DIGITALIZZAZIONE di film, audio e video - DPCM (GU n.300 del 27-12-2017)
[img width=300 height=155]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXC9xRYTT5egrM_-L49T5quAcTVQgj36zPkOMCaU7M37tj2279[/img]
[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2017 [/b]
[color=red][b]
Disposizioni applicative del Piano straordinario per la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui
all'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17A08611)
(GU n.300 del 27-12-2017)[/b][/color]
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
«Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recente
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli
uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del
cinema e dell'audiovisivo»;
Visto l'art. 29, della legge n. 220 del 2016, che prevede un Piano
straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico
e audiovisivo;
Visto l'art. 29, comma 1, della legge n. 220 del 2016, che prevede,
al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e
audiovisivo al formato digitale, la costituzione di un'apposita
sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per
la concessione alle imprese di post-produzione incluse le cineteche,
di contributi a fondo perduto, ovvero finanziamenti agevolati,
finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e
cinematografiche;
Visto l'art. 29, comma 4, della legge n. 220 del 2016, ove si
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
siano definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalita'
per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti
massimi d'intensita' di aiuto dei contributi stessi, nonche' le
condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato;
Visto l'art. 7 della legge n. 220 del 2016, recante «Tutela e
fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca
nazionale»;
Visto l'art. 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, ove si
prevede che le disposizioni tecniche applicative dei contributi
previsti adottate, con decreti del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono
stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato
stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e
dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di
nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche
commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;
Visto l'art. 13, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ove si
prevede che il Fondo per il cinema e l'audiovisivo sia destinato al
finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V
del capo III della legge n. 220 del 2016, nonche' del Piano
straordinario per il potenziamento del circuito delle sale
cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la
digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui
rispettivamente agli articoli 28 e 29, della medesima legge;
Visto l'art. 37 della legge n. 220 del 2016, ove si prevede che le
modalita' di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi
sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di
dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di
istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del
contributo concesso e alla sua intera restituzione, e' disposta
l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del
beneficiario nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci,
amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi
del medesimo comma;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20
maggio 2017, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 4, della legge
n. 220 del 2016, recante «Modalita' di gestione del Fondo per lo
sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo»;
Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2017, recante «Riparto del
fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e
nell'audiovisivo per l'anno 2017»;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre
2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere
cinematografiche e di altre opere audiovisive;
Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17
giugno 2014, e in particolare gli articoli 4, 53 e 54, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nella seduta del 21 settembre 2017;
Acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e
dell'audiovisivo nella seduta del 25 luglio 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi,
e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per
la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati alla
digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche, a valere
sull'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui
all'art. 13 della legge n. 220 del 2016, con dotazione annua di euro
10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Il presente decreto definisce, in particolare, i requisiti
soggettivi dei beneficiari, le modalita' per il riconoscimento e
l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensita' di aiuto
dei contributi stessi, nonche' le condizioni e i termini di utilizzo
del materiale digitalizzato da parte del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni
contenute nella legge n. 220 del 2016 e le ulteriori specificazioni
contenute nei decreti di attuazione della medesima legge.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
b) «DG Cinema»: la Direzione generale cinema del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo;
c) «impresa di post-produzione»: l'impresa che abbia come
oggetto:
1) le attivita' di montaggio e mixaggio audio-video, ivi
compresa l'edizione del doppiaggio, l'aggiunta degli effetti speciali
meccanici e digitali e il trasferimento sul supporto di destinazione,
i servizi di sviluppo e stampa;
2) il restauro di opere cinematografiche e audiovisive, il
deposito, la digitalizzazione catalogazione dei materiali
cinematografici e audiovisivi;
d) «impresa di post-produzione italiana»: l'impresa
post-produzione che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o
sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa e' equiparata, a
condizioni di reciprocita', l'impresa di post-produzione con sede e
nazionalita' di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia
una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga
prevalentemente la propria attivita' e che sia soggetta a tassazione
in Italia;
e) «Cineteca»: un soggetto con personalita' giuridica, sede
legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere,
secondo gli standard internazionali di riferimento del settore,
attivita' di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro,
studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio
cinematografico e audiovisivo;
f) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in
movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi
supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con
contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purche' opera
dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto
d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di
utilizzazione.
Art. 3
Requisiti
1. Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ai progetti
di digitalizzazione presentati dalle imprese di post-produzione
italiane in possesso di classificazione ATECO J59.11 e J59.12, aventi
un capitale versato pari ad almeno euro 40.000 e che abbiano
realizzato, negli ultimi due anni, una quota pari ad almeno il 25 per
cento del proprio fatturato in attivita' di post-produzione
cinematografica o audiovisiva, nonche' dalle cineteche, pubbliche e
private, italiane.
2. A pena di inammissibilita', la richiesta di contributo deve
riferirsi ad un progetto di digitalizzazione che abbia le seguenti
dimensioni minime di materiale:
a) in caso di soli materiali filmati, una durata complessiva pari
ad almeno 100 ore;
b) in caso di soli film lungometraggi o cortometraggi, una durata
pari ad almeno 20 ore;
c) in caso di materiali filmati e di film lungometraggi o
cortometraggi, una durata pari ad almeno 70 ore di materiali filmati
e 10 ore di film lungometraggi o cortometraggi.
