Data: 2017-12-28 17:43:06

resp. tecnico palestra

Buonasera,
ci è arrivato un subingresso in una palestra. Il responsabile tecnico ha indicato di avere un requisito professionale di quelli previsti dal vecchio Dpgr 7r/2007 che richiama il reg. n. 2/1999.
Possiamo ritenerlo valido visto che l'art. 17 del Dpgr 42r/2016 prevede che il nuovo art. 16 sui req. professionali non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento nuovo? E la palestra a cui è subentrata la nuova società sportiva era in esercizio già da prima.
Grazie come sempre.

riferimento id:42997

Data: 2017-12-28 18:29:13

Re:resp. tecnico palestra


Buonasera,
ci è arrivato un subingresso in una palestra. Il responsabile tecnico ha indicato di avere un requisito professionale di quelli previsti dal vecchio Dpgr 7r/2007 che richiama il reg. n. 2/1999.
Possiamo ritenerlo valido visto che l'art. 17 del Dpgr 42r/2016 prevede che il nuovo art. 16 sui req. professionali non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del regolamento nuovo? E la palestra a cui è subentrata la nuova società sportiva era in esercizio già da prima.
Grazie come sempre.
[/quote]

La formulazione del legislatore lascia a desiderare:
[b]2. L'articolo 16, comma 1, non si applica alle palestre già operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento il cui responsabile tecnico sia in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 16, comma 5, del d.p.g.r. 7/R/2007.
[/b]

L'art. 16 parla di REQUISITI SOGGETTIVI .... relativi a persone fisiche, mentre l'art. 17 sembra riferirsi alle strutture (palestre operanti è espressione quantomeno "buffa" a tacer d'altro).

La norma lascia aperte 2 soluzioni interpretative ...:
1) la deroga vale per le ATTIVITA', quindi le imprese (se cambia imprese non si fruisce dalla deroga)
2) la deroga vale per l'oggetto. La palestra PER SEMPRE sarà in deroga ....

Entrambe appaiono di per sè illogiche ... ma siccome va adottata una soluzione, la MENO INCOERENTE è la seconda, quella che prevede una DEROGA OGGETTIVA e pertanto tutte le "palestre operanti" rimarranno in deroga in caso di variazioni, subingressi, ampliamenti, riduzioni ecc....

riferimento id:42997
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