Data: 2017-12-14 14:38:34

Pane come commercio produttore agricolo

Buonasera,
un'azienda agricola intende vendere il pane prodotto con il proprio grano.
L'azienda non produce direttamente il pane ma lo fa tramite un panificio già autorizzato.
Il titolare dell'azienda paga solo la manodopera al laboratorio.
Con questa procedura il pane può essere considerato ancora prodotto agricolo trasformato oggetto di vendita libera ai sensi del DLgs 228/2001? Stessa procedura per le confetture o i succhi di frutta..
grazie

riferimento id:42883

Data: 2017-12-15 15:39:56

Re:Pane come commercio produttore agricolo

Ad uso di tutti, preciso che la produzione di pane è stata annoverata fra le attività agricole connesse dai vari decreti attuativi del TUIR che, su per giù, ogni due anni vengono aggiornati dal Ministero competente.
Sono decreti fiscali ma è possibile mutarne la [i]ratio[/i] e ritenere che l’imprenditore agricolo possa raccogliere il suo grano e farci il pane senza entrare nel campo applicativo della LR 18/2011

[b]L’art. 2135 cc dispone[/b]
[i]È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
[…]
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal[b] medesimo imprenditore agricolo[/b], dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante [b]l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda[/b] normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge[/i]

Sul punto specifico non sono in possesso di sentenze che colgano con precisione il problema. Posso dirti che ai sensi dell’art. 2135 cc sono connesse quelle attività ESERCITATE DAL MEDESIMO imprenditore, almeno seguendo la logica della prevalenza anche in questo caso.
Tizio porta al frantoio le olive possiamo ragionevolmente ritenere che quella semplice azione di molitura non faccia perdere il carattere di vendita diretta.
Produrre il grano ma che poi viene ridotto in farina da un terzo e poi quella farina viene impastata e cotta da un altro terzo direi che non basta a qualificare il tutto come un’attività connessa.
Siamo nel campo dell’interpretazione ma io protendo per il NO.
[b]
CdS n. 5045/2012[/b]
[...]
[i]Più in particolare, ha ulteriormente precisato questa Sezione:
- che la parte del nuovo articolo 2135 del codice civile riferita alle cosiddette "…attività connesse all’agricoltura…" non costituisce un’ulteriore definizione che si aggiunge alle fondamentali, ma sta proprio ad indicare che esse attività [b]non possono essere esercitate da soggetti diversi dall'imprenditore[/b] agricolo che esercita una o più delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali; infatti, il nuovo secondo comma della norma in esame inizia proprio affermando che le attività in essa subito dopo elencate si intendono sempre "connesse", allorquando sono svolte dall'imprenditore agricolo che esercita le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali, essendo esse, secondo la predetta elencazione, quelle "…dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione…" dei prodotti;
- che detta norma ha, poi, precisato, proprio con riferimento ai prodotti, che le attività connesse, come prima elencate, devono avere "…ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali…";
- che il legislatore ha introdotto il concetto di "…prevalenza…", fino ad ora presente in una parte della legislazione riferita alle attività agricole e mai esplicitato chiaramente per consentire all'imprenditore agricolo di agire sul mercato per acquistare prodotti da destinare alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, sempreché non siano prevalenti rispetto a quelli ottenuti dall'imprenditore attraverso la coltivazione del fondo o del bosco e l'allevamento di animali e integrino il prodotto originario al fine di realizzare un migliore prodotto finale;
- che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la suddetta “…attività connessa…” dell’imprenditore agricolo deve restare sempre collegata all’attività dal medesimo esercitata in via principale, mediante un vincolo di strumentalità o complementarietà funzionale, in assenza del quale essa non rientra più nell’esercizio normale dell’agricoltura ed assume, invece, il carattere prevalente od esclusivo dell’attività commerciale o industriale(cfr. Cons. Stato, IV^ Sez., 12 ottobre 1999 n. 1555; 14 maggio 2001 n. 2669; VI^ Sez., 6 marzo 2007 n. 1051);[/i]

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