Data: 2017-12-19 11:57:30

ceneri

A causa di un trasferimento, la figlia unica erede di un defunto chiede ora la dispersione delle ceneri quando nel 2015 aveva dichiarato che la volontà del defunto era l'affidamento dell'urna. Prima chiedeva l'affidamento dell'urna delle ceneri ora la loro dispersione perchè si recherà all'estero.
E' possibile procedere?

riferimento id:42925

Data: 2017-12-19 13:39:00

Re:ceneri


A causa di un trasferimento, la figlia unica erede di un defunto chiede ora la dispersione delle ceneri quando nel 2015 aveva dichiarato che la volontà del defunto era l'affidamento dell'urna. Prima chiedeva l'affidamento dell'urna delle ceneri ora la loro dispersione perchè si recherà all'estero.
E' possibile procedere?
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IL REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2015, n. 8 DISPONE:

L’Ufficiale dello Stato civile del Comune ove sono custodite le ceneri annota i dati del defunto e
dell’affidatario, in apposito registro. L’affidatario in caso di variazione del luogo di custodia delle ceneri o
della propria residenza, informa con preavviso di 15 giorni, il Comune di residenza, il Comune di
decesso e il Comune dove si trasferirà, ai fini dell’aggiornamento del registro di custodia. In detto
registro sono indicati:
a. l’affidatario dell’urna;
b. l’indirizzo di residenza;
c. i dati anagrafici del defunto cremato;
d. il luogo di conservazione dell’urna cineraria;
e. le modalità di conservazione che garantiscano da ogni profanazione;
[color=red][b]f. la data , il luogo e le modalità di eventuale dispersione delle ceneri.[/b][/color]

La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa nel rispetto della [b]volontà espressa dal defunto [color=red]o[/color] dai suoi familiari[/b]

LA NORMA QUINDI PREVEDE IL CASO DI ANNOTAZIONE POSTUMA DELL'EVENTUALE DISPERSIONE DELLE CENERI. VOLONTA' QUINDI MATURATA SUCCESSIVAMENTE.

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