Buongiorno,
vorremmo porre due quesiti:
1) alla luce della l.r.86/2016 ed in particolare:
art.55 comma 3): "3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio"
art. 56 comma 3): "3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio".
si chiede conferma se un soggetto è legittimato a svolgere nel medesimo edificio un'attività di affittacamere in forma imprenditoriale e 2 attività di bed and breakfast svolte in forma imprenditoriale trattandosi di due tipologie di attività appartenenti a categorie distinta.
2) nel caso in cui un soggetto titolare di attività di B & B imprenditoriale avviata ad agosto 2017 decida di trasformare tale attività in affittacamere imprenditoriale (pertanto senza somministrazione) si chiede se sia corretto indicare la seguente procedura:
- cessazione di attività di B & B e notifica sanitaria
- scia di avvio attività di affittacamere imprenditoriale
ritenendo che la "comunicazione" di assunzione di denominazione prevista dall'art. 159 l.r. 86/2016 sia applicabile solo per la trasformazione da affittacamere a b & b e non viceversa.
1) alla luce della l.r.86/2016 ed in particolare:
art.55 comma 3): "3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell’ambito del medesimo edificio"
art. 56 comma 3): "3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio".
si chiede conferma se un soggetto è legittimato a svolgere nel medesimo edificio un'attività di affittacamere in forma imprenditoriale e 2 attività di bed and breakfast svolte in forma imprenditoriale trattandosi di due tipologie di attività appartenenti a categorie distinta.
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La condizione che citi (solo 2 strutture nel medesimo edificio) è stata introdotta dalla LR 86/2016. Se le strutture sono state avviate prima del vigore della stessa non ritengo che debbano adeguarsi. La regione, differentemente da altri casi, vedi somministrazione, non detta un regime transitorio affinché gli esistenti si adeguino alla nuova normativa. Inoltre, dato che la regione specifica che B&B e affittacamere sono due strutture distinte e non incrociando le condizioni relative, va da sé che 2 Affittacamere e 2 B&B possano coesistere nel medesimo edificio.
A prescindere dal divieto regionale, resta inteso, però, che se qualcuno contesta un esercizio unitario potrebbe aver ragione. Sia il B&B che L’affittacamere si esercitano in un solo appartamento (strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare). Se viene rilevato nei fatti (indagine con prove) che nei fatti si tratta di una solo struttura con “n” posti letto perché gestita unitariamente, allora il soggetto a sanzionabile
2) nel caso in cui un soggetto titolare di attività di B & B imprenditoriale avviata ad agosto 2017 decida di trasformare tale attività in affittacamere imprenditoriale (pertanto senza somministrazione) si chiede se sia corretto indicare la seguente procedura:
- cessazione di attività di B & B e notifica sanitaria
- scia di avvio attività di affittacamere imprenditoriale
ritenendo che la "comunicazione" di assunzione di denominazione prevista dall'art. 159 l.r. 86/2016 sia applicabile solo per la trasformazione da affittacamere a b & b e non viceversa.
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Anche se è una procedura macchinosa è quella che si evince dalla normativa, dato che (come detto prima) le due tipologie adesso sono due strutture dai diversi connotati. Le procedure di comunicazione che citi sono quelle della fase transitoria che valgono solo per le ipotesi lì previste. A livello comunale potresti fare degli atti di semplificazione ai sensi dei quali la semplice trasformazione da imprenditoriale a imprenditoriale è sottoposta semplice comunicazione quando non c'è soluzione di continuità. E' vero però che poi il comune capoluogo potrebbe non essere d'accordo, ci sarebbe da lavorare