[color=red][size=18pt][b]Co.co.co. nelle società sportive dilettantistiche e steward negli stadi[/b][/size][/color]
[b](Co.co.co. nelle società sportive dilettantistiche)[/b]
Il comma 221-quater prevede che dal 1° gennaio 2018 i co.co.co. che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative siano iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L’imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e viene precisato che per i richiamati collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella IVS.
[b](Prestazioni di lavoro occasionale rese da steward per le società sportive)[/b]
Il comma 229, sostituito dalla Camera dei deputati, consente alle società sportive professionistiche di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per le mansioni di steward per compensi di importo annuo non superiori a 5.000 euro. In particolare, attraverso la modifica dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 (che ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni occasionali), si prevede che le società sportive professionistiche possano acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, un libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni rese dagli steward negli impianti sportivi.
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1063278/index.html#