Per una pratica AUA, per la quale a seguito di richiesta della Regione avevamo inviato al richiedente la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'atto finale, la Regione ci ha inviato il decreto di diniego nel quale è anche contenuta la formula relativa alla possibilità di ricorso: avverso il presente provvedimento ecc. ecc. Nella nota di trasmissione la Regione si chiede di inviarle l'atto finale. Io riterrei di non rilasciare un ulteriore atto ma di inviare al richiedente il decreto della Regione con una nota di trasmissione del responsabile del settore: è corretto?
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Per una pratica AUA, per la quale a seguito di richiesta della Regione avevamo inviato al richiedente la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'atto finale, la Regione ci ha inviato il decreto di diniego nel quale è anche contenuta la formula relativa alla possibilità di ricorso: avverso il presente provvedimento ecc. ecc. Nella nota di trasmissione la Regione si chiede di inviarle l'atto finale. Io riterrei di non rilasciare un ulteriore atto ma di inviare al richiedente il decreto della Regione con una nota di trasmissione del responsabile del settore: è corretto?
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CORRETTO.
Il dpr 59/2013 dispone:
autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
L'autorità competente adotta il provvedimento e lo trasmette immediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
IL LEGISLATORE HA FATTO CONFUSIONE NEL DETTERMINARE I RAPPORTI FRA L'AUTORITA' COMPETENTE (LA REGIONE) ED IL SUAP.
SE PRIMA SI DICE CHE IL SUAP RILASCIA POI SI DICE CHE E' L'AUTORITA' COMPETENTE CHE LO ADOTTA E CHE IL SUAP LO TRASMETTE.
QUINDI?
SOLUZIONE migliore è quella di preparare un "atto di accompagnamento" (che può essere semplice anche nella forma) con il quale si trasmette l'atto adottato dall'autorità competente e trasmesso dal SUAP.
FORMALMENTE l'atto è quello del SUAP e contro questo si fa ricorso (impugnando anche l'atto della Regione) ....
http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/l%E2%80%99autorizzazione-unica-ambientale-tra-semplificazioni-e-complicazioni
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=28558433&idDocType=3
http://www.comune.loreto.an.it/upload/56/3350/3426/3427/4082/4084/4119.pdf
http://www.comunediprizzi.gov.it/wp-content/uploads/2017/01/Prov-concl-n.-5-del-25_5_17.pdf
Ciao, se mi posso intromettere, in un caso è capitato anche a noi e abbiamo predisposto la classica risposta unica SUAP recependo il decreto di diniego della Regione.
Buone feste.
Ciao, se mi posso intromettere, in un caso è capitato anche a noi e abbiamo predisposto la classica risposta unica SUAP recependo il decreto di diniego della Regione.
Buone feste.
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DOVEROSA PRECISAZIONE: in caso di diniego occorre comunque procedere ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990
[b]Art. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza)[/b]
(introdotto dall'art. 6 della legge n. 15 del 2005)
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
(comma così modificato dall'art. 9, comma 3, della legge n. 180 del 2011)