3. Anche ai fini del raggiungimento dei limiti minimi di cui al
precedente comma 2, sono ammissibili progetti presentati
congiuntamente da due o piu' soggetti che abbiano i requisiti di cui
ai commi 1 e 2.
4. Il progetto di digitalizzazione, a pena di inammissibilita',
rispetta i requisiti tecnici di cui alla tabella allegata al presente
decreto, ulteriormente specificati nella modulistica, e deve
concludersi entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
assegnazione del contributo, salvo eventuali proroghe concesse dalla
DG Cinema in casi di documentata impossibilita' a concludere lo
stesso per cause oggettive opportunamente motivate.
5. A pena di inammissibilita' ovvero di decadenza del beneficio, le
opere ovvero il materiale devono essere digitalizzate in modo da
consentire la fruizione da parte delle persone con disabilita', anche
mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
Art. 4
Presentazione delle richieste di contributo
1. Le richieste di contributo sono presentate, utilizzando
l'apposita modulistica, alla DG Cinema nel periodo compreso tra il 20
ottobre e il 20 novembre rispettivamente del 2017, del 2018 e del
2019, anni di realizzazione del piano straordinario, ai sensi
dell'art. 29 della legge n. 220 del 2016.
2. Ogni soggetto puo' presentare, per ciascun anno, una sola
richiesta di contributo.
3. Alla richiesta di contributo sono allegati, secondo le ulteriori
specifiche contenute nella modulistica:
a) una relazione che illustri la rilevanza culturale del
materiale che si intende digitalizzare; in particolare la relazione
evidenzia l'eventuale dichiarazione di bene culturale del medesimo,
la sua riferibilita' al patrimonio cinematografico ed audiovisivo
italiano ed europeo, la sua rarita' o unicita', lo stato di
conservazione del materiale originale, le caratteristiche tecniche di
copie eventualmente gia' digitalizzate, l'assetto in merito alla
tiolarita' dei diritti relativa all'opera;
b) un progetto tecnico contenente i seguenti elementi:
1) descrizione del supporto fisico su cui e' registrata l'opera
audiovisiva che si intende digitalizzare;
2) eventuali operazioni di restauro e riparazione del supporto,
propedeutiche alla digitalizzazione;
3) tipo di scansione da effettuare, con particolare riferimento
alle modalita' e alla risoluzione tecnica della scansione medesima;
4) eventuale digitalizzazione di materiale preparatorio e
promozionale anche cartaceo, illustrativo o fotografico, relativo
all'opera o alle opere audiovisive oggetto del progetto;
5) modalita' di conservazione e gestione che si intendono
adottare per il materiale oggetto di digitalizzazione e per quello
digitalizzato e le modalita' di valorizzazione e fruizione del
medesimo materiale;
6) ulteriori eventuali lavorazioni sul supporto originario,
nonche' sul materiale digitalizzato;
7) specifica professionalita' del personale tecnico che si
intende adibire alle operazioni di digitalizzazione;
8) budget del progetto, con divisione analitica dei costi per
ogni tipologia di opera che si intende digitalizzare, e con
l'indicazione delle altre fonti di finanziamento a copertura dei
costi complessivi;
c) l'ulteriore documentazione amministrativa e tecnica da
allegare come specificato nella modulistica, con particolare
riferimento:
1) all'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti di
sfruttamento, in merito alla digitalizzazione dell'opera ovvero del
materiale;
2) al costo complessivo al metro ovvero al minuto della
digitalizzazione.
Art. 5
Valutazione delle richieste di contributo
1. Il contributo per la digitalizzazione e' assegnato sulla base di
una graduatoria dei progetti, redatta in esito alla valutazione di
cui al comma 2.
2. La valutazione delle domande e' effettuata dalla DG Cinema
assegnando a ciascuna istanza un punteggio sulla base dell'esame
della relazione e del progetto tecnico di cui all'art. 4, comma 3. In
particolare, la valutazione e' effettuata assegnando i seguenti
punteggi:
a) alla rilevanza culturale del materiale cinematografico ed
audiovisivo da digitalizzare, valutata sulla base della relazione di
cui all'art. 4, comma 3, lettera a), sono assegnati fino a un massimo
di 50 punti;
b) alla qualita' tecnica e alla professionalita' complessiva del
progetto di digitalizzazione, valutate sulla base del progetto di
digitalizzazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera b), ed ai
parametri di cui all'art. 4, comma 3, lettera c), sono assegnati fino
ad un massimo di 50 punti. Nella valutazione del progetto, fra gli
altri parametri, si tiene conto della presenza di sottotitoli in
lingue diverse dall'italiano e, ai fini di una piu' efficace
conservazione del materiale, della realizzazione di una copia in
pellicola del materiale ovvero dell'opera digitalizzata.
