Data: 2017-12-14 13:48:34

Atti societari senza visto notarile - ditte individuali o società

Salve,
le nuove disposizoni per cui dal 6 dicembre 2017 gli atti di cessione d'azienda, la costituzione dell'impresa familiare e le operazioni straordinarie d'impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio (di cui al D.L. 16/10/2017, n. 148), VALGONO SOLO PER LE SOCIETà O ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI?
grazie

riferimento id:42882

Data: 2017-12-14 14:33:39

Re:Atti societari senza visto notarile - ditte individuali o società


Salve,
le nuove disposizoni per cui dal 6 dicembre 2017 gli atti di cessione d'azienda, la costituzione dell'impresa familiare e le operazioni straordinarie d'impresa (trasformazione, fusione e scissione) si possono redigere senza passare dal notaio (di cui al D.L. 16/10/2017, n. 148), VALGONO SOLO PER LE SOCIETà O ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI?
grazie
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La disposizione in commento è stata inserita in un articolo (36) rubricato:
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
Art. 36. Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie
1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447, della legge 4 dicembre 2007, n. 244, le parole «decorsi centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «decorso un anno».

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma.
(comma così modificato dall'art. 16-bis, comma 11, legge n. 2 del 2009)

[b]1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
(comma così modificato dall'art. 11-bis della legge n. 172 del 2017)[/b]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=42859.0

*****************
LA QUESTIONE E' DUBBIA in quanto se è vero che il comma 1 ter è inserito in una norma rubricata "Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie" l'articolo in questione al comma 1 parla di CLASS ACTION (tutt'altro tema) ed il comma 1-ter non fa alcun riferimento al precedente comma nè fa riferimento alle sole società.

Per come formulata la disposizione sembra avere contenuto GENERALE, quindi applicabile anche alle cessioni di azienda di ditte individuali anche se limitatamente agli "ATTI DI NATURA FISCALE".

Quindi, in sintesi:
- Società possono fare tutto con intermediari diversi da notaio (atto di cessione a fini commerciali e fiscali)
- IMPRESE INDIVIDUALI possono fare solo atti di natura fiscale con intermediario e con strumenti telematici

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