Data: 2017-12-19 12:43:32

sanzioni minimo edittale

Su richiesta del trasgressore che entro i termini di legge presenta memorie difensive è possibile per l'Ente Comunale ridurre una sanzione al minimo edittale? Ai sensi dell'art. 16, L. 689/1981, il pagamento in misura ridotta non consiste nell'applicazione dell'importo più favorevole tra il  doppio del minimo e il terzo del massimo?In quali casi è applicabile invece l'art. 11 della stessa L. 681/1981?
Nel caso specifico è stata ampliata la superficie d somministrazione di un locale e non è stata integrata la notifica sanitaria. Può considerarsi valida motivazione il fatto che l'illecito seppur commesso non ha creato danno alcuno in quanto è stata omessa per "dimenticanza" la sola pratica amministrativa sulla carta, che l'attività è stagionale e quindi i guadagni sono limitati e che dal punto di vista sanitario non è stato riscontrato assolutamente nulla?

riferimento id:42926

Data: 2017-12-19 13:25:05

Re:sanzioni minimo edittale

Su richiesta del trasgressore che entro i termini di legge presenta memorie difensive è possibile per l'Ente Comunale ridurre una sanzione al minimo edittale?
[color=red]Il concetto:
1) richiesta del trasgressore
2) ridurre la sanzione

è concettualmente sbagliato.

Con il verbale di contestazione NON ESISTE ALCUNA SANZIONE ... esiste un procedimento sanzionatorio in corso a seguito del quale l'autorità competente dovrà DETERMINARE (per la prima volta) la SANZIONE.
L'unica cifra che esiste in questa fase è la MISURA RIDOTTA (doppio del minimo o terzo del massimo), che rileva solo per l'interessato per estinguere, entro 60 giorni, il procedimento.
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Ai sensi dell'art. 16, L. 689/1981, il pagamento in misura ridotta non consiste nell'applicazione dell'importo più favorevole tra il  doppio del minimo e il terzo del massimo?
[color=red]Certo. Nei 60 giorni l'interessato può estinguere pagamento la MISURA RIDOTTA. Questa è una CIFRA FISSA, PREDETERMINATA, che prescinde dalle caratteristiche e qualità del soggetto e che determina la legge (l'organo accertatore la deve solo indicare nel verbale)[/color]

In quali casi è applicabile invece l'art. 11 della stessa L. 681/1981?
[color=red]Se il soggetto non paga in misura ridotta l'autorità competente DEVE APPLICARE LA SANZIONE avvalendosi dei criteri dell'art. 11 fra il MINIMO ed il MASSIMO.
In questa valutazione non ha alcun rilievo l'entità della misura ridotta.

Ecco perchè non ha senso giuridico parlare di "riduzione"[/color]


Nel caso specifico è stata ampliata la superficie d somministrazione di un locale e non è stata integrata la notifica sanitaria. Può considerarsi valida motivazione il fatto che l'illecito seppur commesso non ha creato danno alcuno in quanto è stata omessa per "dimenticanza" la sola pratica amministrativa sulla carta, che l'attività è stagionale e quindi i guadagni sono limitati e che dal punto di vista sanitario non è stato riscontrato assolutamente nulla?
[color=red]Diciamo che:
1) se l'interessato ha addotto questa motivazione
2) ha immediatamente provveduto a regolarizzare la posizione
3) non ci sono stati "danni" e quindi il fatto è lieve
4) il soggetto non è ricco (se è una grande catena con tanto di professionisti al seguito non può difendersi con l'ignoranza)

CI SONO TUTTI GLI ESTREMI PER APPLICARE IL MINIMO.

Se, viceversa, fosse una azienda media o medio-grande ed ancora non si fosse regolarizzata .... beh ... ci sono gli estremi per applicare il massimo o quasi!
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