Il contributo e' riconosciuto, secondo l'ordine nella graduatoria
di cui al comma 1, nella misura del 70 per cento del costo del
progetto, o di parte del progetto, fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo delle risorse previste per ciascun anno. Il contributo e'
comunque parametrato ai costi massimi di lavorazione al minuto o al
metro specificati nella modulistica di cui al presente articolo. Il
contributo relativo a progetti il cui importo determini il
superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 1 e' riconosciuto nei
limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono
riconosciuti contributi relativi ai progetti che seguono in
graduatoria.
3. La richiesta di contributo puo' essere accolta anche
parzialmente, con riferimento alla digitalizzazione di un parte del
materiale proposto; a tal fine, nel provvedimento di concessione del
contributo, la DG Cinema da' conto della parte di materiale oggetto
di finanziamento e del relativo contributo concesso.
Art. 6
Costi eleggibili e assegnazione del contributo
1. Ai fini della determinazione del contributo, sono eleggibili le
voci di costo ulteriormente specificate nella modulistica predisposta
dalla DG Cinema, relative alle seguenti fasi di lavorazione:
a) operazioni relative al restauro dei materiali da
digitalizzare, fra cui pulizia e riparazione del supporto;
b) scansione digitale;
c) eventuale trattamento di digital clean e color correction;
d) eventuale realizzazione di una copia in pellicola del
materiale ovvero dell'opera digitalizzata, ai fini di una piu'
efficace conservazione del materiale;
e) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione,
archiviazione e di gestione dei file per il materiale digitalizzato.
2. Il contributo e' erogato dalla DG Cinema per il 50 per cento del
suo ammontare all'atto di riconoscimento del contributo medesimo.
3. Il saldo del contributo e' erogato previa verifica, da parte
della DG Cinema, della rispondenza della digitalizzazione delle opere
e del materiale al progetto tecnico presentato e previa
dichiarazione, da parte della Cineteca nazionale, dell'avvvenuta
consegna alla stessa della copia digitalizzata in ottemperanza a
quanto stabilito nell'art. 7 del presente decreto, ed ai sensi
dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016.
4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 sono subordinate alla
verifica in merito alla regolarita' contributiva del beneficiario.
5. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in
materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al presente decreto
e' cumulabile con altri aiuti pubblici, fatta eccezione, rispetto
alla specifica opera ovvero al materiale cinematografico e
audiovisivo, per i contributi di cui all'art. 27 della legge n. 220
del 2016 qualora i predetti contributi si riferiscano alla medesime
voci di costo.
Art. 7
Deposito presso la Cineteca nazionale
1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge n. 220 del 2016, una
copia del materiale digitalizzato con il finanziamento erogato ai
sensi del presente decreto deve essere consegnata alla Cineteca
nazionale.
Art. 8
Monitoraggio e sanzioni
1. La DG Cinema, qualora, a seguito dei controlli effettuati,
accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi previsti
dal presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni
richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi
sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, provvede
al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
2. In ogni caso, il mancato rispetto delle condizioni ottimali di
conservazione delle opere o del materiale oggetto di
digitalizzazione, secondo le modalita' dettagliate nella richiesta di
contributo di cui all'art. 4, determina la decadenza del beneficio ed
il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
3. La DG Cinema puo' in ogni momento richiedere ulteriore
documentazione, ritenuta necessaria al fine di verificare la
rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilita'
dei benefici previsti nel presente decreto, nonche' disporre appositi
controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati
alla verifica della corretta fruizione dei contributi.
4. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di
falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di
cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e
alla sua intera restituzione, e' disposta, ai sensi dell'art. 37
della legge n. 220 del 2016, l'esclusione da tutti i contributi
previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario
nonche' di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e
legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente
comma.
5. Per i soggetti a cui e' assegnato uno o piu' dei contributi
previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a
euro 150.000, la DG Cinema provvede a richiedere alla competente
Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta
richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre
condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente decreto, il
contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai
sensi dell'art. 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159
del 2011.
Art. 9
Disposizioni finali
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la
DG Cinema predispone e pubblica la modulistica di cui all'art. 4,
comma 1.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo.
Roma, 24 ottobre 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
Boschi
Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
e del turismo
Franceschini
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 2357
TABELLA
1. Per materiali su pellicola:
a) la scansione deve essere realizzata fotogramma per
fotogramma e devono essere create sequenze di immagini in formato DPX
a 10 bit o in formato TIFF a 16 bit;
b) le pellicole con formato inferiore ai 16mm (8mm, super8,
9,5mm) sono scansionate con risoluzione minima HD (1920 pixel in
orizzontale) o 2K (2048 pixel in orizzontale);
c) le pellicole con formato 16mm sono scansionate con
risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale);
d) i negativi originali 35mm sono scansionati con risoluzione
minima di 4K (4096 pixel in orizzontale);
e) i duplicati negativi e positivi e le stampe 35mm sono
scansionati con risoluzione minima di 2K (2048 pixel in orizzontale).
2. Per immagini nate su nastro magnetico analogico, il nastro
dovra' essere digitalizzato nel formato (codec) originale o, quando
questo non e' possibile, come file non compresso a 10 bit.