[b]Manovra 2018: detrazione del 50-65% per caldaie a condensazione[/b]
Comma 3, lett. a) n. 2
(Detrazione fiscale per caldaie a condensazione ed impianti di climatizzazione invernale)
La modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, riscrivendo al comma 3, il numero 2, lett. a), precisa che la detrazione fiscale ridotta al 50% alle spese, sostenute dal 1 gennaio 2018, per l'installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione è attribuita solo se la caldaia abbia efficienza almeno pari alla classe A di prodotto(1) . La detrazione è elevata al 65% nei casi in cui all'installazione la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale abbia luogo: - con la installazione di caldaia a condensazione con efficienza pari ad almeno alla classe A e la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; - con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; - con acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.
TESTO
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1063333/index.html
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/1063278/index.html