazione di rimessaggio senza di fatto averla mai attivata può costituire altro illecito...
Il Regolamento comunale prevede che"lo stazione delle autovetture di NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza". Quindi opterei per applicazione art.85 comma 4 cds con sospensione carta di circolazione ma non revoca titolo perché non previsto tra le sanzioni del regolamento comunale.
Chiedo anche se l'avere dichiarato la propria rimessa sul territorio comunale con tanto di contratto di locazione di rimessaggio senza di fatto averla mai attivata può costituire altro illecito
Il Regolamento comunale prevede che"lo stazione delle autovetture di NCC avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza". Quindi opterei per applicazione art.85 comma 4 cds con sospensione carta di circolazione ma non revoca titolo perché non previsto tra le sanzioni del regolamento comunale.
Chiedo anche se l'avere dichiarato la propria rimessa sul territorio comunale con tanto di contratto di locazione di rimessaggio senza di fatto averla mai attivata può costituire altro illecito
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http://anitrav.com/news/rinnovata-dal-parlamento-la-sospensione-della-modifica-alla.htm
Gent.mo Dott. Mancantelli,
è possibile avere un suo parere su questa decisione datata 08 Gennaio 2018?
Cordialmente
Per Monica
Ok per il comma 4 che si rivolge alle autovetture
In più alle sanzioni amministrative è applicabile l'art. 21 della legge 241/90. Il comma 1 dispone:
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato
GRAZIE 1000 :D
riferimento id:43061Per ciccio03
E' difficile fare dei commenti, qua sembra che ofni tribunale la interpreti a modo suo.
Vedi qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43145.0
Per il TAR abbruzzo le modifiche alla legge 21/92 sono applicabili.
L'ordinanza del tribubale di Roma n. 25857/2017 (processo UBER), al contrario, rappresenta un'interpretaizone abbastanza innovativa.
Intanto (come anche io ho affermato) con la proroga 2016 è stata data l'interpretazione autentica ai sensi della quale le nuove disposioni non sono applicabili. In più, il tribunale afferma (differentemente da quello che anche io pensavo) che le disposizioni del testo previgente ormai sono state modificate e quindi non esistono più (non agisce la riviviscenza), le nuove non sono applicabili perché l'efficacia è sospesa, quindi si è determinato un vuoto normativo che che consente ad Uber Black di lavorare.
E' veramente il caos