[size=18pt][b](Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di beni a fini di solidarietà sociale)[/b][/size]
Le disposizioni approvate dalla Camera dei deputati modificano quindi l’articolo 16 della L. 166/2016; in particolare, la rubrica - che fa ora riferimento a "Disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale" - ed i primi tre commi che risultano integralmente riscritti.
Con il nuovo comma 1 si esclude la presunzione di cessione di particolari tipologie di beni qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti donatari, così come definiti dall’articolo 2, comma 1 lettera b) della citata L166/2016(37) . I beni a cui si riferisce la disciplina in esame sono le eccedenze alimentari, i medicinali donati, gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale, i prodotti destinati all’igiene ed alla cura della persona, i prodotti per l’igiene e pulizia della casa, gli integratori alimentari, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e di cancelleria, nonché altri prodotti individuati con decreto del ministro dell’economia e delle finanze(38) non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione.
Il nuovo comma 2 dispone che i citati beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa(39) .
Il nuovo comma 3 prevede che le disposizioni contenute nei citati commi 1 e 2 si applicano a condizione che:
per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto;
il donatore trasmetta, per via telematica, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, dando conto dei dati indicati nel documento di trasporto; il donatore è esonerato da detto obbligo qualora le cessioni di eccedenze alimentari siano facilmente deperibili e non siano, singolarmente considerate, di valore superiore a 15.000 euro;
l’ente donatario rilasci al donatore un’apposita dichiarazione trimestrale recante gli estremi dei documenti di trasporto nonché l’impegno ad utilizzare i beni per le proprie finalità istituzionali; qualora sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall’ente donatario si considerano effettuate agli effetti dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP, nell’esercizio di un’attività commerciale.
Dispone poi l’abrogazione del vigente comma 4 e per motivi di coordinamento modifica il comma 7 del citato articolo 16 della L 166/2016.
Inserisce il comma 1-bis all’articolo 18 della citata L 166/2016 al fine di far salve le disposizioni in materia di riutilizzo di confezioni di medicinali (comprese le sostanze psicotrope e stupefacenti) da parte delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) o dalle ASL in caso di dimissione o decesso del paziente(40) ; di donazione di confezioni di medicinali (comprese le sostanze psicotrope e stupefacenti) da parte del detentore ad organizzazioni senza fini di lucro riconosciute(41) ; della presa in carico da parte di un medico della struttura o organizzazione interessata che provvede alla verifica, registrazione e custodia(42) .
Introduce il nuovo articolo 18-bis che reca abrogazioni di norme in vigore. Pertanto abroga il comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al DPR441/1997 in tema di disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto a fini IVA; in particolare abroga le modalità con cui si effettuano le cessioni gratuite di beni ad enti pubblici, associazioni o fondazioni aventi finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, in quanto regolamentate ex novo dalle norme in esame. Inoltre abroga i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 13 del decreto legislativo 460/1997 in materia di erogazioni liberali effettuate:
mediante derrate alimentari, prodotti farmaceutici, ed altri prodotti che quindi non vengono considerati destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (comma 2);
attraverso beni non di lusso che presentino imperfezioni, alterazioni danni o vizi qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS (per un importo non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato), che non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa; i predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’IVA (comma 3).
L'abrogando comma 4 vigente prevede che le disposizioni sulle cessioni considerate erogazioni liberali si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui apposita dichiarazione trimestrale contenente specifiche indicazioni in merito ai documenti di trasporto e l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle finalità istituzionali.
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[size=18pt][b](Disposizioni per la donazione e distribuzione di cibi e farmaci)[/b][/size]
Il comma 118-quinquies modifica la legge n. 166 del 2016 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Più in particolare:
vengono ampliate le finalità (viene specificato che è favorito il recupero e la donazione, oltre che di prodotti farmaceutici, anche di medicinali);
vengono definiti in maniera puntuale i “medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), i “Soggetti donatori del farmaco”, gli “articoli di medicazione” e gli “altri prodotti” (da individuarsi con decreto del MEF, comunque prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per difetti, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità di utilizzo);
viene previsto che il Tavolo permanente di coordinamento, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il compito di promuovere la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, possa avvalersi anche di gruppi di lavoro;
vengono previste campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e campagne volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari da pianificare sentite le associazioni dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e utenti (CNCU);
vengono specificate più puntualmente le disposizioni fiscali per le cessioni gratuite di eccedenze alimentari, di medicinali ed altri prodotti ai fini di solidarietà sociale (tipologie di beni ceduti gratuitamente per le quali non opera la presunzione di cessione; procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti).
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01063333.pdf