L'art. 8 della L.R. 28/2004 prevede che in caso di società i soci che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono essere in possesso della qualifica professionale. L'art. 85 del regolamento prevede che si può acquisire la qualifica con l'attività lavorativa in qualità di socio ed il superamento dell'esame. Come si interpreta questa incongruenza? In pratica ho questo caso: due soggetti intendono costituire una snc; solo un soggetto ha la qualifica per l'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale. L'altro soggetto può esercitare l'attività lavorativa e vantare tale requisito, al termine del periodo previsto dalla legge, per acquisire la qualifica professionale? Grazie.
Guarda qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=24973.0
Già avevo messo in luce il possibile paradosso.
Aggiungo che un conto è l'attività "profesisonale" di estetica esercitata da chi esegue materialemnte i trattamenti e un conto è l'esercizio non professionale in senso stretto esercitato da chi è al lavoro per imparare.
Se tizio è lì ad imparare per maturare i requisiti potrà eseguire trattamenti sotto la supervisione diretta del RT che lo controlla passo passo senza che lo stesso possa godere dell'autonomia tipica dell'esercio profesisonale. Il RT è sempre necessario ma nel primo caso sarà una supervisione più accurata.
Testualmente:
[i]Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano [b]professionalmente[/b] l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all' articolo 10.[/i]
Evidentemente, chi non è in possesso di qualifica non esercita "professionalmente".