Mi sembra interessante segnalare quanto segue (anche se probabilmente ne siete già al corrente):
l’art. 11 bis 1° comma del D.L. 16/10/2017, n. 148 (Modifica all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa) ha previsto che dal 6 dicembre 2017, all'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici".
Pertanto dal 6 dicembreu.s. gli atti di cessione d'azienda, la costituzione dell'impresa familiare e le operazioni straordinarie d'impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio. Da questa data, per la sottoscrizione di tali atti è sufficiente la firma digitale e l'intervento del commercialista o anche di altri soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti abilitati a tali adempimenti. Gli atti per i quali è possibile, in alternativa all'intervento notarile, la sola firma digitale dell'intermediario, sono quelli riportati nel Titolo V - capo X del codice civile (Della trasformazione, della fusione e della scissione). In particolare, si tratta degli atti relativi a:
- trasformazione di società di persone (art. 2500-ter) e di società di capitali (art. 2500-sexies);
- trasformazione eterogenea da società di capitali (art. 2500-spties) e in società di capitali (art. 2500-octies);
- progetto (art. 2501-ter), deliberazione (artt. 2502-2502-bis) e atto di fusione (art. 2504);
- progetto (art. 2506-bis), deliberazione (art. 2506-quater, comma 2) e atto di scissione (art. 2506-quater).
Ed inoltre:
- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda (art. 2556 c.c.);
- la costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.).
La sottoscrizione, in linea con quanto previsto per le cessione di quote societarie, implica l'intervento di un intermediario abilitato idoneo a garantire l'assolvimento degli adempimenti relativi:
- al deposito presso l'ufficio del registro delle imprese;
- al versamento delle imposte dovute.
Hai fatto bene a segnalarlo. lo avevamo già inserito nelle news:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42859.0
Ma meglio abbondare!!!!!!!!