Data: 2017-12-28 11:55:20

DIGITALIZZAZIONE di film, audio e video - DPCM (GU n.300 del 27-12-2017)

DIGITALIZZAZIONE di film, audio e video - DPCM (GU n.300 del 27-12-2017)

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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2017 [/b]
[color=red][b]
Disposizioni  applicative  del  Piano  straordinario    per    la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui
all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17A08611)
(GU n.300 del 27-12-2017)[/b][/color]



                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le  attivita'  culturali»,  e
successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  recente
«Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio»,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
  Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220,  recante  «Disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo»;
  Visto l'art. 29, della legge n. 220 del 2016, che prevede un  Piano
straordinario per la digitalizzazione del patrimonio  cinematografico
e audiovisivo;
  Visto l'art. 29, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede,
al fine di consentire il passaggio del patrimonio  cinematografico  e
audiovisivo al  formato  digitale,  la  costituzione  di  un'apposita
sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione  annua
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e  2019  per
la concessione alle imprese di post-produzione incluse le  cineteche,
di  contributi  a  fondo  perduto,  ovvero  finanziamenti  agevolati,
finalizzati  alla  digitalizzazione  delle  opere  audiovisive  e
cinematografiche;
  Visto l'art. 29, comma 4, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
siano definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari,  le  modalita'
per il riconoscimento  e  l'assegnazione  dei  contributi,  i  limiti
massimi d'intensita' di  aiuto  dei  contributi  stessi,  nonche'  le
condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato;
  Visto l'art. 7 della legge n.  220  del  2016,  recante  «Tutela  e
fruizione del  patrimonio  cinematografico  e  audiovisivo.  Cineteca
nazionale»;
  Visto l'art. 12, comma 3, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che  le  disposizioni  tecniche  applicative  dei  contributi
previsti  adottate,  con  decreti  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e con decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  medesimo  Ministro,  sono
stabilite nel rispetto delle norme  in  materia  di  aiuti  di  Stato
stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:
    a) perseguono gli obiettivi  dello  sviluppo,  della  crescita  e
dell'internazionalizzazione delle imprese;
    b) incentivano la nascita e la crescita  di  nuovi  autori  e  di
nuove imprese;
    c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
    d)  favoriscono  modelli  avanzati  di  gestione  e  politiche
commerciali evolute;
    e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
  Visto l'art. 13, comma 2, della legge  n.  220  del  2016,  ove  si
prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia  destinato  al
finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V
del capo  III  della  legge  n.  220  del  2016,  nonche'  del  Piano
straordinario  per  il  potenziamento  del  circuito  delle  sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano  straordinario  per  la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui
rispettivamente agli articoli 28 e 29, della medesima legge;
  Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che  le
modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei  contributi
sono stabiliti nei relativi decreti  attuativi  e  che,  in  caso  di
dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in  sede  di
istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla  revoca  del
contributo concesso e  alla  sua  intera  restituzione,  e'  disposta
l'esclusione  dai  medesimi  contributi,  per  cinque  anni,  del
beneficiario nonche'  di  ogni  altra  impresa  che  comprenda  soci,
amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi
del medesimo comma;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge
n. 220 del 2016, recante «Modalita' di  gestione  del  Fondo  per  lo
sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2017, recante «Riparto  del
fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti  nel  cinema  e
nell'audiovisivo per l'anno 2017»;
  Vista la comunicazione della Commissione europea  del  15  novembre
2013 (2013/C 332/01) sugli  aiuti  di  Stato  a  favore  delle  opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive;
  Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea  del  17
giugno 2014, e in particolare gli articoli 4, 53 e 54,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 21 settembre 2017;
  Acquisito  il  parere  del  Consiglio  Superiore  del  cinema  e
dell'audiovisivo nella seduta del 25 luglio 2017;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,  atti  e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
  Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo;

                              Decreta:

