[color=red][b][size=18pt]TAXI e NCC - ulteriore proroga al 31 dicembre 2018[/size][/b][/color]
Comma 671
(Proroga termini in materia di autoservizi pubblici non di linea)
Il comma è stato sostituito dalla Camera dei deputati, provvedendo ad aggiungere alla proroga di termini già prevista dalla disposizione (concernente il differimento del termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di titoli abilitanti al salvamento acquatico, riprodotta alla lettera a) della nuova formulazione del comma) una ulteriore proroga di termini (inserita alla lettera b). Si tratta della proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Il provvedimento citato, previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010, è stato oggetto di 11 proroghe (da ultimo a seguito dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016). La norma in esame prevede che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al [color=red][b]31 dicembre 2018[/b][/color]. Viene altresì riprodotta, come nell’ultima norma di proroga termini sopra ricordata, la disposizione che [b]conferma la sospensione dell'operatività della disciplina più restrittiva per l’attività di noleggio con conducente che era stata introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 e poi sospesa dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato[/b].
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Nelle materie di interesse del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
....
b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2018». Conseguentemente,
la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo
7-bis, comma 1, del decretolegge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, si intende prorogata fino al
31 dicembre 2018.
Il precedente intervento normativo in materia è rappresentato dal DL n. 244/2016 così come convertito dalla legge n. 19/2017.
Art. 9 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
[i]Comma 3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». [b]Conseguentemente[/b], la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017[/i]
Per ricostruire la vicenda vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=38122.0
vai al post del 08 giugno
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg
1136. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:
a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, in materia di salvamento acquatico, le parole: « 31 dicembre 2017
», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre
2018 »;
b) all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le
parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31
dicembre 2018 ». [color=red][b]Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia
disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018[/b][/color].
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MANOVRA 2018 - LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222)
(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43008.0
Ciao, cosa ne pensate della sentenza del Consiglio di Stato n. 05154/2017 con la quale si asserisce che la sospensione non riguarderebbe la disciplina del D.L. 207/2008 - ma consisterebbe in un mero rinvio a Decreto da adottarsi di concerto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti ed il Ministro dello Sviluppo Economico, ancorchè previa Intesa con la Conferenza Unificata ...... per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi ed ncc.
Nella sentenza del Consiglio di Stato sono citate sentenze della Cassazione Civile e Penale in cui di asserisce che la sospensione dell'efficacia del D.L. 207/2008 avrebbe avuto termine con decorrenza 31.03.2010.
Conclude il Consiglio di Stato che le disposizioni contenute nella L. 21/92 sono immediatamente precettive e non necessitano di attuazione alcuna.
Ciao, cosa ne pensate della sentenza del Consiglio di Stato n. 05154/2017 con la quale si asserisce che la sospensione non riguarderebbe la disciplina del D.L. 207/2008 - ma consisterebbe in un mero rinvio a Decreto da adottarsi di concerto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti ed il Ministro dello Sviluppo Economico, ancorchè previa Intesa con la Conferenza Unificata ...... per impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi ed ncc.
Nella sentenza del Consiglio di Stato sono citate sentenze della Cassazione Civile e Penale in cui di asserisce che la sospensione dell'efficacia del D.L. 207/2008 avrebbe avuto termine con decorrenza 31.03.2010.
Conclude il Consiglio di Stato che le disposizioni contenute nella L. 21/92 sono immediatamente precettive e non necessitano di attuazione alcuna.
[/quote]
Ecco alcuni spunti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42588.0
Come al solito, il tutto è molto confuso.
Le modifiche alla legge di settore 21/1992, apportate nel 2008, sono state SOSPESE NELL'EFFICACIA, non attuabili fino al 2010, data dalla quale è stato inserito il termine ultimo per l'emanazione dei decreti attuativi. Le parti in causa TAXI da una parte ed NCC dall'altra hanno sostenuto, dal 2010, la validità ed applicabilità delle nuove norme i primi, la sospensione fino all'emanazione dei decreti attuativi i secondi.
Soltanto con la legge di bilancio 2017 si è ritornati al termine SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA delle nuove norme, fino al 31 dicembre 2018.
In pratica, fino al 2010 era sospesa nell'efficacia, dal 2010 al 2017 veniva rimandato il termine ultimo per l'emanazione dei decreti attuativi, durante il corrente anno nuovamente sospesa nell'efficacia fino al 31 dicembre.
Ne consegue che la maggior parte dei procedimenti iniziati tra il 2010 ed il 2017 potrebbero vedere riconosciuta l'applicabilità della nuova norma, ma non dal 2008 al 2010 e neanche nel corso del 2018.
NCC - cambia tutto dal 30/12 - DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2018, n. 143
https://buff.ly/2Tg6OcU
Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea.
(GU n.301 del 29-12-2018)
Vigente al: 30-12-2018