Per fortuna i casi non sono frequenti ma questa sentenza conferma una posizione che ho sempre sostenuto.
Se il file è ILLEGGIBILE perchè "generato male" (quindi l'errore è nella creazione o sottoscrizione) allora la colpa è del mittente e il documento è come se non fosse mai arrivato.
SOLO SE l'errore è del sistema di trasmissione (caso più raro) allora si applica il soccorso istruttorio.
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[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. IV – sentenza 20 dicembre 2017 n. 2475[/b][/color]
Ritenuto, in particolare, che:
– la lex specialis prevede, incontestatamente, che la gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel e l’esclusione della ricorrente è dipesa dal mancato caricamento sul sistema Sintel della prescritta documentazione di gara, compresa la domanda di partecipazione;
[color=red][b]– la ricorrente deduce che, “a causa di un problema tecnico” relativo ad alcuni documenti digitali, il caricamento è avvenuto in modo incompleto, poiché ha riguardato solo un’estensione dei documenti, ossia un “codice hash” e una marca temporale relativa al momento di effettuazione delle operazioni, mentre non è stato caricato il documento digitale in senso proprio;[/b][/color]
– a fronte di tale situazione, la ricorrente lamenta il mancato esercizio del soccorso istruttorio da parte dell’amministrazione e sostiene che il caricamento dell’hash equivarrebbe al caricamento del documento digitale;
– la tesi non è condivisibile;
– la gestione interamente informatizzata della procedura ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un guasto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originazione del relativo file;
– la regola è posta a tutela della quanto più ragionevolmente rapida e sicura gestione dei flussi di informazioni sulla partecipazione alla gara, che risponde ad un particolare interesse pubblico generale (e non solo della stazione appaltante) di certezza, speditezza e trasparenza ed è posta a garanzia altresì della par condicio dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 02 luglio 2014, n. 3329/2014; Consiglio di Stato, sez. V, 5 agosto 2011 n. 4713; id., 10 gennaio 2013 n. 89);
[b]– nel caso di specie la ricorrente non ha neppure allegato che il mancato caricamento sul sistema Sintel dei documenti digitali previsti sia dipeso da un errore dell’amministrazione o dal mancato funzionamento del sistema Sintel, sicché non vi sono elementi per ritenere che il mancato caricamento completo sia la conseguenza di fattori esterni alla ricorrente, la quale, come ogni partecipante, deve attivarsi con la necessaria diligenza affinché la documentazione prescritta sia inserita tempestivamente nella piattaforma informatica;[/b]
[b]– del resto, la ricorrente riconosce che il codice “hash è solo un algoritmo, una funzione, che, partendo da un documento informatico, genera un’impronta in forza della quale non è possibile produrre impronte uguali partendo da documenti informatici diversi;[/b]
[color=red][b]– il codice “hash” garantisce la genuinità del documento informatico che sia stato caricato sulla piattaforma, ma non è il documento digitale, che resta illeggibile, se non caricato sulla piattaforma;[/b][/color]
– né è possibile ritenere che il codice “hash” sia l’equivalente del documento, poiché esso esprime l’impronta di un atto digitale che non è stato introdotto nel sistema Sintel e al quale, in base al solo “hash”, la stazione appaltante non può accedere;
– neppure è condivisibile la contestazione della mancata attivazione da parte della stazione appaltante del soccorso istruttorio, poiché come è noto “nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica finalizzati all’affidamento di un contratto, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali ai fini della partecipazione) radicalmente mancanti – pena la violazione della par condicio fra concorrenti – ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (Cons. Stato, A. P., 25/2/2014, n. 9; Sez. V, 12/10/2016, n. 4219; 15/7/2016, n. 3153; 21/7/2015, n. 3605; 25/2/2015, n. 927; Sez. III, 24/11/2016, n. 4930; 17/11/2015, n. 5249; Sez. IV, 15/9/2015, n. 4315)”(Consiglio di Stato, sez. V, 28 dicembre 2016, n. 5488; Tar Puglia Bari, sez. III, 14 giugno 2017, n. 681);
[b]– nel caso di specie tra i documenti non caricati vi è la domanda di partecipazione, che integra un elemento essenziale dell’offerta, in relazione al quale, pertanto, non può essere esercitato il soccorso istruttorio.[/b]
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso è infondato e deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando respinge il ricorso, indicato in epigrafe