                              Art. 1


                        Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni  applicative  per
la  concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  finalizzati  alla
digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, a valere
sull'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di  cui
all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, con dotazione annua di  euro
10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Il presente  decreto  definisce,  in  particolare,  i  requisiti
soggettivi dei beneficiari, le  modalita'  per  il  riconoscimento  e
l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' di aiuto
dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di  utilizzo
del materiale digitalizzato da parte del Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo.
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le  definizioni
contenute nella legge n. 220 del 2016 e le  ulteriori  specificazioni
contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
  2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente  il  Ministro  e  il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
    b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo;
    c)  «impresa  di  post-produzione»:  l'impresa  che  abbia  come
oggetto:
      1) le  attivita'  di  montaggio  e  mixaggio  audio-video,  ivi
compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali
meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione,
i servizi di sviluppo e stampa;
      2) il restauro di  opere  cinematografiche  e  audiovisive,  il
deposito,  la  digitalizzazione  catalogazione    dei    materiali
cinematografici e audiovisivi;
    d)  «impresa    di    post-produzione    italiana»:    l'impresa
post-produzione che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o
sia soggetta a  tassazione  in  Italia;  ad  essa  e'  equiparata,  a
condizioni di reciprocita', l'impresa di post-produzione con  sede  e
nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che  abbia
una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga
prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a  tassazione
in Italia;
    e) «Cineteca»:  un  soggetto  con  personalita'  giuridica,  sede
legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo  svolgere,
secondo gli  standard  internazionali  di  riferimento  del  settore,
attivita' di acquisizione,  conservazione,  catalogazione,  restauro,
studio,  ricerca,  fruizione  e  valorizzazione  del  patrimonio
cinematografico e audiovisivo;
    f)  «opera  audiovisiva»:  la  registrazione  di  immagini  in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata  su  qualsiasi
supporto e mediante  qualsiasi  tecnica,  anche  di  animazione,  con
contenuto narrativo, documentaristico o  videoludico,  purche'  opera
dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto
d'autore  e  destinata  al  pubblico  dal  titolare  dei  diritti  di
utilizzazione.
                              Art. 3


                              Requisiti

  1. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ai progetti
di  digitalizzazione  presentati  dalle  imprese  di  post-produzione
italiane in possesso di classificazione ATECO J59.11 e J59.12, aventi
un capitale  versato  pari  ad  almeno  euro  40.000  e  che  abbiano
realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per
cento  del  proprio  fatturato  in  attivita'  di  post-produzione
cinematografica o audiovisiva, nonche' dalle cineteche,  pubbliche  e
private, italiane.
  2. A pena di inammissibilita',  la  richiesta  di  contributo  deve
riferirsi ad un progetto di digitalizzazione che  abbia  le  seguenti
dimensioni minime di materiale:
    a) in caso di soli materiali filmati, una durata complessiva pari
ad almeno 100 ore;
    b) in caso di soli film lungometraggi o cortometraggi, una durata
pari ad almeno 20 ore;
    c) in caso  di  materiali  filmati  e  di  film  lungometraggi  o
cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 ore di materiali  filmati
e 10 ore di film lungometraggi o cortometraggi.
  3. Anche ai fini del raggiungimento dei limiti  minimi  di  cui  al
precedente  comma  2,  sono  ammissibili  progetti    presentati
congiuntamente da due o piu' soggetti che abbiano i requisiti di  cui
ai commi 1 e 2.
  4. Il progetto di digitalizzazione,  a  pena  di  inammissibilita',
rispetta i requisiti tecnici di cui alla tabella allegata al presente
decreto,  ulteriormente  specificati  nella  modulistica,  e  deve
concludersi entro  e  non  oltre  ventiquattro  mesi  dalla  data  di
assegnazione del contributo, salvo eventuali proroghe concesse  dalla
DG Cinema in casi  di  documentata  impossibilita'  a  concludere  lo
stesso per cause oggettive opportunamente motivate.
  5. A pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del beneficio, le
opere ovvero il materiale devono  essere  digitalizzate  in  modo  da
consentire la fruizione da parte delle persone con disabilita', anche
mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
                              Art. 4


