Data: 2018-01-02 11:00:28

VIOLAZIONE ART 20 C.1/4 DEL CODICE DELLA STRADA

Salve,
la P.M. ha inoltrato a questo Suap ed all'ufficio tributi, ufficio che rilascia materialmente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, il verbale a carico di un bar per la violazione in oggetto.
L'ufficio tributi ordina il ripristino del luogo, l'ufficio Suap che è anche ufficio commercio deve emettere qualche provvedimento?
Grazie

riferimento id:43016

Data: 2018-01-02 15:04:31

Re:VIOLAZIONE ART 20 C.1/4 DEL CODICE DELLA STRADA


Salve,
la P.M. ha inoltrato a questo Suap ed all'ufficio tributi, ufficio che rilascia materialmente l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, il verbale a carico di un bar per la violazione in oggetto.
L'ufficio tributi ordina il ripristino del luogo, l'ufficio Suap che è anche ufficio commercio deve emettere qualche provvedimento?
Grazie
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Per il codice della strada il SUAP/COMMERCIO non ha niente da fare ... ma in base alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 deve essere valutata la SOSPENSIONE dell'attività fino al ripristino ... vedi normativa sotto riportata


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Art. 20. Occupazione della sede stradale.
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

Art. 20. Occupazione della sede stradale.

1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione (1).

2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria (1).

4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


(1) Così modificato dall'art.29, legge 7 dicembre 1999, n. 472


**************

Legge 15 luglio 2009, n. 94

Art. 3
16. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

riferimento id:43016

Data: 2018-01-04 08:46:00

Re:VIOLAZIONE ART 20 C.1/4 DEL CODICE DELLA STRADA

Salve,
in merito al quesito in argomento, il verbale dei vigili contesta l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.
Tale  occupazione, ai fini dell'emissione del provvedimento previsto all'art 3, c. 16 della  Legge 15 luglio 2009, n. 94, può essere intesa ai fini di commercio?

Grazie

riferimento id:43016

Data: 2018-01-04 14:12:10

Re:VIOLAZIONE ART 20 C.1/4 DEL CODICE DELLA STRADA


Salve,
in merito al quesito in argomento, il verbale dei vigili contesta l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.
Tale  occupazione, ai fini dell'emissione del provvedimento previsto all'art 3, c. 16 della  Legge 15 luglio 2009, n. 94, può essere intesa ai fini di commercio?

Grazie
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Certo, occupazione di tavoli e sedie è senz'altro a fini commerciali

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