Salve,
stiamo emettendo un bando per l'assegnazione di autorizzazioni ncc e il regolamento comunale, che è stato approvato nel 2008, prevede che le autorizzazioni possono essere rilasciate ai singoli che possono gestirle nelle forme previste dall'art. 6 della legge regionale del Lazio 58/1993, ovvero:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2, dell'art. 2.
Il successivo art. 7 della suddetta legge recita testualmente: "Art. 7 (Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni)
1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata".
Alla luce dell'evoluzione delle norme che ammettono le società nell'esercizio del servizio NCC, nell'emettere il bando, si può / deve prevedere che sono ammesse a partecipare anche le società? In caso positivo:
- la società deve avere come attività esclusiva l'esercizio del trasporto?
- i requisiti da chi devono essere posseduti?...tutti i soci di società di persone, amministratori di società di capitali... responsabile/direttore tecnico?
- quali norme in particolare devo citare nel bando?
Grazie in anticipo per la risposta
La questione delle società è molto dibattuta e tutto dipende dalla discrezionalità delle amministrazioni comunali.
Anche per le società direi che vale la condizione dell’esclusività di esercizio dell’attività di NCC.
L’autorizzazione sarà rilasciata, in ogni caso, al soggetto designato dalla società e in possesso dell’iscrizione al ruolo.
Non ci sono particolari norme da citare. Vige la legge 21/92 e la legge regionale (oltre al regolamento comunale).
Rammenta che la giurisprudenza ha chiarito che non possibile il rilascio tramite bando (mai più) a chi ha ceduto una licenza. Chi ha ceduto una licenza può acquistarne un’altra solo decorsi 5 anni ma non può più partecipare ai bandi. (vedi consiglio di stato n. 40/2015)
Puoi prendere spunto dal bando di Venezia di qualche anno fa. Te lo allego