Mi è stato chiesto se è possibile il commercio ambulante di pane nella forma itinerante presso il domicilio del consumatore. Ho trovato che l'art. 26 della L. 580/1967, che prevede il divieto di vendita del pane in forma ambulante è stato "mantenuto in vita" dal D.Lgs 179/2009: "Disposizioni legislative statatali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore....." Il professionista che mi ha fatto la domanda sostiene che in alcuni Comuni è ritenuto possibile ed in effetti anche dalle risposte a precedenti quesiti sembrerebbe che ci fosse questa possibilità. Cosa mi sfugge? Fino ad ora mi sembrava che il panificatore potesse curare al consegna a domicilio con mezzo autorizzato di pane già confezionato. Inoltre lo stesso professionista mi parla anche di "tentata vendita"; che forma di commercio è? quali sono i riferimenti di legge? Grazie.
riferimento id:4300
Mi è stato chiesto se è possibile il commercio ambulante di pane nella forma itinerante presso il domicilio del consumatore. Ho trovato che l'art. 26 della L. 580/1967, che prevede il divieto di vendita del pane in forma ambulante è stato "mantenuto in vita" dal D.Lgs 179/2009: "Disposizioni legislative statatali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore....." Il professionista che mi ha fatto la domanda sostiene che in alcuni Comuni è ritenuto possibile ed in effetti anche dalle risposte a precedenti quesiti sembrerebbe che ci fosse questa possibilità. Cosa mi sfugge? Fino ad ora mi sembrava che il panificatore potesse curare al consegna a domicilio con mezzo autorizzato di pane già confezionato. Inoltre lo stesso professionista mi parla anche di "tentata vendita"; che forma di commercio è? quali sono i riferimenti di legge? Grazie.
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E' consentita la vendita a domicilio del consumatore.
Ecco alcuni spunti:
http://pieronuciari.it/2009/03/29/guida-operativa-il-controllo-commerciale-e-igienico-annonario-presso-un-fornaio/