            Presentazione delle richieste di contributo

  1.  Le  richieste  di  contributo  sono  presentate,  utilizzando
l'apposita modulistica, alla DG Cinema nel periodo compreso tra il 20
ottobre e il 20 novembre rispettivamente del 2017,  del  2018  e  del
2019,  anni  di  realizzazione  del  piano  straordinario,  ai  sensi
dell'art. 29 della legge n. 220 del 2016.
  2. Ogni soggetto  puo'  presentare,  per  ciascun  anno,  una  sola
richiesta di contributo.
  3. Alla richiesta di contributo sono allegati, secondo le ulteriori
specifiche contenute nella modulistica:
    a)  una  relazione  che  illustri  la  rilevanza  culturale  del
materiale che si intende digitalizzare; in particolare  la  relazione
evidenzia l'eventuale dichiarazione di bene culturale  del  medesimo,
la sua riferibilita' al  patrimonio  cinematografico  ed  audiovisivo
italiano  ed  europeo,  la  sua  rarita'  o  unicita',  lo  stato  di
conservazione del materiale originale, le caratteristiche tecniche di
copie eventualmente gia'  digitalizzate,  l'assetto  in  merito  alla
tiolarita' dei diritti relativa all'opera;
    b) un progetto tecnico contenente i seguenti elementi:
      1) descrizione del supporto fisico su cui e' registrata l'opera
audiovisiva che si intende digitalizzare;
      2) eventuali operazioni di restauro e riparazione del supporto,
propedeutiche alla digitalizzazione;
      3) tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento
alle modalita' e alla risoluzione tecnica della scansione medesima;
      4)  eventuale  digitalizzazione  di  materiale  preparatorio  e
promozionale anche cartaceo,  illustrativo  o  fotografico,  relativo
all'opera o alle opere audiovisive oggetto del progetto;
      5) modalita' di  conservazione  e  gestione  che  si  intendono
adottare per il materiale oggetto di digitalizzazione  e  per  quello
digitalizzato e  le  modalita'  di  valorizzazione  e  fruizione  del
medesimo materiale;
      6) ulteriori eventuali  lavorazioni  sul  supporto  originario,
nonche' sul materiale digitalizzato;
      7) specifica professionalita'  del  personale  tecnico  che  si
intende adibire alle operazioni di digitalizzazione;
      8) budget del progetto, con divisione analitica dei  costi  per
ogni  tipologia  di  opera  che  si  intende  digitalizzare,  e  con
l'indicazione delle altre fonti  di  finanziamento  a  copertura  dei
costi complessivi;
    c)  l'ulteriore  documentazione  amministrativa  e  tecnica  da
allegare  come  specificato  nella  modulistica,  con  particolare
riferimento:
      1) all'autorizzazione da parte  dei  titolari  dei  diritti  di
sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell'opera  ovvero  del
materiale;
      2) al  costo  complessivo  al  metro  ovvero  al  minuto  della
digitalizzazione.
                              Art. 5


              Valutazione delle richieste di contributo

  1. Il contributo per la digitalizzazione e' assegnato sulla base di
una graduatoria dei progetti, redatta in esito  alla  valutazione  di
cui al comma 2.
  2. La valutazione delle  domande  e'  effettuata  dalla  DG  Cinema
assegnando a ciascuna istanza  un  punteggio  sulla  base  dell'esame
della relazione e del progetto tecnico di cui all'art. 4, comma 3. In
particolare, la  valutazione  e'  effettuata  assegnando  i  seguenti
punteggi:
    a) alla rilevanza  culturale  del  materiale  cinematografico  ed
audiovisivo da digitalizzare, valutata sulla base della relazione  di
cui all'art. 4, comma 3, lettera a), sono assegnati fino a un massimo
di 50 punti;
    b) alla qualita' tecnica e alla professionalita' complessiva  del
progetto di digitalizzazione, valutate sulla  base  del  progetto  di
digitalizzazione di cui all'art.  4,  comma  3,  lettera  b),  ed  ai
parametri di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), sono assegnati fino
ad un massimo di 50 punti. Nella valutazione del  progetto,  fra  gli
altri parametri, si tiene conto  della  presenza  di  sottotitoli  in
lingue  diverse  dall'italiano  e,  ai  fini  di  una  piu'  efficace
conservazione del materiale, della  realizzazione  di  una  copia  in
pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata.
  Il contributo e' riconosciuto, secondo l'ordine  nella  graduatoria
di cui al comma 1, nella misura  del  70  per  cento  del  costo  del
progetto, o di parte del progetto, fino a concorrenza  dell'ammontare
complessivo delle risorse previste per ciascun anno. Il contributo e'
comunque parametrato ai costi massimi di lavorazione al minuto  o  al
metro specificati nella modulistica di cui al presente  articolo.  Il
contributo  relativo  a  progetti  il  cui  importo  determini  il
superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 1 e' riconosciuto nei
limiti  delle  risorse  effettivamente  disponibili;  non  sono
riconosciuti  contributi  relativi  ai  progetti  che  seguono  in
graduatoria.
  3.  La  richiesta  di  contributo  puo'  essere  accolta  anche
parzialmente, con riferimento alla digitalizzazione di un  parte  del
materiale proposto; a tal fine, nel provvedimento di concessione  del
contributo, la DG Cinema da' conto della parte di  materiale  oggetto
di finanziamento e del relativo contributo concesso.
                              Art. 6


