Ho ricevuto istanza per ampliamento di Comunità alloggio per anziani da n.8 ospiti (già autorizzati) a n.12 ospiti.
Alla luce della "recente" modifica art.8 LR 41/2003 che ha eliminato il limite di ricettività per tale struttura come dovrei comportarmi?
Mi spiego meglio: la struttura ha realizzato un ampliamento con il piano casa ed ora ha due camere in più da utilizzare. Tutto regolare sotto il profilo tecnico, urbanistico e di agibilità.
Il parere Servizi Sociali e Ausl bisogna comunque acquisirli?
Ho ricevuto istanza per ampliamento di Comunità alloggio per anziani da n.8 ospiti (già autorizzati) a n.12 ospiti.
Alla luce della "recente" modifica art.8 LR 41/2003 che ha eliminato il limite di ricettività per tale struttura come dovrei comportarmi?
Mi spiego meglio: la struttura ha realizzato un ampliamento con il piano casa ed ora ha due camere in più da utilizzare. Tutto regolare sotto il profilo tecnico, urbanistico e di agibilità.
Il parere Servizi Sociali e Ausl bisogna comunque acquisirli?
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L'eliminazione della capienza massima ha inciso sulla possibilità di utilizzare strutture più ampie ma non ha inciso sulle procedure necessarie in caso di VARIAZIONI (art. 4).
Per cui l'ampliamento rimane soggetto ad autorizzazione (o SCIA) con le procedure definite dal Comune (con parere dei Servizi Sociali e ASL se previsto).
Se non avete regolamentazione ma per prassi applicate autorizzazione con parere servizi sociali e ASL dovete applicare tale procedura
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Lazio
L.R. 12/12/2003, n. 41
Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali.
Pubblicata nel B.U. Lazio 10 gennaio 2004, n. 1.
Art. 4
Autorizzazioni.
1. L'apertura e il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), gestite da soggetti pubblici o privati, sono subordinate ad un'unica autorizzazione, necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le stesse strutture devono rientrare nelle tipologie individuate agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 e devono garantire il rispetto dei requisiti stabiliti dalla presente legge nonché dei requisiti integrativi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1).
2. L'apertura e il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), da parte di soggetti pubblici o privati sono subordinate ad un'unica autorizzazione necessaria anche in caso di modifiche alle strutture o ai servizi prestati. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le stesse strutture devono garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 25, 26, 28 e 29 della L.R. n. 38/1996 e successive modifiche e di quelli stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della presente legge.
3. Le autorizzazioni disciplinate dalla presente legge sono rilasciate, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità e le procedure definite dal comune competente nell'ambito della propria potestà regolamentare (10).
(10) Comma così modificato dall'art. 69, comma 1, lettera e), L.R. 10 agosto 2016, n. 11.
Art. 8
Strutture a ciclo residenziale per anziani.
1. Le strutture a ciclo residenziale per anziani si distinguono, indipendentemente dalla denominazione, nelle seguenti tipologie:
a) casa-famiglia, rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), destinata ad accogliere persone anziane (20);
b) comunità alloggio, rientrante nelle strutture a carattere comunitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), destinata ad accogliere persone anziane (21);
c) casa di riposo, rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), destinata ad accogliere persone anziane, nella quale vengono assicurati, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi nonché servizi specifici a carattere socio - assistenziale (22);
d) casa-albergo, rientrante nelle strutture a prevalente accoglienza alberghiera, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), destinata ad accogliere persone anziane autosufficienti, sole o in coppia, e consistente in un complesso di appartamenti provvisti di servizi sia autonomi sia centralizzati, ubicata in zone urbanizzate e fornita di adeguate infrastrutture e servizi sociali.
(20) Lettera così modificata dall'art. 69, comma 1, lettera j), sottolettera a), L.R. 10 agosto 2016, n. 11.
(21) Lettera così modificata dall'art. 69, comma 1, lettera j), sottolettere a) e b), L.R. 10 agosto 2016, n. 11.
(22) Lettera così modificata dall'art. 69, comma 1, lettera j), sottolettera a), L.R. 10 agosto 2016, n. 11.