Accesso ai documenti: la valutazione dell’utilità dei dati contenuti nei documenti spetta esclusivamente al soggetto richiedente
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 29.12.2017
Nella sentenza del 29 dicembre 2017 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito che “la valutazione dell’utilità dei dati contenuti nei documenti spetta esclusivamente al soggetto richiedente (cfr. Cons. Stato, IV, 29 gennaio 2014, n. 461), laddove la giurisprudenza richiamata nell’atto di appello (concernente l’inammissibilità delle istanze di accesso ai documenti amministrativi ogniqualvolta riguardino <<atti non rilevanti ai fini del decidere>>) attiene alla diversa fattispecie in cui sia il giudice amministrativo a dover decidere sugli atti e sul processo, ai sensi dell’art. 116, comma 2, Cod. proc. amm.; in sintesi, nel caso di specie, l’interesse all’accesso ai documenti amministrativi richiesti si fonda sulla pendenza del giudizio civile tra le parti e sul diritto di difesa da esercitarsi da parte della società assicuratrice istante, che qualificano questo interesse come diretto, concreto ed attuale ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b) e dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990”.
http://www.gazzettaamministrativa.it/servizicu/bancadatigari/viewnews/4886
In questo stesso senso:
http://www.ipsoa.it/documents/impresa/appalti/quotidiano/2015/01/21/accesso-agli-atti-di-gara-da-parte-dell-impresa-utilita-del-documento-irrilevante
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABS4TeZ/0
http://www.prefettura.it/como/allegati/Download:Diritto_di_accesso_agli_atti_da_parte_di_consiglieri_comunali_e_provinciali-5759936.htm