Data: 2017-12-27 09:01:05

MNOVRA 2018: (Circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

MNOVRA 2018: (Circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

(Circolazione e vendita di sigarette elettroniche)

Le modifiche approvate dall'altro ramo del Parlamento, con le novelle all'articolo 62-quater del D.LGS n. 504/1995 (21) riguardante l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ed all'art. 21, comma 11, del DLGS 6/2016, dispongono:

che la vendita di sigarette elettroniche è effettuata in esclusiva da rivendite autorizzate anche per i prodotti non contenenti nicotina. Fanno eccezione i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio(22)
l'estensione a farmacie e parafarmacie, in aggiunta agli esercizi di vicinato(23) , dell'ambito applicativo del decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli(24) che è chiamato a stabilire le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, con l'eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio. A tal fine, il decreto direttoriale dovrà attenersi ai seguenti criteri direttivi: a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio; b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento. Si precisa quindi che nelle more dell'adozione del decreto direttoriale, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività(25) ;
Si estende(26) alle sigarette elettroniche, sempre con l'eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, il regime sanzionatorio previsto in materia di contrabbando di tabacchi lavorati esteri nonché quello relativo alla vendita di generi di monopolio senza autorizzazione o all'acquisto da persone non autorizzate alla vendita(27) .

Con la modifica operata al comma 11 dell'art. 21 del DLGS 6 /2016 il divieto di vendita a distanza di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato è esteso anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.

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Il comma 11 dell’articolo 21 del decreto
legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è
sostituito dal seguente:
«11. È vietata la vendita a distanza di
prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti
o meno nicotina, ai consumatori che acquistano
nel territorio dello Stato».

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