          Costi eleggibili e assegnazione del contributo

  1. Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili  le
voci di costo ulteriormente specificate nella modulistica predisposta
dalla DG Cinema, relative alle seguenti fasi di lavorazione:
    a)  operazioni  relative  al  restauro  dei  materiali  da
digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto;
    b) scansione digitale;
    c) eventuale trattamento di digital clean e color correction;
    d)  eventuale  realizzazione  di  una  copia  in  pellicola  del
materiale ovvero  dell'opera  digitalizzata,  ai  fini  di  una  piu'
efficace conservazione del materiale;
    e) acquisto o noleggio di  sistemi  o  spazi  di  memorizzazione,
archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato.
  2. Il contributo e' erogato dalla DG Cinema per il 50 per cento del
suo ammontare all'atto di riconoscimento del contributo medesimo.
  3. Il saldo del contributo e' erogato  previa  verifica,  da  parte
della DG Cinema, della rispondenza della digitalizzazione delle opere
e  del  materiale  al  progetto  tecnico  presentato  e  previa
dichiarazione, da  parte  della  Cineteca  nazionale,  dell'avvvenuta
consegna alla stessa della  copia  digitalizzata  in  ottemperanza  a
quanto stabilito nell'art.  7  del  presente  decreto,  ed  ai  sensi
dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016.
  4. Le erogazioni di cui ai  commi  2  e  3  sono  subordinate  alla
verifica in merito alla regolarita' contributiva del beneficiario.
  5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa  comunitaria  in
materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al  presente  decreto
e' cumulabile con altri aiuti  pubblici,  fatta  eccezione,  rispetto
alla  specifica  opera  ovvero  al  materiale  cinematografico  e
audiovisivo, per i contributi di cui all'art. 27 della legge  n.  220
del 2016 qualora i predetti contributi si riferiscano  alla  medesime
voci di costo.
                              Art. 7


                Deposito presso la Cineteca nazionale

  1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016, una
copia del materiale digitalizzato con  il  finanziamento  erogato  ai
sensi del presente  decreto  deve  essere  consegnata  alla  Cineteca
nazionale.
                              Art. 8


                      Monitoraggio e sanzioni

  1. La DG Cinema,  qualora,  a  seguito  dei  controlli  effettuati,
accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti
dal presente  decreto,  per  il  mancato  rispetto  delle  condizioni
richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi
sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,  provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni
secondo legge.
  2. In ogni caso, il mancato rispetto delle condizioni  ottimali  di
conservazione  delle  opere  o  del    materiale    oggetto    di
digitalizzazione, secondo le modalita' dettagliate nella richiesta di
contributo di cui all'art. 4, determina la decadenza del beneficio ed
il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e  sanzioni
secondo legge.
  3.  La  DG  Cinema  puo'  in  ogni  momento  richiedere  ulteriore
documentazione,  ritenuta  necessaria  al  fine  di  verificare  la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di  ammissibilita'
dei benefici previsti nel presente decreto, nonche' disporre appositi
controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati
alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
  4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o  di
falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi  di
cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso  e
alla sua intera restituzione, e'  disposta,  ai  sensi  dell'art.  37
della legge n. 220 del  2016,  l'esclusione  da  tutti  i  contributi
previsti dalla medesima legge,  per  cinque  anni,  del  beneficiario
nonche' di ogni altra impresa che comprenda  soci,  amministratori  e
legali rappresentanti di un'impresa esclusa  ai  sensi  del  presente
comma.
  5. Per i soggetti a cui e' assegnato  uno  o  piu'  dei  contributi
previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a
euro 150.000, la DG Cinema  provvede  a  richiedere  alla  competente
Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159.  Trascorsi  trenta  giorni  dalla  predetta
richiesta,  sempre  che  siano  state  soddisfatte  tutte  le  altre
condizioni e tutti i requisiti  previsti  nel  presente  decreto,  il
contributo viene concesso  sotto  clausola  risolutiva  espressa,  ai
sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n.  159
del 2011.
                              Art. 9


                        Disposizioni finali

  1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la
DG Cinema predispone e pubblica la modulistica  di  cui  all'art.  4,
comma 1.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 24 ottobre 2017

                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                  La Sottosegretaria di Stato       
                                              Boschi                 

  Il Ministro dei beni   
e delle attivita' culturali
      e del turismo       
      Franceschini       

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2357

                              TABELLA

    1. Per materiali su pellicola:
      a)  la  scansione  deve  essere  realizzata  fotogramma  per
fotogramma e devono essere create sequenze di immagini in formato DPX
a 10 bit o in formato TIFF a 16 bit;
      b) le pellicole con formato inferiore  ai  16mm  (8mm,  super8,
9,5mm) sono scansionate con risoluzione  minima  HD  (1920  pixel  in
orizzontale) o 2K (2048 pixel in orizzontale);
      c)  le  pellicole  con  formato  16mm  sono  scansionate  con
risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale);
      d) i negativi originali 35mm sono scansionati  con  risoluzione
minima di 4K (4096 pixel in orizzontale);
      e) i duplicati negativi  e  positivi  e  le  stampe  35mm  sono
scansionati con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale).
    2. Per immagini nate su nastro  magnetico  analogico,  il  nastro
dovra' essere digitalizzato nel formato (codec) originale  o,  quando
questo non e' possibile, come file non compresso a 10 bit.

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