Egregio Dottore il MISE mi ha inviato nota al Comune segnalando che un distributore carburanti non adempie all'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti a fini di pubblicazione da parte dei gestori degli impianti di carburanti (L. n. 99/2009 art. 51).
Il Ministero mi invita a procedere ai sensi dell'art. 51 co. 3 con sanzione ex art. 22 co. 3 del d.lgs. 114/98.
Ora i miei dubbi sono i seguenti:
1. da quando far decorrere i 90 gg per la sanzione? posso prendere come data da cui farli decorrere la data di comunicazione del MISE?
A quanto ammonta la sanzione?
La stessa deve essere elevata nei confronti del solo gestore del distributore o anche del proprietario? Grazie
1. da quando far decorrere i 90 gg per la sanzione? posso prendere come data da cui farli decorrere la data di comunicazione del MISE?
[color=red]Certo, il 90 giorni decorrono dalla comunicazione al Comune.
Invia la documentazione alla polizia locale perchè proceda al verbale ai sensi della L. 689/1981[/color]
A quanto ammonta la sanzione?
[color=red]Intento va fatto verbale ... quindi se non vi è oblazione procederai all'applicazione in concreto applicando i criteri dell'art. 11 L. 689/1981 entro il range del minimo-massimo previsto dall'art. 22[/color]
La stessa deve essere elevata nei confronti del solo gestore del distributore o anche del proprietario?
[color=red]Il gestore è il TRASGRESSORE, il proprietario è l'OBBLIGATO IN SOLIDO a cui va notificata ai sensi dell'art. 6 L. 689/1981[/color]
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L. 23 luglio 2009, n. 99 (1).
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia.
(stralcio art. 51 “Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti”)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 51. (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei
carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per
autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti
l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di
comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni
tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo
criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell’obbligo di cui al comma 1
e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di
prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento
dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito
internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di
comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso
i consumatori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi
previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
[b]3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione
di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui
all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogare con le modalità ivi previste.[/b]
[b]Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114[/b]
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.